La cassa integrazione in deroga o Cigd e ordinaria o anche Cigo sono state modificate con la nuova riforma del lavoro 2012 e vediamo di capire come e da quando.
Cos’è la cassa integrazione in deroga
La cassa integrazione in deroga è uno di quei meccanismi che si usa chiamare ammortizzatori sociali e che consiste nell’erogazione ai titolari di un rapporto di lavoro subordinato o lavoratori dipendenti di trattamenti economici (o somme di denaro) al verificarsi di alcune condizioni che vedrete in seguito su domanda, inutile dirlo, del datore di lavoro mediante una procedura di richiesta da presentare alla regione competente.
Si verifica molto spesso o nella quasi totalità dei casi allorquando l’impresa è in cattive acque a causa di una persistente contrazione nella domanda dei prodotti, erosione della liquidità, ristrutturazioni, riorganizzazioni, riconversioni aziendali, o procedure concorsuali, passaggi generazionali, sono solo alcune delle cause più frequenti che spingono l’impresa a richiedere i trattamenti di cassa integrazione per sospenedere l’attività di alcuni lavoratori.
Chi può richiedere la Cigd o cassa integrazione in deroga
La Cigd può essere richiesta indistintamente da ogni datore di lavoro almeno 20 giorni prima della sospensione dell’attività mediante apposite procedure che potete trovare sui siti delle regioni competenti o contattandole direttamente. A seconda dei settori produttivi sono previsti poi intervalli di cassa integrazioni differenti ed in genere con un limite massimo di un anno (anche se si prende come metro di misura la settimana in queste fattispecie), prorogabili solo in casi eccezionali. Allo scadere si entra, sempre facebdone apposita richiesta da parte del datore di lavoro nella Cigs o cassa integrazione straordinaria.
Quanto si prende con la cassa integrazione in deroga
L’assegno mensile previsto dalla Cigo viene stabilito annualmente nel suo limite massimo. Con la Cigo invece l’assegno mensile può essere massimo pari all’80% della retribuzione.
Non tuti i lavoratori possono essere messi in cassa integrazione
Parliamo di lavorarori che devono aver prestato per il datore di lavoro almeno 90 giorni di attività da calcolare non dalla data di assunzione ma dalla data di notifica della richiesta alla Regione.
Da sapere inoltre che nel caso di cassa inetegrazione per avviare un’altra attività lavorativa si dovrà dare comunicazione preventivamente all’INPS.
Entrata in vigore dei nuovi provvedimenti:
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della nuova riforma del lavoro per cui dal 27 giugno 2012.