
Lavoro presso un’azienda straniera da remoto: dove si pagano le tasse? Nel seguente articolo ci occupiamo della tassazione prevista per le persone fisiche che prestano attività da remoto per conto di imprese situate al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
Ci occuperemo sia della tassazione IRPEF o della tassa estera sia del versamento dei contributi previdenziali anche se per quest’ultimo aspetto tratteremo l’argomento in un un successivo articolo.
Per rispondere alle domande e alle richieste di chiarimento di alcuni lettori che hanno ricevuto delle offerte di lavoro da parte di imprese straniere in merito alla tassazione potrebbero subire è necessario fissare alcuni concetti preliminari.
Il fine è sempre quello di sapere quale sarà il netto in busta paga ossia quanto percepisco esattamente dopo la tassazione Italiana? Quanto varrà la tassazione estera? Mi sarà prelevato qualcosa dal datore di lavoro estero?
Ci si pone quindi il problema di comprendere quale sia effettivamente il netto percepito dopo le tasse di fine anno e gli eventuali contributi previdenziali da versare.
Lavoro per azienda straniera dove si pagano le tasse
Questa è la prima domanda che si fa e che ci si pone quando riceviamo un’offerta di lavoro da parte di una compagnia estera anche al fine di valutare se c’è una convenienza fiscale a lavorare per un soggetto facente parte della comunità europea o extra comunità europea.
Abbiamo infatti la convinzione, in molti casi fondata, che il sistema di tassazione italiano sia particolarmente svantaggioso rispetto a quello nei paesi esteri. Tuttavia la risposta a questa domanda non è sempre corretta e bisogna analizzare la fattispecie da diversi punti di vista.
Residenza fiscale quando si lavora da remoto
Partiamo dalle basi ossia il concetto di residenza fiscale definita dall’articolo tre del testo unico delle imposte sui redditi. Indipendentemente dalle modalità con cui si presta l’attività è necessario verificare dove siamo residenti fisicamente e per quanto tempo.
Secondo tale principio sono soggetti passivi dell’Irpef sia residenti fiscalmente identificati in Italia sia ai non residenti. Tuttavia i residenti in Italia sono soggetti all’imposta italiana per tutti i redditi ovunque posseduti nel mondo.
Per essere considerati residenti fiscalmente in Italia è necessaria la soddisfazione anche solo di una delle seguenti situazioni: essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta il che equivale a almeno 183 giorni avere nel territorio dello Stato il domicilio. Avere nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile per la maggior parte del periodo d’imposta ossia almeno 183 giorni.
183 giorni si intendono anche non consecutivi
Bene inoltre sapere che il calcolo dei giorni è indipendente dalla prova della sua effettiva presenza nel territorio dello Stato. Per quello che concerne la definizione di domicilio un articolo 43 del codice civile stabilito che questo è identificabile nel luogo dove il soggetto stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi mentre la residenza è nel luogo in cui la persona alla dimora Abituale.
Dove si pagano le tasse?
Le tasse devono essere pagate dalla persona fisica residente in Italia secondo il principio del World Wide taxation.
Secondo tale principio siamo soggetti alla tassazione e alla potestà impositiva italiana in quanto siamo ivi residenti per tutti i redditi prodotti nel mondo.
Saranno poi le convenzioni contro le doppie imposizioni o i trattati internazionali OCSE a disciplinare insieme anche le modalità di riequilibrio della tassazione fra i due paesi mediante il meccanismo dell’esenzione o del credito di imposta come vedremo meglio nel seguito.
Questo meccanismo di riequilibrio delle imposizioni si realizza nella maggior parte dei casi attraverso il meccanismo del riconoscimento e della domanda del credito di imposta per le tasse eventualmente assolte negli Stati esteri.
Credito di imposta per lavoro all’estero: Chi può beneficiarne
Calcolo credito imposta per lavoro prestato all’estero
In questo specifico caso, sempre più ricorrente nel mondo moderno, grazie alla possibilità di connessione e di lavoro da remoto, ci si dovrà prima di tutto chiedere cosa deve richiedere il lavoratore al proprio datore di lavoro.
Tassazione tassazione del lavoratore estero residente in Italia
L’articolo 3, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi TUIR prevede che la base imponibile del reddito del lavoratore comprenda anche le voci di ricavo per attività di lavoro svolto in via continuativa all’estero.
È bene sapere che in passato queste voci erano escluse dalla base imponibile mentre dal 2001 tale esclusione è stata abrogata. Se volete verificare chi ha abrogato questa previsione di esclusione potete andare a vedere chi ha introdotto l’articolo cinque della legge numero 314 del 1997 :-)
Ora, senza rivangare troppo il passato, possiamo dire che il reddito di lavoro dipendente in questo caso non può beneficiare della retribuzione convenzionale di favore prevista dall’articolo 51 comma otto bis del TUIR.
Come è facile intuire il datore di lavoro ESTERO presenterà una busta paga al proprio lavoratore in cui saranno effettuate delle trattenute sia livello di tassazione sia livello di contribuzione.
Tuttavia sia le tasse sia contributi sia altri eventuali voci di ritenuta andranno a confluire nell’erario dello Stato dove si trova la società e dov’è questa alla residenza. Potranno essere i paesi che hanno un sistema tributario affine a quello italiano ma ci potranno anche essere società che sono residenti in paesi a fiscalità privilegiata che prevedono il pagamento di imposte in misura ridotta o pressoché nulla così come anche per il versamento di contributi previdenziali o assistenziali.
I paesi possono essere tanti pertanto la riflessione che farei è verificare come e se devo pagare delle tasse in Italia al fine di evitare che le somme che mi vengono accreditate sul conto corrente italiano siano soggetti a tassazione o meno. Questa fattispecie infatti potrebbe esporre il lavoratore dell’azienda estera ad un accertamento fiscale che si verifica attraverso dei controlli sui conti correnti. Il fisco italiano quindi potrebbe riprendere a tassazione le somme incassate dal lavoratore e sottoporre a tassazione Irpef.
La seconda domanda che dobbiamo porci e se l’azienda per la quale state prestando l’attività lavorativa è identificata fiscalmente qui in Italia tramite una stabile organizzazione, o attraverso una branch, o attraverso un’altra entità che attragga nell’Italia il paese di tassazione per le attività ivi svolte.
Nel caso in cui l’azienda straniera non sia identificata fiscalmente qui in Italia e non abbia una stabile organizzazione o anche una semplice succursale non sarà considerata neanche fiscalmente residente in Italia e non sarà nemmeno soggetta al versamento delle imposte qui in Italia in quanto la sua funzione non sarà quella di sostituto di imposta.
Chiarimenti dall’agenzia delle entrate
La risoluzione ministeriale 12-649 1980 indica che il lavoratore dipendente residente fiscalmente in Italia dovrà pagare le imposte qui in Italia presentando la dichiarazione dei redditi e indicando i proventi incassati dalla propria attività sia essa di lavoro dipendente o di lavoro autonomo. Vedremo poi come comportarsi nel caso in cui lo stesso subisca delle trattenute all’estero e come funziona il rimborso dei crediti di imposta qui in Italia per le tasse pagate all’estero.
Il meccanismo del credito d’imposta infatti è stato introdotto per contrastare il fenomeno delle doppie imposizioni che di fatto impediva ai soggetti di prestare lavoro per aziende estere o andare all’estero a lavorare. Il meccanismo della doppia imposizione è descritto all’interno delle convenzioni contro le doppie imposizioni che sono perlopiù disciplinate da un modello convenzionale elaborato dall’Ocse.
La doppia imposizione può essere evitata attraverso l’esenzione dalla tassazione in uno dei paesi oppure attraverso il meccanismo del credito d’imposta. Per quello che concerne il metodo dell’esenzione questo disciplina è che il paese di residenza del soggetto che produce il reddito prevede l’esenzione dalle tasse sul reddito tassato all’estero ad esempio riducendo il reddito imponibile da dichiarare qui in Italia.
Conclusioni
Il fatto di continuare ad essere residenti in Italia svolgendo da qui in remoto l’attività di lavoro autonomo ci obbliga a pagare qui le tasse. Dovremmo tuttavia coordinarci con l’azienda estera facendosi rilasciare una una certificazione delle eventuali imposte o tasse assolte all’estero e per le quali azionare il meccanismo dell’esenzione o del rimborso del creito di imposta come meglio rappresentato nell’articolo che trovate nel seguito.
Contributi INPS per Lavoro prestato all’estero : chi e dove si versano i contributi previdenziali INPS
Elenco Convenzioni contro le doppie imposizioni
Certificato contro le doppie imposizioni: come richiederlo, domanda, format
Calcolo del credito di imposta per le tasse pagate all’estero
Lavoratore all’estero e domanda sulle retribuzioni convenzionali
Tassazione del lavoro dipendente prestato all’estero da persona con residenza in Italia