Pagamento Ferie non godute: rimborso, convenienza e tassazione

ferie non godute diritto rimborsoVolevo solo darvi una notizia sintetica nel caso di ferie non godute di cui si vuole richiedere il pagamento o rimborso in busta paga, in quanto molti non sanno come comportarsi spesso il datore di lavoro spinge e prendere ferie di cui non vorremmo fruire dicendoci che siamo obbligati.

Premessa

Le ferie del lavoratore maturano mensilmente, in genere assistiamo ad una maturazione media di uno o due giorni per mese e possono anche essere richieste al datore di lavoro anticipatamente che però deve accordarle se ancora non le avete maturate.

Tuttavia può accadere che nel corso del vostro servizio ne avete maturate tante, forse troppe, e siete certi che non le dovrete utilizzare per cui potreste avere il desiderio di farvele pagare in busta paga.

Non vi scordate prima di tutto che avete diritto al riposo giornaliero in quanto il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (o da regimi di reperibilità).

Inoltre qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Per quello che concerne le ferie invece vale il periodo minimo di quattro settimane non puo’ essere sostituito dalla relativa indennita’ per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita’ di regolazione.

Come disciplinato dall’articolo 36 della Costituzione e dal D.Lgs. n. 66 del 2003 il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane la cui durata è prestabilita o modificata dai rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro per le singole tipologie o settori – C.C.N.L.

Fermi questi punti che riguardano l’organizzazione generale dei riposi e delle ferie del lavoratore, le domande che sorgono in genere sono:

Ho diritto al rimborso delle ferie?

Si, ne avete diritto in quanto in base per esempio all’articolo 10, comma 2, del Dlgs 66 dell’8 aprile 2003, che disciplina l’istituto delle ferie “il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. Il problema è quando ne avete il diritto n quanto la norma sembrerebbe sostenere che ne avete diritto solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Dovrete tuttavia però sempre fare riferimento al contratto collettivo del settore in cui operate perché potrebbe disciplinare diversamente ed essendo normativa speciale rispetto a quella generale prevale sulla prima a meno che nel contratto non troviate alcunché.

I datori di lavoro, al contrario, potranno pagare le ferie non godute limitatamente ai periodi rimanenti dopo la fruizione delle quattro settimane di ferie indicate dalla norma in oggetto. Le ferie si distinguono in più periodi: il primo periodo è pari a due settimane mentre il terzo dipende dal C.C.N.L. o dal contratto di assunzione.

Le prime due settimane di ferie va fruito nello stesso anno di maturazione e purtroppo quello che non si capisce è come mai il legislatore abbia introdotto una vera e propria sanzione a carico del datore di lavoro se queste due settimane non vengono consumate. Dal lato del lavoratore il primo periodo di ferie pari alle prime due settimane non può essere chiesto a rimborso. Capisco invece il divieto di poter pagare le prime due settimane di ferie in quanto per il bisogno di soldi si potrebbe rinunciare ad un periodo di riposto che è fondamentale.

Il lavoratore invece mantiene il diritto alla fruizione e alla liquidazione in busta paga o nel trattamento di fine rapporto. Lo stesso dicasi per le seconde due settimane di ferie che possono essere utilizzate dal lavoratori non oltre i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione salvo applicazione della sanzione.

In sintesi quindi se prendiamo le ferie maturate nel 2015 avremo che:

  • due settimane dovevano essere utilizzate nel 2015 mentre le altre due settimane dovranno essere utilizzate entro  il 30 giugno 2017. Ulteriori periodi di ferie concessi dai vari CCNL

Quanto mi vengono pagate?

Le ferie vi saranno pagate con la stessa paga oraria di un giorno  senza sconti, decurtazioni, agevolazioni o riduzioni per cui potete procedere anche autonomamente a capire quanto vi spetterebbe nel caso di richiesta.

Sono tassate allo stesso modo della paga oraria?

Per il principio di onnicomprensività le ferie non godute e rimborsate sono tassate allo stesso modo delle ferie e delle ore di lavoro ordinarie.

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Potete leggere l’articolo dedicato alle novità nei contratti part time

22 Commenti

  1. Buongiorno, sono un dipendente Metalmeccanico ed ho dei R.O.L accumulati, mi sa dire qual è la tassazione se decido do farmeli pagare?

  2. Buongiorno sono Luca un dipendente Metalmeccanico, al 31 marzo 2021 l’azienda chiuderà mandando tutti in cassaintegrazione e poi subentrerà per altri 2 anni la naspi. Mi ritrovo con 270 ore di R. O. L e 18 giorni di ferie maturati. Quanto conviene fare le ferie, o farsele pagare? Luca

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