Vediamo come funziona il nuovo voucher dipendenti aziendale multiuso come altra forma di incentivo e agevolazione fiscale per il welfare aziendale che consente di beneficiare di una detassazione del lavoro dipendente con vantaggi economici sia per il dipendente sia per l’impresa che ne fa ricorso.
Qui vediamo quali sono i requisiti richiesti, le caratteristiche dell’istituto e la procedura di attivazione anche perché dalla Legge di stabilità 2016 i bonus lavoro o vaucher lavoro stanno avendo un enorme successo per cui ci si è chiesto se in realtà non vi offre dietro meccanismo di elusione della normativa tendenti a non inquadrare come lavoratore dipendente chi in realtà lo è in base ad un utilizzo improprio del voucher lavoro.
Il principio del vaucher aziendale è prima di tutto che dietro il valore nominale dello stesso deve corrispondere una sola prestazione o attività lavorativa o un prodotto venduto. Tuttavia l’articolo 6 del Decreto attuativo introduce l’eccezione dei nuovi vaucher multiuso ch danno la possibilità al datore di lavoro che consente invece di cumulare più prestazioni o prodotto fino all’importo cumulato di 258,23 euro e che vedremo in seguito.
Nella lettura pertanto dove si parla di una sola prestazione dei fa riferimento al voucher tradizionale mentre quando parliamo di più attività si tratterà di voucher aziendale multiuso.
E’ consentita l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi ai dipendenti da parte del datore di lavoro mediante voucher che, di regola, danno diritto ad un benefit per l’intero valore nominale.
Esistono poi una categoria che fa eccezione rispetto a questi che si chiama voucher multiuso del valore unitario di massimo 258,23 euro che danno la possibilità di essere sfrittati sia per la cessione di beni che per la prestazione di servizi; di esempi ve ne sarebbero tanti che mi preme che sappiate che possono essere usati per la generalità di beni e servizi dando poi a vi la possibilità di poterli utilizzare per le più disparate esigenze.
Il valore non deve essere stabilito inizialmente ma può anche essere determinato dopo in base alla quantità del servizio offerto p del prodotto venduto e la cui definizione è rimandata alla contrattazione tra datore di lavoro e sindacati o definite all’interno di un apposito regolamento aziendale che il top management o le risorse umane potranno stabilire a priori per evitare contestazioni da parte del dipendente.
Tanto premesso, il secondo comma dell’art. 6 del Decreto attuativo sull’utilizzo dei voucher aziendali attuativo contempla un’espressa deroga a quanto previsto dal primo comma della medesima disposizione. In particolare, la regola in virtù della quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, trova una specifica eccezione nel caso dei c.d. voucher multiuso.
Voucher multiuso
Dal punto di vista della tassazione applicata su questo tipo di strumento remunerativo il nuovo comma 3-bis dell’articolo 51 del TUIR recita che “ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
Il datore di lavoro pertanto è come se avesse dei bonus con un proprio valore nominale da erogare ai dipendenti. Attenzione a come utilizzarli per non incorrere in sanzioni in quanto i voucher per i dipendenti non possono essere utilizzati se non dal titolare del voucher che in teoria dovrebbe corrispondere con il datore di lavoro effettivo. Non possono inoltre essere oggetto di cessione a terzi che potrebbero acquistarli appunto per continuare e a pagare un lavoratore dipendente con voucher di un altro lavoro per aggirare la norma che impone, al superamento di una certa soglia, l’assunzione e l’inquadramento del lavoratore come dipendente a tempo indeterminato.
Non rappresentano un titolo al portatore nel senso che legittimato al suo utilizzo è solo il titolare che lo ha acquistato seguendo la procedura che troverete sempre nella guida gratuita all’utilizzo dei voucher aziendali. Per cui due importanti divieti di:
- Vendita a terzi del voucher > perchè lo stesso datore di lavoro potrebbe servirsi di un altro per far lavorare sempre lo stesso lavoratore dipendente alle sue dipendenze.
- Contenuto definito della prestazione o del prodotto venduto a terzi > perchè il datore di lavoro potrebbe far svolgere sempre le stesse mansioni al dipendente oppure farlo lavorare per molte più ore o fargli effettuare attività diverse da quelle stabilite inizialmente. Tuttavia come abbiamo visto qui interviene la deroga del voucher multiuso che consente di non determinare ab origine la prestazione ma di definirle successivamente al termine della prestazione effettivamente svolta.
Chiarimenti sull’uso dei voucher lavoro 2017
I voucher multiuso possono anche servire per remunerare con attività particolari, bonus, benzina , mense, attività sportive per i figli, scuole, libri scolastici, abbonamenti teatrali, etc i propri lavoratori dipendenti infatti come chiarito nella recente circolare dell’Ade del 2016 “può avere ad oggetto anche somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto”.
A tal fine, peraltro, non rilevano eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il pagamento dell’undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce integrazione del voucher.
Superamento limite utilizzo voucher: cosa si rischia
I voucher non hanno una agevolazione fiscale specifica ma concorrono alla formazione dei limiti previsti per l’utilizzo dei fringe benefit aziendali disciplinati dall’articolo 51 del Tuir. A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato alla tassazione dei fringe benefit aziendali (mensa, autovetture, indennità, erogazioni liberali, etc).
Il ministero del lavoro a tal proposito ha chiarito i confini dell’utilizzo del voucher dipendenti