Vediamo in sintesi da cosa è composto il sistema di incentivi, detassazioni delle prestazioni, deduzioni introdotte con la legge di Bilancio 2017 e che prende il nome di Welfare aziendale 2017 in quanto gli impatti sia sulle buste paga dei dipendenti sia sul fondo imposte della società potrebbe essere significativo.
Inoltre viene incrementato da 2 mila a 3 mila euro il valore dei premi di risultato massimo erogabili. Nel caso del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro tale tetto sale da 2.500 euro a 4.000 euro.
Inoltre sale anche il tetto massimo da 50 mila a 80 mila il valore del reddito massimo imponibile al di sopra del quale non valgono le agevolazioni fiscali ampliando così il numero di soggetti beneficiari.
Un’altra novità riguarda l’incremento della detassazione dei premi di risultato che saranno tassati ai fini Irpef e delle addizionali regionali e comunali con una imposta sostitutiva agevolata del 10 per cento.
Destinazione dei premi di risultato al welfare aziendale
I lavoratori dipendenti potranno godere, in sostituzione dei premi di risultato, della aliquota agevolata del 10 per cento anche per tutti quei beni e servizi erogati dal datore di lavoro alla collettività dei dipendenti indicati non più solo all’articolo 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3 ma anche quelli indicati nel comma 4 il che si traduce per esempio nella detassazione delle autovetture ad uso promiscuo, oppure nelle misure volte a erogare il contributo sugli interessi del mutuo o prestiti a tasso agevolato, concessioni di immobili ad uso foresterie, servizi di trasporto ferroviario; i premi di risultato pertanto avranno la funzione di abbattere il valore del fringe benefici su queste tipologie di beni e servizi erogate ai dipendenti.
L’articolo 51 comme 4 del TUIR contiene gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo […], concessione di prestiti […]
Agevolazioni fiscali per dipendenti e imprese che destinano maggiori fondi alle forme di previdenza complementare
E’ stato previsto un interessante regie di agevolazioni per tutti i lavoratori che destineranno i propri premi di risultato ai fondi di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005 in quanto viene stabilito che questi:
- non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non saranno nemmeno tassati con aliquota agevolata del 10%
- Non saranno soggetti al limite massimo di deducibilità fiscale di 5.164,27 euro.
Questo si traduce in versamenti completamente detassati se destinati ai fondi di previdenza complementare che significa realizzare già più del 10-15% del valore dell’investimento. Inoltre parliamo di importi detassati che, se previsti dal sistema di welfare aziendale sia per scelta del lavoratori di destinare il suo premio di risultato potranno arrivare anche quasi fino a 10 mila euro.
A tal proposito vi invito a leggere l’articolo dedicato al trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare per approfondire poi come, quando e quanto saranno tassati i proventi che incasserete tra diversi anni da queste forme pensionistiche complementari. Questo significa che se destiniamo i nostri premi di risultato e se viene previsto internamente dall’azienda, come spesso avviene, che al versamento del contributo del dipendente viene previsto un importo dell’azienda, potremmo massimizzare ancora di più l’importo non soggetto a tassazione, ordinaria o sostitutiva con un indubbio vantaggio fiscale anche se l’orizzonte di fruizione è posticipato nel futuro.
Detassazione dei proventi erogati in futuro dai fondi di previdenza complementare
Se non fosse chiaro l’intento del legislatore e non siete convinti la Legge di stabilità 2016 ha disposto anche che le prestazioni erogate successivamente dai fondi dalle forme pensionistiche complementari, costituite da versamenti derivanti dai premi di risultato saranno detassate ai fini irpef come reddito di lavoro dipendente e non saranno tassate come fringe benefit.
Detassazione contributi e premi assicurativi per assistenza sanitaria
Stesso discorso anche per i contributi versati per l’assistenza sanitaria, originariamente soggetti al tetto dei 3,615,20 euro per anno di imposta, beneficeranno di entrambe le forme di agevolazione (superante del tetto, detassazione come reddito da lavoro dipendente) nel momento in cui derivino da premi di risultato non incassati ma destinati a fondi. Parliamo dei contributi previsti dall’articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR secondo cui “Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);”
Anche i premi assicurativi versati dall’impresa alle assicurazioni aventi ad oggetto la copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana di gravi patologie godranno delle stesse agevolazioni fiscali per cui non concorreranno alla determinazione e tassazione come reddito imponibile. Tali assicurazioni sono definite nel decreto del 27 ottobre 2009 (Dlgs_150_2009).
Anche qui parliamo di importi detassati che, se previsti dal sistema di welfare aziendale sia per scelta del lavoratori di destinare il suo premio di risultato potranno arrivare anche quasi fino a quasi 8 mila mila euro.
Piani di azionariato diffuso: aumento delle agevolazioni fiscali
Anche per quello che concerne i piani di azionariato diffuso che prevedano la possibilità di destinare anche qui, il premio di risultato ad azioni della società, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile come fringe benefit né saranno soggetti all’imposta sostitutiva del 10 per cento e non saranno soggetti anche qui soggetti al limite di euro 2.065,83 e non saranno nemmeno soggetti al vincolo triennale di detenzione.
Estensione delle detassazioni fiscali alla contrattazione di secondo livello
Viene inoltre esteso il regime fiscale di favore previsto in tema di detassazione di tali beni e servizi prestati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti e ai loro familiari per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto sia del settore privato o pubblico alla contrattazione di primo livello.
Non si versano contributi INPS e INAIL su tali somme
Si precisa che le forme di detassazione previste dal legislatore ai fini irpef che determinano il non concorso di tali somme alla definizione del reddito di lavoro dipendente portano all’esclusione di tali somme anche dalla base imponibile Inps per cui non dovranno essere assoggettate a contributi previdenziali ed assistenziali.
Deduzioni fiscali maggiori in capo all’impresa
Inoltre tali contributi, proprio perchè versati in conformità a disposizioni normative o accordi contrattuali potranno essere dedotti dalle imposte versate dal datore di lavoro ossia saranno deducibili integralmente ai fini Ires dal datore di lavoro senza limite in quanto non sono considerate più erogazioni offerte ala generalità dei dipendenti ma sono contributi versati in conformità a disposizioni normative o regolamentari.
Il limite del 5 per mille sulla voce di costo del personale, che identificava il limite di costo ammesso alla deducibilità ai fini irpef previsto dall’articolo 100 del Tuir, opera solo se tali contributi sono offerti su base volontaria.
La riflessione che faccio è che il successo dell’iniziativa e la massimizzazione del risparmio fiscale non deve essere visto come unica scelta perseguibile in quanto già sappiamo che sul piatto pur avendo un indubbio vantaggio economico derivante dalla sfruttamento della leva fiscale per il tramite di questo sistema di incentivi ha come contro altare l’incertezza del suo utilizzo. Questo tuttavia attiene più alle scelte personali del singolo e alla sua voglia o meno di effettuare una pianificazione di lungo periodo della propria capacità di reddito.
Questo però passa prima per una sua implementazione aziendale in quanto non è banale metterlo in piedi internamente. La sua applicazione dipenderà infatti da una corretta opera di comunicazione interna tra i principali attori coinvolti che sono l’ufficio fiscale, che avrà il compito di veicolare e indicare le informazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità all’ufficio del Personale, i sindacati che avranno il compito di tradurre in linguaggio comprensibile le novità ai lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi Welfare aziendale
Legge di stabilità n. 208 del 2015 articolo 1, commi da 182 a 189
Non vi scordate poi l’elenco delle agevolazioni e incentivi fiscali per le imprese 2017 dove troverete la sintesi di tantissime agevolazioni fiscali in grado di ridurre il tax rate annuo ed in cui troverete altresì i relativi link agli articoli di approfondimento gratuiti.
Articolo molto interessante;
sarebbe interessante un articolato / memoriale teso a spiegare come aumentare la retribuzione in forma indiretta ricorrendo ai Benefit aziendali .
Grazie