Tra i nuovi requisiti previsti per accedere al regime dei contribuenti minimi o chiamato anche Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità v’è anche quello di non aver svolto attività nel triennio precedente di natura artistica, professionale ovvero di impresa anche in forma associata o familiare, o anche il socio accomandante o socio di società, ma con alcune eccezioni.
Oltre ai precedenti requisitigià previsti per gli ex minimi introdotti con la finanziaria del 2007 il legislatore fiscale ha previsto un ulteriore requisito consistente nel fatto che i contribuenti non abbiano svolto attività di lavoro autonomo o di impresa in generale, anche se in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare di cui all’articolo 5, comma 4, del Tuir.
Cosa si intende per triennio precedente
Nella guida ai contribuenti minimi abbiamo avete già potuto leggere sinteticamente quali sono i requisiti richiesti dalla norma e come alcuni di essi si prestano a diverse intepretazioni più o mneo restrittive. In effetti possono sorgere dubbi su cosa possa intendersi per triennio precedente in qaunto potrebbero considerarsi gli anni solari o il calcolo dei giorni o anche dare altre interpretazioni. Per triennio precedente come chiarito anche dalla circolare 17 del 2012 dell’agenzia delle entrate afferma che deve farsi riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all’inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l’inizio della nuova attività.
Facendo un esempio quindi se intendete aprire un’attività il 2 giugno 2012 accedendo al regime dei minimi dovrete verificare di non aver svolto attività dopo il 31 giugno 2009.
Requisiti tichiesti anche sul triennio precedente
Come anche chiarito dalla circolare 17 del 2012 dell’Ade inoltre è necessario verificare che, qualora si intenda accedere al regime agevolato dei contribuenti minimi e si sia già iniziata l’attività dal primo gennaio 2008, al tempo fossero soddisfatti i requisiti per accedere al vecchio regime dei minimi, condizioni questa che da un lato sembrerebbe molto restrittiva e dall’altro anche difficile per l’agenzia da verificare a posteriori con tre anni di ritardo.
Esclusione socio accomandante
Prevista anche l’esclusione nel caso di un socio accomandante limitatamente però al caso in cui tale socio (escluso il caso di socio che apporta solo lavoro) nei tre anni precedenti, calcolati secondo il metodo sopra descritto abbia svolto effettivamente l’attività di gestione all’interno della società o anche il solo caso di conferimento di capitale.
Importante anche in questo caso è lo svolgimento effettivo dell’attività o da parte del socio o da parte della stessa società che per esempio non ha mai emesso una fattura.
Fuori chi partecipa a società di persone
Come anche rilevato dall’agenzia delle entrate La disciplina in esame va coordinata con quella prevista dalla Finanziaria 2007 art. 1, comma 99, lett. d), che esclude l’applicazione del regime in parola nel caso di partecipazione a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del Tuir. limitatamente alle attività che potrebbero essere svolte nel periodo agevolato e non in riferimento al triennio precedente.
L’esclusione opera quindi, come anche chiarito dalla risoluzione n. 146 del 2009 dell’agenzia delle entrate, in tutti i casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti in forma individuale un’attività d’impresa, artistica o professionale e partecipi a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR anche se nel corso di tale periodo d’imposta, ed in ogni caso prima dell’inizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, la partecipazione venga dismessa.
Ratio della norma
La ratio della norma consiste nell’evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria siano tassati con regimi diversi di tassazione. Negli articoli evidenziati trovate anche quelli correlati con gli approfondimenti.
Approfondimenti e chiarimenti sul requisito della novità
Riferimenti normativi: Articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
PROGRESSIVO | GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITA' ATECO 2007 | LIMITE 2015 | LIMITE 2016 | COEFFICIENTE REDDITIVITA' | |
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1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 - 11) | 35000 | 45000 | 40% | |
2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40000 | 50000 | 40% | |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 30000 | 40000 | 40% | |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 20000 | 30000 | 54% | |
5 | Costruzioni e attivita' immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 15000 | 25000 | 86% | |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 15000 | 25000 | 62% | |
7 | Attivita' dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 40000 | 50000 | 40% | |
8 | Attivita' Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 15000 | 30000 | 78% | |
9 | Altre attivita' economiche | (01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 20000 | 30000 | 67% |