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    al 20 Marzo 2023

    Incompatibilità Partita IVA a Società: é possibile aprire una società o lavorarci?

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      Ci siamo occupati in passato delle diverse incompatibilità che si possono venire a creare qualora un contribuente decida di aprire la partita IVA avendo già un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o viceversa nel caso in cui gli venga fatta un’offerta di lavoro e non si voglia chiudere la partita IVA.

      Discorso diverso anche nel caso di pubblico impiego in quanto la disciplina è ancora più restrittiva. Anche in questo caso abbiamo dedicato un articolo ad hoc con approfondimenti gratuiti e chiarimenti per orientarsi meglio nella scelta e non rischiare di esporti a richiami da parte dell’ufficio del personale che potrebbero sfociare nei casi più gravi anche nel licenziamento.

      Discorso a parte meritano poi i titolari di partita Iva iscritti ad un albo di appartenenza quali per esempio quello degli avvocati oppure dei dottori commercialisti o dei revisori legali o piuttosto che quello degli architetti o degli ingegneri.

      Ogni Albo professionale ha (e può) definire regole di comportamento diversi che possono allargare o restringere l’ambito oggettivo di applicazione, ivi incluse anche le cause di incompatibilità tra libera professione e lavoro dipendente / socio di società o anche nel caso di amministratore.

      A tal proposito il CNDCEC di Napoli con il protocollo n. 116 del 2019 si è espresso in merito al tema di incompatibilità della libera professione con la carica di Dirigente come Direttore Generale di una società commerciale.

      Nel caso di specie non si tratta invero di una attività di impresa per il proprio scopo di lucro ma solo di lavoro dipendente esercitato con un ruolo dirigenziale all’interno di un’impresa che non è di proprietà.

      La causa di incompatibilità infatti sussiste qualora il contribuente abbia aperto una società e si stia svolgendo la libera professione. In questo caso invece l’esercizio della professione ancorchè non prevalente, né esercitato anche solamente in modo non abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e per proprio conto di produzione di beni o servizi non potrà essere svolto qualora si sia soci di una società commerciale, semprechè questa attività sia svolto per l’interesse proprio o altrui.

      Nel caso di specie quindi, trattandosi di lavoro dipendente, non scatta la causa di incompatibilità in quanto non qualifica la fattispecie di attività imprenditoriale svolta per conto proprio e a fini di lucro.

      Diversamente sarebbe potuto essere il caso di una attività svolta senza fini di lucro.

      Si dovrà poi verificare che non vi siano cause di incompatibilità per prestare le due tipologie di attività. In sintesi si dovrà verificare che nell’azienda non sia adottata una policy restrittiva verso coloro ch svolgono attività di lavoro autonomo o che non ci siano conflitti di interesse magari perchè un si abbiano stessi clienti o fornitori oppure che non si siano utilizzate informazioni sensibili per arrivare ad un cliente. A tal proposito ho scritto due articoli che hanno riscosso discreto successo e alimentato il dibattito il chè mi ha fatto riflettere su quante persone, insoddisfatte del proprio lavoro o bisognose di arrotondare, aprono una seconda attività.

      Nel seguito alcuni articoli di approfondimento dedicati al tema dell’incompatibilità

      Doppio lavoro e cause di incompatibilità tra partita Iva e lavoro dipendente

      Lavoro dipendente e apertura della partita Iva: quando scatta l’incompatibilità

      Incompatibilità pubblico impiego e apertura partita Iva

      Incompatibilità – Direttore Generale di società n.116 del 26 settembre 2019

       

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