Nuova P.Iva con il Regime Forfettario dei Minimi 2023: limite dei ricavi in sintesi e chi può accedere

Il nuovo regime forfettario dei minimi per i titolari di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività per i primi 5 anni di attività) in luogo della tassazione ordinaria per scaglioni Irpef (primo scaglione è al 23% ma non pensate sia oro tutto quel che luccica). Vediamo qui chi può accedere al regime forfettario, quali sono i nuovi limiti dei ricavi, la nuova tabella con i codici di redditività per il calcolo delle imposte da versare in base alla tipologia di attività, le caratteristiche ed i requisiti richiesti nonché i molteplici limiti imposti ai lavoratori autonomi. Vedremo anche, con l’ausilio di alcuni casi pratici presi ad esempio, come l’applicazione della Flat Tax o imposta sostitutiva sui redditi al posto dell’IRPEF potrebbero anche non risultare convenienti rispetto al regime ordinario di determinazione delle imposte di fine anno. che si basa sugli scaglioni di reddito che vedete riepilogati nel seguito.

Questo per via del regime di deduzione fiscale ridotto rispetto a quello che potrete dedurvi dal reddito imponibile se fosse nel regime ordinario.

Premessa: esistono due regimi agevolati quello dei minimi e quello forfettario

La premessa è che esistono al momento due regimi agevolati che sono:

  1. Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007 (abrogato e valido dal 2016 fino alla sua naturale scadenza)
  2. Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15%  ex Legge n. 190 del 2014 (modificata ormai innumerevoli volte dopo la legge di stabilità 2016.

Il nuovo regime con aliquota al 15% è definito dalla legge 190 del 2014 e si chiama regime forfettario dei lavoratori autonomi con partita Iva e si differenzia dal regime dei minimi con aliquota al 5% per alcuni aspetti. Il regime forfettario dei minimi con tassazione al 5% resta comunque valido e confermato ma solo per i primi cinque anni di attività.

Chi può accedere al nuovo regime forfettario 2023

Possono accedere coloro che sono titolari di partita Iva ed esercitano attività di impresa, arte o professione, per artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (anche professionisti iscritti ad albi professionali) purchè soddisfino i requisiti dettagliati nel seguito.

Tra i requisiti , rispetto al passato, non sembra più rientrare quello che ha da sempre rappresentato lo scoglio più duro e talvolta anche di più difficile interpretazione ossia requisito della novità per i contribuenti minimi che vedremo nel seguito e su cui c’è un apposito articolo di approfondimento.

Nel nuovo regime forfettario hanno anche introdotto una dichiarazione che riguarda l’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime (comma 54) e dell’assenza della cause ostative (comma 57) va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  Nel seguito trovate il nuovo articolo 54 in vigore dal primo gennaio 2019:

Possono accedere i “contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000“.

Il limite di Euro 65.000,00, è stato portato, a partire dall’1/1/2023 ad Euro 85.000,00, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

Esclusione Regime dei minimi o forfettario: chi è fuori dal regime dei minimi

Andando per analogia con i requisiti richiesti i soggetti che non possono accedere al regime dei minimi in relazione al perimetro soggettivo di applicazione sono le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA.

Sono esclusi coloro che esercitano gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni per cui parliamo dei lavoratori autonomi che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Esclusi anche i soggetti di cui al periodo precedente che svolgono lo stesso lavoro nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Questa previsione mi trova totalmente in disaccordo perchè non se ne comprende il nesso. In pratica chi svolge due lavori sarebbe fuori dal regime agevolato quando in realtà dovrebbe essere premiato per il fatto di svolgere due lavori.

Sono esclusi anche coloro che nell’anno precedente di imposta hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30 mila euro a meno che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente indipendentemente dalla causa di uno dei due.

Anche i soggetti che non sono residenti fiscalmente in Italia non possono accedere. Tuttavia coloro che risiedono in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni – ossia che non fanno parte dei paesi black list, possono accedere ma a patto che generino in Italia almeno il 75% del reddito totale.

A tal proposito vi rimando al concetto di residenza fiscale per i dovuti approfondimenti rispetto alla normativa Italiana e Europea.

Una ulteriore causa di esclusione dal regime forfettario agevolato delle partite Iva riguarda anche coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Novità Regime forfettario dei minimi 2023

La legge di Bilancio 2023 introduce, quindi, forti elementi di novità per il regime forfettario.

Cosa Cambia con la Manovra di bilancio 2023 in vigore dal primo gennaio

Le modifiche che intervengono nel regime agevolato delle partite Iva sono relative ai requisiti di accesso che prevedranno una rimodulazione dell’impiego di lavoratori dipendenti e dei ricavi. Potranno accedere infatti coloro che rispettano i seguenti requisiti:

  1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti o lavoro accessorio, collaboratori a progetto. In queste forme devono essere conteggiati anche  eventuali forme di remunerazione basate sugli di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Tra le cause di esclusione si deve aggiungere poi quella relativa al non aver percepito nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Cause di esclusione del Nuovo regime forfettario valide dal 2019 e anche per l’esercizio 2023

Non possono accedere al regime a partire dal 2019 e per gli anni successivi:

  • a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i regimi speciali li trovate riepilogati qui di seguito
  • b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • d) gli esercenti attività’ d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Quali sono i regimi speciali IVA causa di esclusione o decadenza dal regime forfettario dei minimi

Sono esclusi anche coloro che adottano uno dei regimi speciali nel seguito dettagliati:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
  • Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
  • Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
  • Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).

False attestazioni sul possesso dei requisiti o errate

Nel caso in cui vi sbagliate nel dichiarare il possesso dei requisiti, barrando l’apposta casella nella dichiarazione, sappiate che le ordinarie sanzioni del 30% sull’eventuale omesso versamento dell’imposta (la sanzione più importante ma ve ne sarebbero anche altre di fattispecie che generano errori sanzionabili) comportano l’aumento delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in misura del 10 per cento, nei casi previsti dal comma 74 del citato articolo 1

Altre caratteristiche del regime forfettario si possono riepilogare nei punti seguenti e principali differenze rispetto all’abrogato regime dei minimi:

  1. L’imposta sostitutiva stabilità in misura fissa del 15% sostituisce l’Irap, l’Irpef e le  addizionali comunali e regionali, nonché l’imposta sostitutiva che scende al 5% per il primo triennio di attività a partire dal 2016.
  2. Scompare inoltre il limite dei 35 anni e dei 5 anni di permanenza nel regime fiscale agevolato dei nuovi minimi per cui chi si sarebbe trovato a dover abbandonare il regime fiscale agevolato si potrebbe salvare anche se ritrovandosi con un’aliquota ben più alta. Come anticipato anche i pensionati potranno accedere e anche i titolari di lavoro dipendente.
  3. Contributi Previdenziali INPS ridotti e agevolati: nella prima formulazione scompariva il contributo minimale invece dal 2016 si assiste ad una rivisitazione di questo elemento (che rappresentava il vero problema per la permanenza del regime) e come dei bravi furbacchioni consentono solo una riduzione del 35%.
  4. Limite dei ricavi dipendente dal codice attività che trovate sotto nella apposita tabella e ragguagliato all’anno e calcolato in base ai coefficienti di redditività applicati ai codici atecofin sopra descritta più compiutamente.
  5. Riduzione di un un terzo del reddito imponibile per il primo triennio qualora si rispetti il requisito della novità dei minimi che equivale ad applicare il 5% in luogo del 15% come detto sopra.
  6. Sarà possibile effettuare cessioni all’esportazione e assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano, San Marino e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.
  7. Non trovano applicazione contributi minimi INPS di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si in quanto si applicherà l’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla gestione separata per cui verseranno secondo le aliquote annuali e che non godrà della riduzione del 35% come, invece, avviene, per i contributi IVS artigiani e commercianti.
  8. Sul versante della ritenuta d’acconto valgono le stesse condizioni emerse nel precedente regime fiscale agevolato per cui non dovrà essere indicata alcuna ritenuta d’acconto in fattura.
  9. Fatturazione Elettronica: Dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore per i contribuenti forfettari che, nell’anno precedente (2021), hanno percepito ricavi superiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo si estenderà a tutti gli altri contribuenti forfettari, indipendentemente dal volume di ricavi prodotto.

Ricordo prima di tutto che questo è il regime naturale di applicazione dell’imposta sui redditi per i lavoratori autonomi o imprenditori individuali che iniziano una attività tramite richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, fatto salvo il possesso dei requisiti precedentemente citati. Diversamente rispetto al passato quindi per aderire non è necessario fare alcuna dichiarazione o esercitare alcuna opzione con modulo o istanza a parte, dal momento che viene ritenuto valido il comportamento concludente.

In estrema sintesi le novità consiste in un ampliamento dei casi di accesso al regime per effetto della riscrittura del comma 54 che non contiene più tutte quelle limitazioni ma ora riporta solo lo specifico riferimento al limite dei ricavi, ragguagliati all’anno (mi raccomando non cadete in errore), posto a 85 mila euro.

Più attività di lavoro autonomo con diversi codice ATECO

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).

Norma evita licenziamenti e modifiche formali di rapporti esistenti norma antielusiva

Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.

Si ricorda che l’attuale lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Il comma 9, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l’abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) del comma 9 sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Aliquota al 5% per coloro che iniziano l’attività ex novo

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l’aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni. A tal proposito ricordo di leggere l’articolo dedicato al requisiti della novità che trovate in calce e che vi aiuta a non commettere errori di valutazioni ed applicare il 10% in meno nella tassazione il che potrebbe esporvi a rischi di sanzioni e accertamenti.

Laddove l’attività rispetta le seguenti condizioni l’aliquota del 15% scende al 5% nell’anno di apertura della partita IVA e nei 4 successivi. Le condizioni sono le seguenti:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

A vederli così infatti i punti sono piuttosto criptici e prestano il fianco a tante fattispecie che dovrebbero essere analizzate singolarmente per non rischiare di vedersi contestati a distanza magari di 3 o 4 anni le minori imposte versate il che sarebbe una tragedia. Immaginate che al posto del 5% vi troverete a pagare il 15% più le sanzioni del 30% per le minori imposte versate oltre agli interessi legali. Non ci voglio nemmeno pensare…

Nuovi coefficienti di redditività

Abbiamo visto che il contribuente minima calcola le tasse non sull’intero ammontare dei ricavi incassati nel precedente anno di imposta ma su una percentuale forfettaria di questi definita in una apposita tabella.

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 10 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi. Sulla base di questa si determina infatti il prelievo erariale. Nella sostanza si procederà identificando il proprio codice ATECO nel modulo di apertura della partita Iva. Si individua così il coefficiente di redditività applicato ai ricavi incassati nell’anno oggetto di imposta.

Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata.

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
1Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)40%
2Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8954%
5Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)86%
6Intermediari del commercio46.162%
7Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)40%
8Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)78%
9Altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)67%

Tabella Coefficiente Redditività Regime Forfetario Allegato 2

Calcolo delle tasse

La determinazione del reddito con il regime forfettario avviene seguendo la seguente formula

Reddito lavoro autonomo = Ricavi o Compensi (riscossi nel periodo di imposta) X coefficiente di redditività (vedi tabella sopra in base al codice ATECO) – contributi previdenziali pagati nell’anno oggetto di dichiarazione

Nel quadro LM al Rigo LM22 Colonna 1 deve essere riportato il Codice Attività ATECO ISTAT  che avrete indicato in sede di apertura della partita Iva nel modello AA7/9 se state leggendo l’articolo al 99% lo avete già presentato).
Nel Rigo LM 22 Colonna 2 deve essere indicato il Coefficiente di redditività della relativa attività. Nel Rigo LM 22 Colonna 4 devono essere indicati anche i ricavi e i compensi percepiti.

Se rientrate nel regime forfetario dei minimi ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 allora potrete portare in deduzione solo i contributi previdenziali e assistenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014).

Caso pratico di calcolo: Tabella

Prendiamo l’esempio di un giovane dottore commercialista che percepisce ricavi (criterio di cassa non ve lo scordate anche perchè una cosa è emettere una fattura ed una cosa è incassarla e questo il fisco lo sa) per un ammontare pari a 20 mila euro annui durante l’anno di imposta 2023. Supponiamo che, lavorando presso uno studio associato abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 4 mila euro di contributi previdenziali INPS versati alla propria cassa di appartenenze forense.

Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare:

Compensi percepiti

€ 20.000

Spese

€ 4.000

Reddito imponibile lordo

€ 20.000 x 78% = € 15.600

Contributi previdenziali

€ 4.000

Reddito imponibile netto

€ 15.600 – € 4.000 = € 11.600

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 1.740 x 15% = € 1.740

Quanto avremo speso nel regime ordinario? Nel seguito trovate lo sviluppo della tassazione con tassazione ordinaria per scaglioni Irpef. Come vedete il risparmio c’è e si amplifica quanto più cresce il reddito e si riducono le spese che nel regime forfettario non potrei dedurmi.

Reddito imponibile          
                         20.000,00          
–                         4.000,00 Spese deducibili      
–                         4.000,00 Contributi deducibili      
           
Scaglio di reddito Irpef Imposta da pagare Irpef  Limite Minimo  Limite Massimo  Aliquota Irpef (%)  Imposte calcolate
fino a euro 15.000,00 23% sull’intero importo                  –           15.000 23%             3.450
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00           15.000           28.000 27%             1.350
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00           28.000           55.000 38%                  –
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00           55.000           75.000 41%                  –
oltre a euro 75.000,00 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00           75.000   43%                  –
   Totale Imposte Lorde      Totale imposte Lorda                  4.800
         Aliquota effettiva 24%
         Detrazioni di imposta  
         Ritenute subite  
         Acconti versati  
         Imposta Netta                   4.800  
         Da versare a Giugno              1.920  
         Da versare Novembre              2.880  

Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza del regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente non lo è, ma non sempre è un calcolo veloce per cui un passaggio con un dottore commercialista lo dobbiamo fare. Sconsiglio di gestire la propria attività da solo ma consiglio di concordare un onorario ragionevole in virtù delle semplificazioni previste per questo regime agevolato previsto per i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Sul reddito imponibile così determinato si applica l’aliquota del 15% ed il risultato saranno le imposte che dovrete versare nell’anno.

Altri requisiti di accesso sono i seguenti:

  1. Dovrete essere residenti fiscalmente in Italia a meno che siate  residenti in un altro Stato della UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni; ipotesi questa che però presuppone che in Italia produciate almeno il 75% del loro reddito complessivo.
  2. Al contrario del vecchio regime sarà possibile pagare anche costi e spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione ma non superiori complessivamente i 5 mila euro lordi annui come visto sopra.
  3. Se avete anche redditi di lavoro dipendente e assimilati la somma non dovrà essere superiore a venti mila euro a meno che il rapporto di lavoro dipendente non sia cessato nell’anno per qualsiasi motivo.
  4. Non dovrete avvalervi di regimi speciali ai fini Iva sopra descritti o di regimi forfetari di determinazione del reddito che sono comprese negli articoli 34 e 74, 74 ter del Dpr 633/72 e in altre disposizioni di legge e che sono per esempio le attività agrituristiche, la vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggi, rivendita di beni usati, intrattenimenti e giuochi, attività agricole connesse vendite a domicilio eccetera). Con riferimento alle imprese agricole rientranti nel reddito agrario, che adottano il regime speciale Iva, il regime forfettario non è precluso per le altre attività gestite in regime ordinario e in contabilità separata: un agricoltore e veterinario può applicare il regime forfettario per l’attività professionale – circolare 7 del 2008.
  5. La vostra attività non dovrà essere in via esclusiva o prevalente la compravendita immobiliare considerando anche terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  6. Non dovrete inoltre essere soci di  società di persone, associazioni o Srl “trasparenti” ossia che determina il reddito con il regime della trasparenza.

L’aliquota è fissata al 15%. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e’ dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Per concludere: diviene fondamentale valutare che in questo regime in luogo dell’ordinario sistema di tassazione del reddito dei professionisti in base a costi e ricavi i costi che sostenete per la vostra attività, con il regime forfettario, non sono deducibili in quanto l’imposta sostitutiva sostituisce sia i ricavi sia i costi, per cui i costi è come se fossero indeducibili.

Esempio: Questo significa che mentre in un regime ordinario potrete abbattere il reddito perchè oltre ai ricavi avere i costi nel regime forfettario con applicazione di un’imposta cosiddetta sostitutiva rilevano solo i ricavi ossia prendete i ricavi,  applicate la percentuale di redditività fissata in base al vostor codice Ateco, deducete i contributi previdenziali ed assistenziali e poi calcolate l’imposta del 15% (5% se siete start up). Unica eccezione sono i contributi INPS che restano deducibili. Per cui fatevi un calcolo o una stima di quello che potrete andare a spendere come costi. Per fare un esempio quando era praticante dottore commercialista non avevo praticamente alcun costo per cui mi conveniva. Nel regime ordinario invece la deduzione dei costi è riconosciuta per cui se sapete che dovrete sostenere dei costi valutate l’impatto derivante dalla manca possibilità di dedurvi il costo e di detrarvi l’Iva… che non è poco!

Agevolazioni sulle dichiarazioni dei redditi

Permangono naturalmente le agevolazioni dal punto di vista degli adempimenti in quanto non essendo soggetti ad Iva ed IRAP non saranno nemmeno obbligatorie le relative comunicazioni e dichiarazioni periodiche, come intrastat, black list, dichiarazioni annuali IVA ed IRAP, ecc.: nessuna novità rispetto al passato.

Ritenute ed IVA nella fattura del regime forfettario

Nel regime forfettario non dovrete applicare l’Iva (per cui applicate la marca da bollo di due euro altrimenti potrete essere soggetti a sanzione) né tanto meno la ritenuta d’acconto per cui fatto 100 il corrispettivo incasserete 100 euro (a meno che non addebitiate l’imposta di bollo al vostro cliente, se l’importo della fattura supera i 77,47 euro).

Riferimenti normativi e “breve” cronistoria in sintesi altrimenti ci capiamo poco 

I pochissimi regimi introdotti negli ultimi anni sono questi che possiamo chiamare:

75 Commenti

  1. ho aperto la partita IVA a Dicembre 2014 e non ho fatturato niente. Ho scelto il regime dei minimi. Nella dichiarazione 2015 per i redditi del 2014 il regime dei minimi viene applicato anche ad altri redditi, affitti, stage, retribuzione per corsi di formazione, guardia turistica?

  2. buona sera avrei bisogno di un consiglio,mi è stata richiesta l’apertura della partita iva con uno stipendio mensile di 300 euro vorrei sapere se ne vale la pena…o se saranno di più le spese…!!!grazie

  3. Sono una lavoratrice di 38 anni con contratto part time e un reddito da lavoro dipendente maggiore di 10000 euro ed inferiore a 20000. Inoltre mi occupo di attività per la formazione professionale (seguo dei progetti). Questo lavoro è disgiunto dall’impiego part time, mi permette di crescere professionalmente, e produce un ricavo > 4800 < 10000 l'anno. Mi trovo nella condizione di non poter lasciare un lavoro garantito per addentrarmi esclusivamente in un'attività professionale non tutelata e poco redditizia. Fino ad oggi ho potuto sommare al reddito da lavoro dipendente quello da lavoro parasubordinato, utilizzando lo strumento del contratto a progetto (coerentemente con quanto previsto dalla legge), ma oggi, con le nuove leggi, questa forma contrattuale non è per me più accessibile (non esistendo un albo per i formatori…e anche questo è discutibile), la ritenuta d'acconto non sarebbe utilizzabile in quanto svolgo attività per più di 30 giorni l'anno e non potrei superare la soglia di 4800 euro lordi. L'unica soluzione sarebbe accedere al regime forfettario e aprire la p.iva, ma mi sono resa conto che la somma dei ricavi da lavoro dipendente e quelli dell'attività professionale (non prevalente) supererebbe i 20.000 euro, quindi ad oggi dovrei rinunciare al lavoro per cui ho anche studiato e accontentarmi del solo impiego part time, che non mi permetterebbe di vivere serenamente e creare una famiglia, oppure dovrei aprire una partita Iva in regime ordinario e pagare solo tasse senza guadagnare nulla del mio lavoro extra. Penso che come il mio caso ce ne siano tanti altri e invito tutti i lettori a partecipare con i loro commenti e le loro proposte. Ritengo necessaria l'eliminazione del tetto dei 20000 euro (il doppio lavoro ci permette di sopravvivere, non di vivere da ricchi), visto che, oltretutto, sembra così lontana la possibilità di rivedere la materia dei contratti a progetto (applicabili ai call center e non a chi segue randomicamente veri progetti per la formazione professionale)…
    Ciao
    Grazie per questo spazio
    Adriana

  4. Buongiorno,
    ma chi volesse aprire p.iva oggi all’ età di 54 anni! Quale sarebbe la condizione ottimale per sopravvire e non esser trovolto dalle tasse?! Ringrazio anticipatamente per la cortesia….disperazione!

    Grazie

    Saluti

  5. Buongiorno volevo sottoporvi la mia domanda:
    sono una aspirante badante con partita iva regime dei minimi e guadagno 900,00 euro al mese,volevo sapere quanto di tasse e di inps devo pagare al mese.
    grazie

  6. Buongiorno,
    nel 2010 ho aperto partita IVA chiusa poi a marzo 2012.
    Per circa due anni sono poi stato dirigente aziendale con un rapporto che si é chiuso al 31/12/2013 con risoluzione consensuale.
    In seguito ho fatto solo prestazioni occasionali restando sotto la soglia di reddito prevista.
    L’attività é sempre quella di consulenza aziendale e adesso mi ritrovo obbligato a riaprire partita IVA per il probabile superamento delle soglie di lavoro occasionale.
    1) L’accesso al regime dei minimi mi é consentito o da quale dei tre fattori elencati é impedito (partita IVA chiusa più di tre anni fa, dirigente aziendale con risoluzione consensuale, attività di lavoro occasionale con fatturazione inferiore ai 4.800 euro)?
    2) Se riapro partita IVA sono subito soggetto agli studi di settore o nel primo triennio avrei qualche agevolazione per il riavvio dell’attività?
    Grazie della gentile risposta e buona giornata.

  7. Salve e complimenti per il sito. Sono un over 50 che ha riaperto la partita iva il 31.12.2014 dopo un trienno di inattività, come consulente d’impresa. Nella dichiarazione inizio attività ho barrato la casella relativa la regime di vantaggio ex commi 1 e 2 98/2011, non essendoci ancora i nuovi moduli. Quale regime mi trovo ad applicare? Cosa cambia in fattura? Ancora non mi è chiaro se sto nei minimi,nel forfetario o in chissà che altro.

  8. Mio figlio deve aprire la P.iva in regime agevolato
    ma lo scorso anno è stato iscritto come collaboratore famigliare nella nostra società per meno di 90 gg.
    è possibile o c’è una limitazione ?

  9. Buonasera,
    devo aprire la PI per emettere fatture di consulenza stilistica, che sarà di circa 30000 euro anni, circa 4 fatture.
    Per capire bene, quanto paghero’ e in che modo, facendo il 730?
    Grazie per la risposta.

  10. Salve, nell’articolo non è specificato,
    ma in altri blog leggevo che vi sono classi che a priori sono escluse da tal regime, riporto un piccolo estratto:

    “…Chi non può avvalersi del regime agevolato:
    La norma in corso di approvazione stabilisce che non possano avvalersi del regime agevolato le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’impostasul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Le attività economiche escluse a priori sono quindi:
    – Agricoltura e attività connesse e pesca
    – Vendita sali e tabacchi
    …”
    A me personalmente interesserebbe “Agricoltura e attività connesse e pesca” in quanto vorrei aprire una attività legata all’Apicoltura. Potrei avere una conferma in merito?

  11. sono un professionista con il nuovo regime dei minimi posso usufruire della detrazione dei familiari a carico e per i contributi alla mia cassa di previdenza o agevolazioni.

  12. Esercito contemporaneamente 2 attività con estensione della partita IVA, una relativa a servizi professionali (con limite 15mila) ed una relativa (oggetto dell’estensione) ad attività agricola (con limite 20mila)
    Leggo che “Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici”
    La mia attività prevalente è quella professionale (per la quale “sforo”), mentre l’attività agricola, secondaria, mi dà ricavi per circa Euro 2mila. La domanda è: posso rientrare o no nel nuovo regime dei minimi 2015? Sfruttando cioè il limite ricavi Euro 20mila attribuito all’attività agricola? Grazie. Marco

  13. Buonasera,
    sono un agente immobiliare che dovrà iniziare l’attività.
    Vorrei sapere, ipotizzando un reddito lordo annuo di 15.000 €, cosa mi rimane in tasca con il nuovo regime e cosa mi sarebbe rimasto con il vecchio. Tenendo in considerazione costi (auto, benzina, assicurazione e telefonia) che si aggirano presumibilmente intorno ai 3000/4000 € annui.
    Grazie

  14. ho appena aperta PI vendita al dettaglio. ma mio commercialista mi ha fatto aprire PI non di regime forfetario,a regime normali. ma io non credo che riesco superare 40 000 . e cosa che perdo con regime normali confronte di regime forfetario?

  15. Buonasera, avrei necessità di sapere chi ha una p.Iva già dal 2005, e che per un certo periodo ha usufruito del regime dei minimi, ma è decaduto quando è entrato il regime dei super minimi, ora potrebbe rientrare nel nuovo regime minimi 2015? Ovviamente se rientra nei requisiti di reddito per tipologia di attività.
    Ringrazio anticipatamente.
    Saluti

  16. Salve, c’è un’incertezza drammatica riguardante chi esercità già le attività ma senza regime di vantaggio. Io ho partita iva come professionista da 15 anni, con regime normale ( contabilità semplificata ) quindi Iva etc…poichè rispondo ai requisiti di accesso ( reddito non superiore ai 15mila euro, niente collaboratori etc ) rientro in automatico nel nuovo regime forfettario ? o, come asserisce qualche commercialista, il regime è dedicato solamente a coloro che aprono nuoe attività o che provengono dagli ex minimi ?
    Grazie

  17. Non mi risulta che tra i requisiti per poter accedere al nuovo regime dei minimi ci sia quella della “novità” ed in effetti sempre nel vostro articolo scrivete “Se invece state aprendo un’attività svolta in precedenza l’ammontare dei relativi ricavi e compensi , realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1 (ricavi o compensi determinati in misura differenziata a seconda della codifica ATECO 2007).”

  18. Salve, io ho 38 anni e dal 2016 termineranno i miei 5 anni col regime minimi al 5%. Rientrero’ nel nuovo regime agevolato al 15% pur avendo superato i 35 anni ed i 5 anni di regime minimi? Posso quindi evitarmi il regime ordinario e soprattutto le 3000€ annue fisse di inps (rispettando avviamente il limite delle 15.000 annue)?

  19. Gent.mo,
    un contribuente in regime di vantaggio da gennaio 2014 che desidera proseguire con il suo regime deve fare qualcosa o naturalmente prosegue per i restanti 4 anni? Scusa la domanda un po’ ingenua, ma temo di perdere qualche passaggio e con esso il mio regime. La dicitura in fattura non va modificata in quanto permane nel regime attuale, vero? Grazie in anticipo!

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