
In calce trovate anche articolo dedicato al passaggio al regime fiscale ordinario qualora venissero a cadere i requisiti per fruire del regime agevolato.
Premessa
Con l’aumento del limite dei ricavi concessi per accedere al regime forfettario agevolato dei lavoratori autonomi e il conseguente allargamento del perimetro di applicazione oggettivo e soggettivo di applicazione si pone il problema di come gestire il versamento dell’eventuale acconto nell’anno antecedente il passaggio al regime forfettario.
Vediamo quindi un esempio pratico di contribuente che nel 2019 è ancora nel regime ordinario di applicazione Irpef per scaglioni ma nel 2020 passerà al regime forfettario. Vediamo come comportarsi sia nel caso di versamento dell’acconto Irpef sia del’acconto IRAP.
Il passaggio al regime forfettario
Per fare un esempio pratico laddove fossimo un lavoratore autonomo che nel 2019 comprende che non supererà il limite dei ricavi richiesti per accedere dall’anno successivo al regime e saprà di rispettare anche gli altri requisiti nel 2020 che gli consentono di aderire al regime forfettario dei minimi
Indipendentemente dalla tipologia di lavoro autonomo con partita Iva (avvocati, commercialisti, ingegnere, architetti o lavoratori non professionisti) ci si trova a valutare se oltre al saldo IRPEF che si dovrà versare a giugno si dovrà versare anche l’acconto per il 2020 sapendo che si accederà al regime forfettario.
Domanda: a giugno 2020 dovrò versare acconto sull’imposta sostitutiva per il 2020
La domanda che si dovrà porre a giugno è se oltre a versare il saldo sull’anno di imposta 2019 si dovrà versare anche l’acconto per il 2020, anno di adesione al regime dei minimi.
La risposta è fornita dalla metodologia di calcolo degli acconti disponibili che si applicano a tutte le tipologie di tributi che prevedono versamenti a saldo e acconto. Tipici esempi sono :
- Ires
- Irap
- Iva
- Cedolare secca
Il contribuente ha infatti a disposizione due metodi:
Metodo storico
In sostanza con il metodo storico l’acconto viene calcolato sulla base dell’imposta versata nell’anno precedente ma con l’accortezza di avere una base di dati omogenea su cui calcolarla. Il vantaggio di questo metodo consiste nel normalizzare i flussi che si hanno e trovarsi in pratica sempre a versare delle imposte in acconto e dei piccoli saldi ogni anno in quanto si beneficia degli acconti versati negli ani precedenti. In pratica pago oggi in acconto così che a giugno prossimo ragionevolmente dovrà versare solo l’acconto per l’anno successivo.
Capisco però che molti di voi sono della scuola meglio pagare dopo o il più tardi possibile oppure semplicemente non ne hanno la disponibilità in quel momento.
Qualora intendete versarlo comunque mi baserei sull’IRPEF 2018 desumibile dal rigo RN34 del Modello Redditi PF 2019 se di importo superiore a euro 51,65 euro. Si questo si potrebbe calcolare il 40% e versarlo con il codice tributo previsto per coloro che aderiscono al regime forfettario dei minimi.
Metodo Previsionale
Il legislatore allora ha introdotto anche il metodo previsionale che consente di calcolare l’acconto facendo riferimento al volume di affari previsto.
Qualora non volessimo adottare il metodo storico potremmo adottare quello previsionale che di fatto consentirebbe l’applicazione dell’acconto anche in assenza di una esplicita previsione normativa . Occhio però perchè se da una parte si ha il vantaggio di non versare l’acconto calcolato come il 40% dell’imposta a saldo dell’anno precedente dall’altro il prossimo anno si dovranno versare insieme sia l’acconto nuovo sia il saldo in misura piena in quanto non sarà decurtabile di eventuali acconti versati nell’anno di imposta. Il consiglio che vi o quindi qualora è di mettere da parte comunque qualche soldino per il prossimo anno per essere in grado di fare fronte all’impegno economico perchè sarà considerevole.
Conclusione
In sostanza qualora si decida di adottare il metodo previsionale il contribuente che nel 2020 passa dal regime ordinario o semplificato al regime forfettario dei minimi, dovrà versare alcun acconto a titolo di Irpef e nemmeno per imposta sostitutiva.
Attenzione
Vi ricordo sempre prima di misurare la convenienza a passare al regime dei minimi che potrebbe non sempre essere conveniente, anzi…
A tal proposito potete leggere l’articolo di approfondimento che vi spiega con esempi pratici e anche dei file xls da scaricare gratuitamente come si effettua il calcolo di convenienza.
Aggiungo anche che se si tratta di passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi non credo che rispettiate il requisiti della novità. Tuttavia vi invito a leggerlo in quanto l’apertura di una nuova attività non esercitata precedentemente potrebbe consentire l’applicazione di una aliquota dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività.
http://dev.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/requisito-novita-contribuenti-minimi-domanda-chiarimenti/19575/
Quando effettuare il versamento delle imposte e delle tasse
Nel seguito vi segnalo l’articolo dedicato alle proroghe del versamento delle imposte che seppur presenti una scadenza ordinaria il 30 giugno per il saldo Irpef e l’acconto per il nuovo anno, sovente si assiste ad una proroga. Nel 2019 vi anticipo per esempio che il versamento per il saldo sul 2018 e l’acconto 2019 sarà dovuto per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale ISA il 30 settembre 2019.
http://dev.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/versamento-acconto-contribuenti-minimi-esenzione/13119/