L’agenzia delle entrate (circ.17.4.2008 n. 160), ha chiarito che l’obbligo di riscossione accentrata dei compensi dei medici che operano nell’ambito di strutture sanitarie private (cosiddette cliniche private o cliniche del privato), opera anche nelle ipotesi in cui, in forza di un’assicurazione sanitaria di cui il paziente sia titolare o di adesione dello stesso ad una cassa di assistenza sanitaria, il compenso dovuto al professionista sia corrisposto dalla società di assicurazioni o dalla cassa di assistenza sanitaria.
La finanziaria 2007 (art. 1 commi 38-42 della L.296/2006) ha stabilito che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa presso strutture sanitaria privata deve essere effettuata dalle strutture medesime; queste ultime devono, al termine di ciascuna prestazione incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversalo contestualmente al medesimo.
L’obbligo di riscossione riguarda tutte le somme erogate dal paziente, anche per conto di terzi al professionista per la prestazione effettuata presso strutture sanitarie private e a nulla rileveranno a tali fini gli obblighi posti a carico del sostituto di imposta per l’applicazione della relativa ritenuta d’acconto.
Gli adempimenti a carico della struttura sanitaria privata dal punto di vista pratico il professionista che effettuerà la prestazione (il medio, il dottore, il chirurgo, l’enestesista, ecc.) non è obbligato ad emettere la fattura al termine della prestazione in quanto rileverà fiscalmente il rapporto intercorrente tra struttura sanitaria privata e paziente: la struttura infatti annoterà nelle scritture contabili gli estremi della fattura emessa dal professionista destinatario del pagamento e le generalità del paziente. L’obbligo di tale procedura di riscossione sarà applicato anche nel caso in cui il compenso sia corrisposto da assicurazioni o dalla cassa di assistenza sanitaria.
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