Prestazioni mediche svolte presso strutture sanitarie private

L’agenzia delle entrate (circ.17.4.2008 n. 160), ha chiarito che l’obbligo di riscossione accentrata dei compensi dei medici che operano nell’ambito di strutture sanitarie private (cosiddette cliniche private o cliniche del privato), opera anche nelle ipotesi in cui, in forza di un’assicurazione sanitaria di cui il paziente sia titolare o di adesione dello stesso ad una cassa di assistenza sanitaria, il compenso dovuto al professionista sia corrisposto dalla società di assicurazioni o dalla cassa di assistenza sanitaria.

La finanziaria 2007 (art. 1 commi 38-42 della L.296/2006) ha stabilito che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa presso strutture sanitaria privata deve essere effettuata dalle strutture medesime; queste ultime devono, al termine di ciascuna prestazione incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversalo contestualmente al medesimo.

L’obbligo di riscossione riguarda tutte le somme erogate dal paziente, anche per conto di terzi al professionista per la prestazione effettuata presso strutture sanitarie private e a nulla rileveranno a tali fini gli obblighi posti a carico del sostituto di imposta per l’applicazione della relativa ritenuta d’acconto.

Gli adempimenti a carico della struttura sanitaria privata dal punto di vista pratico il professionista che effettuerà la prestazione (il medio, il dottore, il chirurgo, l’enestesista, ecc.) non è obbligato ad emettere la fattura al termine della prestazione in quanto rileverà fiscalmente il rapporto intercorrente tra struttura sanitaria privata e paziente: la struttura infatti annoterà nelle scritture contabili gli estremi della fattura emessa dal professionista destinatario del pagamento e le generalità del paziente. L’obbligo di tale procedura di riscossione sarà applicato anche nel caso in cui il compenso sia corrisposto da assicurazioni o dalla cassa di assistenza sanitaria.

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