Per i soggetti che hanno i requisiti dei vecchi minimi o che sono delle nuove iniziative imprenditoriali questo articolo serve a capire come transitare nel nuovo regime o sfruttare il nuovo regime contabile agevolato previsto per gli ex minimi.
Stiamo parlando di coloro i quali posseggono i requisiti previsti per accedere al regime dei minimi originario ossia quello previsto dalla legge 244 del 2007 ma che non riescono a soddisfare invece i due nuovi requisiti previsti per accedere al regime dei nuovi minimi o semplicemente hanno fatto volontaria opzione per il passaggio al regime ordinario di tenuta della contabilità e di applicazione del regime fiscale potranno accedere comunque ad un regime semplificato che possiamo chiamare appunto regime fiscale degli ex minimi.
Chi può accedere agli ex minimi
Sono in pratica coloro che rispettano i requisiti dei minimi ossia essere prima di tutto un soggetto residente fiscalmente in Italia, volume d’affari inferiore ai 30 mila euro, non esercitare regime speciali Iva ovvero vendita esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto, non si effettuano cessioni all’esportazione, non si devono aver acquistato nel triennio precedente beni strumentali di valore superiore ai 15 mila euro, non siano state sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente e altri che potete trovare nelle pagine precedente o nell’articolo dedicato all’originario regime dei minimi.
Grazie al provvedimento numero 185528/2011 dell’Agenzia delle entrate si è chiarito che esiste un vero e proprio regime contabile agevolato di cui all’articolo 27 comma 3 del DL n. 98 del 2011 o Decreto Sviluppo per tutti quei soggetti che non rispettano i due ulteriori requisiti previsti sopra che riguardano il regime fiscale dei nuovi minimi previsti per il settore giovanile ed i lavoratori in mobilità che abbiamo descritto sopra e che si riferiscono essenzialmente al decorso del quinquennio per l’utilizzo del regime agevolato dei minimi o per il superamento dei 35 anni di età. In verità il limite dei cinque anni è alternativo ai 35 in quanto anche gli over 35 come abbiamo visto possono aprire la partita Iva ma per non più di cinque anni appunto, mentre gli under 35 possono farlo e godere dell’agevolazione anche oltre il quinquennio sfruttando il limite dei 35 anni.
In tal modo un contribuente che accede ai nuovi minimi e supera questi due limiti non andrà subito a finire nel regime contabile ordinario ma almeno potrà godere del regime contabile agevolato appunto degli ex minimi; lo stesso accade per i contribuenti che erano nelle nuove iniziative imprenditoriali ex articolo 13 della Legge 388 del 2000 i quali (ancora non è chiaro però) dovrebbero confluire nel regime contabile semplificato, sempre che sia passato il triennio di agevolazione e non possano accedere al regime dei minimi: in questo caso potrebbero in linea teoria accedere per i residui due anni che li separano dal quinquennio o anche fino al compimento del 35esimo compleanno. Su tali fattispecie sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell’agenzia delle entrate in quanto non sembrerebbero parlando con i colleghi situazioni remote: la norma inoltre parlava del regime dei minimi come di un regime in cui sarebbero confluiti gli altri per cui si presterebbe ad interpretazioni ben più restrittive per cui ce lo auguriamo quanto prima anche perché il 2012 è iniziato ormai da tempo e le modalità di fatturazione come avete visto tra i diversi regimi fiscali da scegliere sono differenti tra loro ed espongono anche a sanzioni.
Le agevolazioni del regime contabile agevolato per gli ex minimi
Dal punto di vista contabile sicuramente il regime degli ex minimi non permette un risparmio di imposta mediante applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% come avviene per i contribuenti nuovi minimi tuttavia qualche beneficio in termini di minori adempimenti è previsto e non solo.
Dal punto di vista del risparmio nella gestione documentale ai fini Iva gli ex minimi sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili sia ai fini delle dirette sia delle indirette. Tuttavia permane l’obbligo di compilazione dei modello Intrastat, delle comunicazioni delle operazioni con i paesi black list e dello spesometro nonché anche del 770 in caso di applicazioni di ritenute anche se dovrebbe essere remota l’ipotesi. Non è chiaro invece se il contribuente degli ex minimi dovrà applicare gli studi di settore o meno.
Successivamente in ambito IVA il versamento sarà annuale per cui non si avranno le solite liquidazioni trimestrali o mensili il che determina un beneficio finanziario (se foste molto propensi al rischio potreste di fatti investire la liquidità per un anno prima di versarla in sede annuale a marzo a giugno successivo ma occhio a farlo).
Applicazione delle imposte IRPEF e addio alla sostitutiva
I contribuenti del nuovo regime agevolato solo contabile saranno tassati secondo i consueti scaglioni di reddito Irpef e non applicheranno un’imposta sostitutiva in fattura ma una consueta ritenuta d’acconto de 20% nei casi previsti dal legislatore (in modo molto sintetico ed approssimativo, se fatturato ad una società applicate la ritenuta, altrimenti no).
Esenzione della dichiarazione IRAP
Tuttavia un risparmio di imposta c’è in quanto i contribuenti ex minimi sono esonerati dalla dichiarazione IRAP e quindi anche dal versamento dell’imposta (anche se una verifica dell’assoggettamento ad Irap andrebbe sempre fatta indipendentemente dall’appartenenza o meno al regime).