Novità regime Forfettario 2021
Non vi sono novità significative contenute nel testo definitivo della Manovra di Bilancio per il 2021 rispetto alla precedente formulazione.
Novità Regime Forfettario 2020
Come cambia il regime forfettario dei contribuenti minimi dal primo gennaio 2020 e quali gli effetti anche per coloro che avevano avuto accesso nel 2019:
Sopprime l’imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;
reintroduce come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro;
stabilisce un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.
In particolare il comma 1 abroga la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 (commi da 17 a 22, dell’articolo l, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che consente dal 1° gennaio 2020 alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito (nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione) ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro di avvalersi di un’imposta sostitutiva con aliquota al 20 per cento dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per una ricognizione dettagliata della disciplina dell’imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni introdotta dalla legge di bilancio 2019 si rinvia alla scheda di lettura Articolo 1, commi 17-22 del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.
Il comma 2, lettera a) dell’articolo in esame sostituisce il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento.
La lettera a) del nuovo comma 54, come modificato, mantiene fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.
Si ricorda che conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo
2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, che prevedano il pagamento forfetario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, i commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto un nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni che assicura rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.
Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia alla consultazione del paragrafo Il regime forfettario agevolato all’interno del temaweb Tassazione del settore produttivo sul Portale della documentazione della Camera dei deputati nonché alle schede Nuovo regime forfetario agevolato presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La lettera b) del nuovo comma 54 reintroduce come condizione accessoria necessaria per l’accesso al regime forfettario il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla legge di bilancio 2019).
Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Si ricorda che prima della sua soppressione stabilita dalla legge di bilancio 2019 la lettera b), comma 54, della legge di bilancio 2015 disponeva che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni potevano applicare il regime forfetario se nell’anno precedente avevano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Nel reintrodurre il limite di spesa, la norma in commento lo eleva quindi da 5.000 a 20.000 euro.
Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo in esame dispongono norme di coordinamento formale che tengono conto delle modifiche del comma 54.
La lettera d) introduce una nuova lettera d-ter) al comma 57 che ripristina l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Si segnala come anche la previgente lettera d-bis del comma 57 nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2029 stabiliva l’esclusione dal regime agevolativo per i soggetti che nell’anno precedente avevano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
La lettera e) dispone una norma di coordinamento formale che tiene conto delle modifiche del comma 54.
La lettera f) introduce un regime premiale (nuovo periodo comma 57) volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).
Si ricorda a tal proposito che l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto del 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano il regime forfettario.
Sulla disciplina della fatturazione elettronica si rinvia alla scheda web Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
La lettera g) sostituisce il comma 75 stabilendo che ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
Le lettere h) e i) introducono norme di coordinamento formale che tengono conto delle modifiche del comma 54.
La lettera l) sopprime il primo periodo del comma 89 che stabilisce che le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014