Vi riporto un estratto con le principali agevolazioni e semplificazioni previste per gli aderenti al nuovo regime forfettario dei minimi oggetto di molteplici modifiche, novità ed ampiamente della platea dei possibili aderenti per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 e anche alla luce delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2019 in vigore dal primo gennaio.
Semplificazioni amministrative nel regime forfettario dei minimi
L’estratto è tratto dall’ultima circolare 10 del 2016 in cui l’agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di utilizzo, accesso e gestione del nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti di modeste dimensioni.
Paragrafo 4.1.1 semplificazioni
Come già avveniva per il regime dei contribuenti minimi e per il regime fiscale di vantaggio, il comma 58 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
Come già chiarito con la circolare n. 17/E del 2012, con riferimento al regime fiscale di vantaggio, nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, ed il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l’IVA, considerato che, ai sensi dell’articolo 6, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura (anche se diverso da quello in cui un operazione si considera effettuata ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso articolo). Così, ad esempio le fatture emesse da un forfetario nel 2016, ed incassate nel 2017, non dovranno essere integrate con l’IVA anche se il soggetto – per scelta o per legge – è fuoriuscito dal regime in commento.
Ai sensi del successivo comma 59, i soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla:
- registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
- registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del medesimo D.P.R.);
- registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).
In considerazione di quanto precisato nella relazione illustrativa, si ritiene che i medesimi contribuenti possano considerarsi esonerati:
- dall’obbligo di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – cd. spesometro);
- dall’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list) ;
Paragrafo 4.1.2 Adempimenti
I contribuenti che applicano il regime forfetario (come già i contribuenti che applicavano il regime dei minimi e di vantaggio) restano soggetti agli obblighi di:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollettedoganali;
- certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione – per espressa previsione contenuta nel comma 59 – per quelle attività esonerate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009).
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Peraltro, il comma 58 individua, diversamente dal passato, in modo più puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti. In particolare, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti:
- cessioni di beni intracomunitarie: le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea, continuano, come nel precedente regime fiscale di vantaggio, a non essere considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331“. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (comma 58 lettera b));
- acquisti di beni intracomunitari: diversamente dal passato, gli acquisti di beni intracomunitari sono ora, per espressa previsione di legge, soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331 del 1993, secondo cui “non costituiscono acquisti intracomunitari…(omissis)… c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;“. (comma 58 lettera c)).
Pertanto, laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:
- iscrizione al VIES (cfr articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del dPR 26 ottobre 1972, n. 633);
- integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario – in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 – indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa;
- compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ex articolo 50 comma 6, del DL 331 del 1993.
- c. prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi: con riguardo a tali operazioni, diversamente dal passato, la modifica normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (comma 58 lettera d)). Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro.
Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.
- d. importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, come già anticipato, effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfetario e alle suddette operazioni si applicano gli articolo 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633 del 1972, , fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’ 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto (comma 58, lettera e)).
Le semplificazioni ai fini dell’irpef
Queste rappresenta senza dubbio il carattere distintivo del regime agevolato Iva previsto dal legislatore e vediamo di riportare quanto chiarito nella circolare 10 del 2016:
Ai contribuenti che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un consistente vantaggio contabile.
Esonero dalla tenuta delle scritture contabili
In particolare, tali soggetti, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie (comma 69); sono, inoltre, esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri (comma 73).
Non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto.
Non si applica la ritenuta d’acconto in fattura
Inoltre, i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto.
A tal fine, come già accadeva per i contribuenti in regime di vantaggio, è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola.
Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.
In tale evenienza, analogamente a quanto previsto per i soggetti rientranti nel regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 l’importo totale delle ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime forfetario, andrà indicato per il periodo di imposta 2015, nel rigo RS 40 di “Unico 2016-PF“, denominato “Ritenute regime di vantaggio casi particolari”, e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 “Ritenute consorzio”.
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché a presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. n. 322 del 1998.
Nuovo Regime forfettario 2019
Non rintraccio modifiche rispetto alla previgente versione del regime ante 2019. Aggiungerei solo un importante esonero dalla fatturazione elettronica. Non vi nascondo che comunque non i fare trovare sprovvisto qualora dovessero introdurla in quanto è abbastanza ostica i primi mesi.
Vi riporto comunque il testo dell’articolo 1 comma 69 che disciplina i casi di esonero dalla tenuta delle registrazioni contabili
69. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e’ presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Non vi sono solo sconti e agevolazioni però…
Il rovescio dela mediagua del regime dei minimi consiste nel maleficio apportato dal fatto di essere tassati sulla base di una aliquota sostitutiva che non da diritto alla possibilità di portare in deduzione costi strumentali all’attività. Il legislatore ha previsto die coefficienti di redditività per cui se prendiamo il codice supponiamo 73 ha una % di deduzione forfettaria del 22%. Se supponiamo per la vostra specifica attività sapete fin d’ora che a regime il valore die costi annui supera questa soglia potrebbe non essere conveniente. A tal proposito vi consiglio di leggere un articolo dedicato proprio al calcolo di convenienza economica. A questo discorso si aggiungono anche le detrazioni e le deduzioni per carichi di famiglia che con i minimi potrebbero non essere sfruttabili. Anche questo ultimo elemento deve essere preso inc considerazione se, per esempio avete intenzione di ristrutturare casa.
I vantaggi di aderire al regime dei minimi
Ho provato anche ad indicare taluni vantaggi che non sono scritti nelle norme nell’articolo dedicato ai 10 vantaggi e svantaggi dell’adesione al nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi.
La guida sintetica
Vi ricordo comunque che gli articoli dedicato al nuovo regime dei minimi sono molti e variano seconda degli aspetti a cui siete specificatamente interessati. A tal fine potete leggere la Guida al nuovo regime forfettario dei minimi 2016. (gratuita naturalmente)