I contribuenti che aderiscono ai regimi seguenti sono esonerati dall’obbligo d trasmissione delle operazioni relative alle fatture attive e passive periodiche meglio conosciuto come spesometro:
- Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007
- Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% ex Legge n.190 del 2014
In estrema sintesi questi soggetti non solo versano un’imposta sostitutiva al posto dell’Irpef, Irap e addizionali comunali e regionali ma in fattura non applicano l’Iva e non hanno il diritto alla detrazione per cui non possono nemmeno evaderla.
La finalità di questa tipologia di comunicazione è (principalmente) quella di verificare eventuali incongruenze tra quanto dichiarato, quanto versato e quanto effettivamente dovuto a livello di Iva la cui potestà impositiva, lo ricordiamo, è dell’UE.
Conseguentemente i contribuenti che aderiscono al regime forfettario o dei minimi sono esonerati dalla compilazione e trasmissione dello spesometro.
http://dev.tasse-fisco.com/societa/errori-correzioni-spesometro-come-evitare-sanzioni/37510/