Regime dei minimi 2012: contribuenti minimi e regime fiscale semplificato

Finalmente sono arrivati alcuni chiarimenti sul nuovo regime fiscale dei minimi  con tassazione irpef al 5% introdotti con la manovra economica 2011 e che avevano fatto scattare una serie di domande sull’applicazione da parte dei nuovi titolari di partita Iva.
Ma è interessante anche per i vecchi minimi 201o e 2011 e gli aderenti al regime delle nuove iniziative imprenditoriali (o ferfettini e forfettoni): qui cerchiamo di darne una sintesi, senza pretesa di esaustività, perchè gli aspetti sono tanti e vanno dall’apertura della partita Iva alla modalità di compilazione della fattura dei contribuenti minimi.

Vi segnalo che oltre ai requisiti che già trovate nell’articolo dedicato alla guida al nuovo regime fiscale dei minimi l’agenzia chiarisce che la condizione da rispettare rispetto al fatto che l’attività per cui si intende aprire la partita Iva non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Requisiti per accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi 2012

In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti  residenti fiscalmente in Italia che non hanno percepito compensi ragguagliati  all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione,  non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno  erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio  solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15  mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non  si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc),  che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o  di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società  di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata e altri che trovate nel precedente articolo sulla guida al regime dei minimi.

Rispetto al requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente svolta…” […] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Inoltre si chiarische che l’elmento della novità  nello svolgimento dell’attività per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa; non alla sola apertura della partita Iva, ribadendo de facto quanto dicevamo in merito all’elemento sostanziale e non puramente formale del’apertura della partita iva.

Durata del Regime fiscale dei minimi

Tuttavia nel succesivo punto 3 del provvedimento si dice che la durata del regime è di cinque anni e che i soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa. Dal chiarimento emerge che anche laddove il quinquennio sia terminato potenzialmente il regime può perdurare ma non oltre il compimento del 35esimo anno di età.

Durata del Regime minimi per gli over 35

Per tali soggetti il regime se inizia nel 2012 potrà avere una durata massima di 5 anni e sempre stante il rispetto anche degli altri requisiti dimensionali e qualitativi (ricavi, beni strumentali, novità dell’attività). L’accesso sarebbe consentito anche agli over 35  non solo a mio modesto avviso ma anche come indicato da due call center dell’agenzia delle entrate da me contattati  e anche a seguito di qaunto emerso nel corso della giornata dedicata a telefisco 2012. Qualora inoltre si abbia già fruito del regime dei minmi dal quinquennio si dovranno scorporare gli anni di fruizione.

Durata del regime minimi per gli under 35

Per tali soggetti il regime invece potrà durare anche oltre i cinque anni ma non oltre il compimento del 35esimo anno di età.

Che fine fanno i forfettoni o forfettini ex art. 13 della Legge 388 del 2000
Coloro che hanno aderito al regime delle nuove iniziative imprenditoriali “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario”. Ora non chiedetemi cosa intenda l’agenzia per questo “ovvero” perchè se avesse voluto far escludere anche gli over 35 bastava scrivere “e comunque non superiore al 35esimo anno di età“. Esistono tuttavia differenti situazioni che sono sotto riepilogate a cui si cerca di dare una interpretazione.

Contribuenti con più codici attività
Per coloro che hanno più codici attività purtroppo si fà riferimento non più al criterio dell’attività prevalentemente esercitata rispetto al volume d’affari ma ai ricavi complessivamente realizzati nel perdio di imposta. Questo sempre monitorare il limite dei 30 mila euro di ricavi annui che ci permette di restare nel regime: ma questo già lo avrete letto nella guida al nuovo regime fiscale dei minimi .

Nessuna ritenuta in fattura
A sorpresa prevale quanto detto nei precedenti articoli relativamente alla fattura dei contribuenti minimi per cui non si applicherà alcuna ritenuta in fattura verso i clienti da parte dei minimi solo che bisognerà rilasciare un’attestazione con cui si afferma che si usufruisce del regime dei minimi ex Dl 98 del 2011, pertanto quello che fatturerete è quello che incasserete e sul quale andrete a pagare l’imposta sostitutiva del 5%.

L’imposta sostitutiva cosa copre
L’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi copre il pagamento prima di tutto dell’irpef e anche delle addizionali regionali e comunali (che tanto per dirlo anche queste saranno oggetto di aumento nel 2012).

Fattispecie particolari:

  1. Regime delle nuove iniziative imprenditoriali nato per esempio nel 2004: cessa perchè aveva durata triennale e non possono accedere titolari di partita Iva accese prima del primo gennaio 2008.
  2. Regime delle nuove iniziative imprenditoriali nato per esempio nel 2010: potrebbero in teoria accedere al regime ma solo per gli anni residui di completamento del regime quinquennale (3 anni considerando che i primi due anni hanno fruito di altro regime agevolato).
  3. Regime dei minimi nato nel 2008: può passare al nuovo regime fiscale agevolato dei minimi ma solo per la durata residua del quinquennio passando così da una tassazione al 20% ad una al 5%. Diciamo che per questa categoria abbiamo una bella sorpresa.
  4. Regime dei minimi nato nel 2012: durata del regime quinquennale e laddove tra cinque anni abbia ancora meno di 35 anni potrà godere del regime fiscale agevolato dei minimi con tassazione al 5% anche fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Leggete sempre gli articoli e le norme correlate che possono esservi utili e darvi maggiori informazioni.

Guida regime dei Minimi

79 Commenti

  1. Salve,
    vorrei chiederle se il passaggio al nuovo regime è automatico per coloro che hanno i requisiti oppure occorre certificare in qualche modo il cambiamento della propria posizione fiscale. Grazie mille e buon anno!

  2. Salve le sottopongo la mia situazione:
    Ho 39 anni e ho aperto la P.I. in regime dei minimi nel Marzo 2011, non avendo svolto precedentemente alcuna attività lavorativa (è il mio primo lavoro per intenderci).
    Qual è la mia situazione relativamente al nuovo regime dei minimi? Ci rientro?

  3. Buongiorno, io vorrei una conferma: devo aprirmi la partita iva a giorni, ho 29 anni e prevedo un incasso inferiore ad € 24.000 circa.
    Rientro nel nuovo regime al 5%?
    nelle mie fatture oltre all’imponibile cosa dovrò indicare(IVA/ritenuta?)
    Un grazie in anticipo

  4. Ho 27 anni e sono una fisioterapista. Ho aperto la Partita IVA a maggio 2009 con il regime agevolato art.13 L.388 del 2000. Potrò usufruire del nuovo regime dei minimi???

  5. Salve,
    io ho aderito al regime dei minimi nel 2011; prima del 2011 ho lavorato all’estero come dipendente facendo un lavoro riconducibile a quello che faccio con la partita iva. Questo implica quindi che io non possa rientrare nel nuovo regime dei minimi? (In quanto nei tre anni precedenti non si devono aver svolto attività riconducibili e quella che si svolge con la partita iva). giusto?

  6. Salve, ho lavorato per 3 anni come dipendente di un’azienda (sviluppo software) fino al 2010 per poi aprire la PIVA con regime dei minimi, sempre per sviluppo software, però lavoro in proprio con clienti e modalità completamente differenti. Quindi la mia è “mera prosecuzione di altra attività..”? Oppure riesco a rientrare nel nuovo regime? Grazie e Buon anno :)

  7. Purtroppo ritengo che nel suo caso operi l’esclusione prevista dalla norma che fa riferimento alle sole partite iva aperte dopo il primo gennaio 2008.

  8. Salve, le volevo sottoporre la mia situazione:
    io ho 58 anni e ho aperto la mia attività nel 1987, sono passato nel regime dei minimi nel 2011. Per il 2012 cosa mi attende? Il ritorno nel regime ordinario o posso restare nei minimi altri 4 anni?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta e le auguro un felce 2012!

  9. Puoi adeire al nuovo regime, sempre nel rispetto degli altri requisiti, fino al compimento del 35esimo anno di età. In fattura niente ritenuta di acconto, come trovi scritto nell’articolo.

  10. Salve, volevo chiederle quali sono I cambiamenti Che ci Saranno nella mia posizone, e quanto potró ancora usufruirne.
    Io ho 28 anni e hoaperto nel 2011 aderendo al regime dei minimi, quindi niente Iva in fattura, tasse al 20 e niente iperf.
    Grazie e Auguro a tutti voi un Buon 2012

  11. Ma secondo il modesttimo avviso che deve sempre essere riscontrato direi che può: lo dico perchè il requisito della novità è rispettato sia perchè le attività sono diverse sia perchè non nel suo caso l’apertura della aprtita iva non ha come fine quello di svolgere la stessa attività per lo stesso cliente (lo studio notarile) sotto doversa forma, per godere di una minore tassazione. Buon anno e ci presenti qualche amico!

  12. Premesso che il regime delle nuove iniziative nella maggior parte dei casi conveniva rispetto a quello dei vecchi minimi e che l’iva non dovrebbe avere un impatto in quanto dovrebbe esserre per lei un imposta neutra le rispondo alla prima domanda dicendo che può passare al nuovo regime dei minimi per la residua durata quinquennale del regime dei minimi fruendo della tassazione al 5% e sempre nel rispetto anche degli altri requisiti previsti per accedere per restarvi. Alla seconda domanda invece rispondo perchè mi da anche uno spunto per dire una cosa che ancora non avevo detto e che penso necessiti di un chiarimento ulteriore. Stante che è certo che non si può passare dall’articolo 13 al vecchio regime dei minimi dal 2012 perchè il nuove regime dei minimi assorbe gli altri regimi sostitutivi agevolati, ritengo che dal primo gennaio 2012 non sia possibile aprire la partita Iva utilizzando l’articolo 13 della legge 388 del 2000 (per intenderci le nuove iniziative imprenditoriali) anche se non mi risulta che tale articolo sia stato abrogato o sia stato citato dalla norma istitutiva del nuovo regime dei minimi. Spero di esserle stato utile

  13. Prima di tutto rispondo che il rgime delle nuove inziaitive rispetto ai minimi conveniva quasi sempre, almeno fino al 2011. Inoltre nelle nuove iniziative lei paga l’iva è vero ma la detrae anche, al contrario di quanto avviene nel regime dei minimi. Le ricordo inoltre che l’Iva lei la aggiunge a ciò che dovrebbe fatturare al cliente e di fatto non dovrebbe avere impatto.
    Per risponderle invece le dico che anche coloro che hanno aderito alle nuove inziative a partire dal 2008 può passare al nuovo regime dei minimi ma solo per la durata residuale del regime quinquennale e sempre nel rispetto degli altri requisiti.
    Alla seconda domanda invece rispondo di non in quanto per espressa previsione normativa questo sistema assorbe gli altri regimi fiscali sostitutivi pertanto, anche se non ancora chiarito, dubito che dal primo gennaio 2012 si possa ancora aprire la partita iva utilizzando il regime delle nuove iniziative imprenditoriali ex articolo 13 della Legge 388 del 2000, anche se tale articolo non è stato abrogato.

  14. Grazie per la comprensione :-) Il fatto è che mi preoccupo per i lettori… Sono felice che abbia compreso appieno la mission del blog che mi auguro raggunga sempre più persone per il 2012.
    Torni da queste parti e se può presenti il blog a qualche amico :-)
    Buon anno a Lei e soprattutto un eccellente 2012!

  15. Buongiorno, il mio quesito riguarda la compatibilità tra lavoro dipendente come addetto alla segreteria in un’azienda di servizi di uno studio notarile (che continuerei a svolgere) e l’apertura di una nuova attività di consulenza con partita iva usufruendo del nuovo regime fiscale dei minimi 2012 con tassazione irpef al 5%, di cui devo ancora scegliere il codice di classificazione specifico ma rientrerà nella categoria 62.0 ovvero PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE.
    A parer suo, posso continuare a svolgere il mio lavoro dipendente ed usufruire di detto regime agevolato per aprire la partita iva (non ho mai svolto alcuna attività di lavoro autonomo in precedenza e non vi sarebbe alcun “rapporto di lavoro, collaborazione o quant’altro” tra l’azienda che mi fornisce attività di lavoro dipendente e la mia attività di consulenza informatica tenendo quindi le 2 attività che andrei a svolgere completemente indipendenti)?
    Verrebbe rispettata la condizione di non prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente secondo Lei?
    Cordiali saluti ed auguri di buon 2012

  16. Gentili signori, io sono un avvocato che ha aperto la partita iva a gennaio 2011 e ho aderito al regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 legge 388/2000.
    tuttavia, il pagamento dell’iva e dell’irpef annuali in unica soluzione nonchè l’impossibilità di detrarre le spese per la cassa forense mi stanno incentivando a cambiare regime.
    Mi chiedo:
    – posso passare dal regime delle nuove iniziative prescelto nel 2011 al nuovo regime dei minimi 2012 con tassazione al 5%?
    in caso contrario
    – posso passare dal regime nuove iniziative prescelto nel 2011 al vecchio regime dei minimi con tassazione al 20 %?
    attendo un riscontro e porgo cordiali saluti.

  17. Salve, è stato chiarissimo e puntuale come sempre fin’ora.
    Il mio non è un attacco a questo blog e alle sue interpretazioni, se è stato letto così me ne scuso, ma una semplice curiosità riguardo al fatto che viene sempre indicata l’agenzia delle entrate rispetto ad un commercialista di fiducia (che tendo sempre a preferire). Ad ogni modo è stato chiarissimo e la sua posizione non fa una piega, non penso che nessuno, leggendo questi articoli faccia riferimento ai suoi post come “legge” ma come uno strumento in più per fare chierazza anche tramite i commenti e gli interventi passati. Blog come questo aiutano a sentirsi più “sicuri” e “sereni” davanti a difficoltà burocratiche che l’Italia, purtroppo, impone sempre.

    Un cordiale saluto ed un Augurio di Sereno 2012.

  18. Consiglio (non sempre, dipende dalla fattispecie) di rivolgersi ad un commercialista di fiducia in prima battuta ma di approfondire anche con l’agenzia. Il fatto è questo: qui si cercano di dare spunti e strumenti per poter capire il difficile linguaggio del diritto tributario. La consulenza è altra cosa rispetto a questo. Le norme, mi creda, per come sono scritte prestano il fianco spesso a diverse intepretazioni anche se nel diritto tributario prevale sempre quella letterale. Premesso che a mio avviso, per come è scritta questa norma, e dalla relazione governativa, permangono ancora spazi di intepretazione, posso dirle a mio modestissimo avviso cosa ne penso ma non voglio che lei cada in errore in quanto non sarò io il soggetto che eventualmente condurrà un accertamento sulla sua singola posizione. Intendiamoci, ciò che le dice l’agenzia delle entrate ha lo stesso valore di quello che le potrebbe dire un professionista in qaunto l’agenzia non fa giurisprudenza e non legifera perchè fornisce dei chiarimenti (leggasi intepretazioni) alle norme, al pari di quello che fanno altri professionisti incaricati dai propri clienti. Lei stesso rileva, in base alla sua esperienza che le risposte possono essere fallaci, sia pubbliche sia private, al pari della mia, pertanto io le posso dire cosa ne penso in merito all’intepretazione che si può dare, ma poi la decisione spetta sempre a lei. E se legge il mio primo consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un commercialista di fiducia. Spero di averle dato uno spunto di riflessione e che leggendo l’articolo e le risposte ai commenti si possa ritrovare nei ragionamenti.

  19. Salve, vedo che consigliate sempre nei commenti di rivolgersi all’agenzia delle entrate invece che al commercialista di fiducia (che tenderei a preferire). Come mai questo consiglio? Spesso capita che l’agenzia delle entrate, così come ogni altra istituzione “pubblica”, mostri delle falle di conoscenza in quanto la risposta che si vuole ottenere viene data dall’addetto allo sportello, spesso poco competente in materie specifiche.
    Saluti

  20. Il praticantato per espressa previsione normativa non può essee considerato ai fini del requisito della prosecuzione dell’attività pertanto direi che puoi accedere, sempre nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla norma. Anche in questo caso e visto il periodo caldo di inizio di adesione, consiglio smepre di chiedere conferma all’agenzia dele entrate di sua competenza e se può di darci un feed perchè potrebbe essere di aiuto anche ad altri. Grazie per averci scritto.

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