Il regime di determinazione delle imposte Irpef e della tasse tra i libero professionisti e gli agenti e rappresentanti genera talvolta alcune domande dei lettori che necessitano di qualche chiarimento soprattutto in merito al diverso regime di deducibilità dei costi sulle auto o mezzi di locomozione che effettivamente sono trattati diversamento nel testo unico delle imposte sui redditi. Ci vogliamo riferire alla diversità nella tassazione degli autoveicoli dei liberi professionisti, dei mezzi di trasporto degli agenti rappresentanti e degli automezzi degli artisti.
A partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 1997, la presunzione di promiscuità, relativa agli autoveicoli definiti nella lettera b) del primo comma dell’articolo 164, è applicabile anche nei confronti degli agenti e dei rappresentanti di commercio, ancorché in misura più favorevole rispetto agli altri soggetti.
Più in particolare il legislatore, in considerazione dell’importanza che l’autovettura svolge nell’attività dei soggetti in parola, ha previsto una disciplina meno penalizzante rispetto a quella ordinaria; la percentuale di deducibiltà delle spese e degli altri componenti negativi è infatti stabilita nella misura del 80%, mentre il limite del costo fiscalmente rilevante, per le sole autovetture di proprietà o utilizzate in locazione finanziaria, è fissato nella misura di Euro 25.822,84. Il limite del valore fiscalmente riconosciuto non è infatti stato innalzato nel caso di autoveicoli utilizzati mediante noleggio o locazione.
Il suddetto regime fiscale si applica indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal soggetto esercente l’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (impresa individuale, società di persone o società di capitali). A titolo meramente esemplificativo, la dottrina è concorde nell’assimilare agli agenti e rappresentanti di commercio i “promotori finanziari” e gli “agenti di assicurazione” .
Le quote di ammortamento relative agli autoveicoli di proprietà potranno, pertanto, essere dedotte nella misura pari al 80% di quelle iscritte in contabilità – purché le stesse rientrino nei limiti del coefficiente di ammortamento fiscalmente rilevante – solo se il valore di carico dell’autoveicolo (comprensivo eventualmente dell’IVA indetraibile) non supera il suddetto limite Euro 25.822,84 (tale limite è stato ridotto ad Euro 4.131,66 qualora trattasi di motocicli e ad Euro 2.065,83 se riferito a ciclomotori).
Nel caso in cui l’autoveicolo sia iscritto in contabilità per un valore superiore al suddetto limite, l’ammortamento deducibile sarà pari al 80% dell’ammontare civilistico, rapportato al valore massimo fiscalmente riconosciuto.
AUTOVEICOLI DEGLI ARTISTI E PROFESSIONISTI
Come precedentemente evidenziato, la normativa fiscale degli autoveicoli, ad uso promiscuo, prevista dalla più volte citata lettera b) del comma 1 dell’articolo 164, opera nei confronti degli artisti e dei professionisti, con l’aggiunta, per di più, di un ulteriore limite riferito al numero di veicoli fiscalmente deducibili che, per espressa previsione normativa, non può eccedere il singolo autoveicolo per soggetto esercente l’attività professionale o artistica.
Con specifico riferimento ai costi afferenti gli autoveicoli infatti, la lettera b) del comma 1 dispone che“nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato”.
Pertanto, le spese relative ai veicoli, appartenenti ad artisti e professionisti ed eccedenti il numero limite definito, saranno del tutto indeducibili dal reddito, in quanto considerate non inerenti all’attività da questi svolta.
Infine si precisa che, qualora i veicoli di proprietà dell’esercente arte o professione siano concessi in uso promiscuo al dipendente, le relative spese risulteranno deducibili nel limite del reddito tassato in capo al dipendente stesso, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dalla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 164 del Tuir.