Tassazione Ripetizioni private e lezioni a casa: come funziona, quanto si paga e come mettersi in regola

La Legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di una tassazione agevolata con aliquota al 15% per coloro che decidono di mettersi in regola dal 2019 per l’attività di ripetizioni private e lezioni a casa. Nel seguito vediamo come funziona e se conviene mettersi in regola.

Inutile dire che non esiste un discorso di convenienza ma vi consiglio sempre di farlo non solo per una questione morale ed un dovere civico ma anche per espressa previsione di legge. A questo aggiungo che ci sente bene a livello epidermico quando incontri persone al bar che si vantano di fare nero o evadere imposte e tasse ogni anno.

In tutto ciò in perfetta operazione marketing la Legge di Bilancio introduce la “possibilità” all’articolo 1, commi 8-11 di un’imposta sostitutiva al 15 per cento sull’attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, ai sensi del comma 8, a partire dal 2019, alle predette attività si applica un’imposizione sostitutiva e – dunque – separata da quella ordinaria, con l’aliquota del 15 per cento. L’imposta tiene il luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Sotto l’aspetto soggettivo, come già detto, possono usufruire dell’aliquota agevolata i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta ferma la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

Occorrerebbe chiarire se si intenda fare riferimento solo ai docenti delle istituzioni scolastiche statali o anche a quelli degli istituti paritari.

Dal tenore della norma sembrerebbero inoltre esclusi coloro i quali svolgono lavoro di docenti nella scuola statale senza titolarità di cattedra (coloro – per esempio – che sono inseriti nelle graduatorie di istituto). Esclusi anche i soggetti che non svolgano attività di insegnamento nelle scuole. Questa esclusione a mio avviso sembrerebbe ingiustificata ma potrebbe essere bypassata in caso di necessità almeno da coloro che posseggono i requisiti per accedere al regime forfettario dei contribuenti minimi con aliquota del 15% ugualmente oppure del 5% per i primi 5 anni laddove si rispettino i requisiti della novità.

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, sulla base anche dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, si stima un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo. Dallo stesso studio risulta che solo il 10% viene regolarmente dichiarato.

Il comma 9 stabilisce che i dipendenti pubblici devono comunicareall’amministrazione d’appartenenza l’esercizio dell’attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. Questo secondo me rappresenta il limite della norma in quanto non piace comunicare al proprio datore di lavoro che si stanno svolgendo altre attività in quanto questo potrebbe pensare che distolga l’interessa dalle attività con ripercussioni sulla performance. Inoltre il dirigente scolastico a cui la richiesta è indirizzata potrebbe anche vietarlo senza un giustificato motivo il che rende ancora più fastidiosa la gestione della comunicazione e la facilità di strumentalizzazione della possibilità.

Per questo vi sono stati e vi saranno ancora, nonostante questa imposta sostitutiva del 15% docenti che saranno tentati di guadagnare innero anche solo per arrotondare o anche solo per fare un piacere a figli di amici o per passione o diletto.

Si segnala che l’art. 508 del TU in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994) vieta al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove svolga lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli studenti e la loro provenienza.

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Nessuno studente può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Ai sensi del medesimo comma, resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi prevista dall’articolo 53 del TU sul pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165).

Si ricorda che l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delleincompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazionedi appartenenza, che fissa criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto dellaspecifica professionalità, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione.

L’imposta sostitutiva è versata entro i termini stabiliti per l’IRPEF a giugno (saldo e primo acconto rateizzabile) e novembre (secondo acconto), alla cui disciplina si rinvia per gli aspetti di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso (comma 10). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni, sono stabilite le modalità attuative (comma 11).

Esclusi questi casi specifici disciplinati dalla nuova legge di bilancio 2019 dovrete fare riferimento alle norme già conosciute che caratterizzano gli obblighi di apertura della partita Iva. In sinesi l’obbligo dovrebbe scattare quando l’attività assume i l carattere della continuità e dell’abitualità.

http://dev.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/apertura-partita-iva-come-richiederla-5000-euro/5779/

http://dev.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/partita-iva-apertura-costi-fatturazione-e-ritenute-dacconto/18694/

 

2 Commenti

  1. I destinatari sembrerebbero essere proprio quelli. Verifichi con testo normativo anche gli altri requisiti

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