I 10 Vantaggi e Svantaggi del nuovo Regime Forfettario dei Minimi 2021: agevolazioni ed esenzioni

bambino con occhiali e pallottoliereQuali sono le agevolazioni e le esenzioni di cui beneficiano gli aderenti al nuovo Regime forfettario dei Minimi? Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi concreti e gli obblighi a cui continuano comunque ad essere sottoposti sia gli aderenti con aliquota al 15% e coloro che ne fanno richiesta per il solo 2015 che intendono restare nel regime con aliquota al 5%.

La prima differenza che dobbiamo fare è tra il regime fiscale di vantaggio e quello forfettario dei contribuenti minimi in quanto molti si confondono. Nel primo è ancora ammessa la possibilità di portare in deduzione dei componenti positivi di reddito le principali voci di costo strumentali all’attività (materie prime, servizi, auto, etc). Nel regime forfettario dei minimi, per intenderci meglio, quello di cui alla Legge n. 190 del 2014 invece sono ammessi in deduzione solo i contribuenti previdenziali e assistenziali versati nell’anno oggetto di tassazione.

Le agevolazioni e gli esoneri di cui possono beneficiare i contribuenti forfettari e minimi 2021

Esonero della registrazione e tenuta delle scritture contabili

I contribuenti minimi saranno esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili il che dovrebbe determinare un vantaggio non solo diretto per il contribuente minimo che so troverà a non dover gestire con estrema meticolosità la documentazione riguardante gli acuisti e le vendite nel senso che non dovrà precipitarsi per esempio come avviene per un contribuente ordinario a consegnare almeno trimestralmente la documentazione al proprio commercialista per la liquidazione dell’Iva mensile. Inoltre anche il lavoro del commercialista sarà estremamente ridotto per cui questo dovrebbe riflettersi (uso il condizionale perchè vedo che per alcuni non è così) nell’applicazione di un onorario ridotto per la gestione della contabilità.

Esclusione dagli studi di settore e via con i parametri

I contribuenti minimi saranno anche esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati il che determina a sua volta non solo una minore complessità nella gestione della contabilità ma anche un minor flusso di informazioni rivolte al commercialista che sono certo sarà grato al legislatore di questa esenzione in quanto spesso la compilazione degli studi di settore non è molto complessa ma diciamo… “fastidiosa” e può portare via molto tempo. Lo stesso dicasi per la compilazione del modello Parametri che funziona in modo similare agli studi di settore.

Esonero Pagamento e dichiarazione Irap

Saranno inoltre esonerati nell’applicazione del Tributo Irap nonostante possano far riferimento all’utilizzo di spese per il lavoro accessorio nello svolgimento della propria attività. Cosa che nel regime con aliquota al 5% era precluso e questo secondo me rappresenta la principale novità in quanto spesso i contribuenti minimi si trovavano ad averne bisogno senza poterne fare riferimento inducendoli secono me a regolare eventuali prestazioni in nero.
L’esenzione dall’irap porta anche all’esenzione della dichiarazione Irap il che dovrebbe a sua volta riverberare il suo effetto in una ulteriore diminuzione degli onorari del commercialista che eventualmente vi seguirà.

Esonero Liquidazione irpef

Saranno quindi esonerati anche alla liquidazione e versamento dell’imposta Irpef ma soprattutto alla registrazione contabile degli acquisti richiesta dall’art. 25, D.P.R. 633/1972 nonchè alla tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39, D.P.R. 633/1972).

Esonero comunicazione annuale dati Iva

Inutile dire che saranno anche esonerati dalla e comunicazione annuale dei dati Iva in quanto non versano IVA prevista dall’articolo 8 del D.P.R. 322 del 1998.
Sono esonerati anche dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute.

Esonero comunicazioni periodiche Spesometro e Intrastat

Sono inoltre esonerati dalla compilazione delle comunicazioni riguardanti le operazioni iva rilevanti il cosiddetto spesometro o comunicazione unica polivalente ex articolo 21, co. 1, D.L. 78 del 2010 e anche dalle comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti con residenza fiscale o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata riepilogati nel Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

Discorso a parte meritano il modello Intrastat in quanto la Legge di stabilità disciplina anche per i contribuenti minimi l’obbligo limitatamente alle operazioni per cui risultano debitori dell’Iva come per esmepio nelle operazioni in cui si applica il reverse charge o integrazione dell’Iva l’obbligo di emettere fattura e versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Parliamo quindi delle operazioni descritte nell’articolo 7-ter del D.P.R. IVA ricevute da soggetti non residenti o per le alcune particolari operazioni di acquisti intracomunitari a fronte delle quali il soggetto debitore di imposta è quello Italiano.

Aliquote ridotte

Poi naturalmente potranno godere dell’esenzione dall’Irpef e a fronte della quale verseranno una imposta in misura ridotta in misura pari al 15%. La modalità poi di determinazione della base imponibile si ottiene in modo diverso in quanto si prendono i ricavi e compensi percepiti nell’anno d’imposta e si applica un coefficiente di redditività che varia al variare del codice ateco che contraddistingue la vostra attività.

I costi di acquisto non entrano pertanto nella determinazione del reddito in quanto l’applicazione dell’imposta sostitutiva si basa solo sui ricavi. Anche se non tutti sono dello stesso avviso in quanto alcuni applicano l’imposta sostitutiva solo sui ricavi altri sono dell’avviso di applicarla solo sul reddito imponibile dato proprio dalla differenza tra i ricavi ed i costi strumentali all’attività.

Solo i contributi previdenziali obbligatori saranno scomputati.

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap in misura pari al 15%.

Le semplificazioni per i contribuenti minimi

I contribuenti minimi non applicano né la ritenuta (per cui prendono tutto e subito) e non versano Iva (per cui hanno meno adempimenti da effettuare) e ciò lo trovate nel comma 58.

Va da se che saranno, come sopra descritto, esonerati dalla

Adempimenti che restano in capo anche al contribuente minimo

Resteranno validi invece i seguenti adempimenti:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione – per espressa previsione contenuta nel comma 59 – per quelle attività esonerate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009).
  • integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

Nel caso di operazioni effettuate con clienti o fornitori esteri

Nel caso di Vendite all’estero cessioni di beni intracomunitarie: le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea, continuano, come nel precedente regime fiscale di vantaggio, a non essere considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331“. Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (comma 58 lettera b))

Nel caso di acquisti di beni dall’estero acquisti di beni intracomunitari: diversamente dal passato, gli acquisti di beni intracomunitari sono ora, per espressa previsione di legge, soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331 del 1993, secondo cui “non costituiscono acquisti intracomunitari(omissis) c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;“. (comma 58 lettera c)).

Pertanto, laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.

Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:

  • iscrizione al VIES (cfr articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del dPR 26 ottobre 1972, n. 633);
  • integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario – in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 – indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa;
  • compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari ex articolo 50 comma 6, del DL 331 del 1993.

Nel caso invece di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi: con riguardo a tali operazioni, diversamente dal passato, la modifica normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (comma 58 lettera d)). Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro.

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.

Nel caso invece di importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, come già anticipato, effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfetario e alle suddette operazioni si applicano gli articolo 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633 del 1972, , fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’ 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto (comma 58, lettera e)).

Versamenti

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato con le stesse modalità previste per le persone fisiche o contribuenti ordinari. Non si intravede pertanto un vantaggio pratico nelle modalità di versamento o uno finanziario di posticipazione del versamento rispetto alle altre configurazioni.

A proposito di ricavi e fatture queste non saranno assoggettate a ritenuta d’acconto per cui se da un lato sarete contenti dall’altro occhio perchè quello che percepite dovrà essere interamente tassato per cui non fate come fece il sottoscritto il primo anno di attività che si spese più di quello che poi dovette pagare l’ano successivo.

Obblighi per i contribuenti minimi

I contribuenti minimi dovranno naturalmente continuare a numerare progressivamente e cronologicamente nonchè conservare le fatture di acquisto e vendita nonchè eventuali bollette doganali o, se ne sono esonerati per via della tipologia specifica dell’attività, certificare i corrispettivi

Versamenti INPS

E’ previsto il versamento del contributo minimale che in genere era intorno ai 3 mila euro contro un più appropriato e ragionevole versamento in misura pari ai ricavi effettivamente prodotti (a cui applicare in genere una aliquota che va dal 18% al 28%), tuttavia la disciplina cambia spesso su questo fronte dolente per cui vi meglio che leggete la guida gratuita sui versamenti dei contributi INPS per il regime dei minimi e forfettario.

Sanzioni maggiorate per i contribuenti Minimi

Viene previsto come contro altare delle imposte ridotte un regime sanzionatorio più aspro per gli aderenti a tali regime che in linea di massima si sotanziano in un aumento delle ordinarie sanzioni nella misura del 10% anche se è sempre verificare la singola sanzione in cui si è incorsi.

Fatture di vendita: annotazione obbligatoria

Sulle fatture di vendita inoltre, come previsto dal DPR IVA, dovranno annotare il regime dei esenzione inserendo una dicitura del tipo “operazione esente Iva effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della Legge 244/2007 “.

Se effettuerete operazioni con l’estero nella nuova configurazione l’iscrizione al VIES non è più di default ma deve avvenire attraverso l’indicazione apposita inserita nel modello per l’iscrizione al regime dei minimi e al momento dell’apertura della partita Iva o in un momento successivo mediante una comunicazione di rettifica o variazione (sempre con lo stesso modello). Per cui i contribuenti minimi saranno comunque obbligati alla presentazione del modello intrastat a differenza di quanto avveniva nel precedente regime.

Ritenute regime forfettario e di vantaggio

Nel prospetto RS della dichiarazione dei contribuenti forfettari vanno inserite alcune tipologie di ritenute d’acconto subite dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 oppure al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini dello scomputo delle stesse dall’imposta sostitutiva e/o dall’IRPEF ordinaria dovute per l’anno d’imposta 2018, a condizione che dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle entrate (Circolare n. 10 del 4 aprile 2016, § 4.2.1). Possono essere indicate, ad esempio, le ritenute d’acconto di cui all’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 e successive modificazioni, subite all’atto dell’accredito dei bonifici in relazione ad interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica (si veda la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013 dell’Agenzia delle entrate), o le ritenute subite sulle indennità di maternità (si veda la risoluzione n. 55/E del 5 agosto 2013 dell’Agenzia delle entrate). L’importo totale delle predette ritenute va indicato nel rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41

Riferimenti normativi del nuovo regime dei minimi:

Articolo 1, comma 109, Legge 244/2007
Articolo 1 comma 54 della Legge 190 del 2014
Articolo 7, D.M. 2.1.2008.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati