Iva per charter, locazione e leasing in Italia e all’estero

Attività commerciali legate alle unità da diporto: applicazione dell’Iva ai casi di charter e locazione e leasing in Italia e all’estero
Nel caso di impiego del mezzo di trasporto in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, ai fini della rilevazione della territorialità dell’Iva, il legislatore inizialmente ha affermato che dovrà farsi riferimento come base imponibile Iva solo relativamente alla parte di canone di locazione riferibile all’ambito comunitario, e successivamente, vista l’oggettiva difficoltà ha permesso di quantificare in via forfetaria l’utilizzo comunitario, facendo riferimento alle caratteristiche tipologiche delle unità da diporto.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione constatando la conformazione territoriale dell’Italia relativamente alla quale è facile che il natante sconfini in territorio extracomunitario ha agganciato il presupposto alle caratteristiche tecniche del natante, in primis la lunghezza del natante, la categoria di appartenenza, il tipo di propulsione (motore o vela).

In relazione alla lunghezza del natante il legislatore individua quattro tipologie non rientranti nella direttiva 94/25/CE, progettate: utilizzo extraterritoriale pari al 60%.

1. Navi da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, di lunghezza compresa tra i 7,5 e 24 metri con le seguenti sotto categorie:

  1. Imbarcazioni da diporto a motore (categorie A-B-C)
  2. lunghezza < 7,50 metri di lunghezza utilizzo extra territoriale forfettario pari al 10% 8iscritte nei pubblici registri nautici)
  3. 7,51 metri < lunghezza < 12 metri utilizzo extra territoriale forfettario pari al 25%
  4. 12,01 metri < lunghezza < 16 metri utilizzo extra territoriale forfettario pari al 50%
  5. 16,01 metri < lunghezza < 24 metri utilizzo extra territoriale.

e di lunghezza inferiore ai 24 metri per le quali è necessari fare una ulteriore distinzione in merito alla lunghezza del natante:

3. Imbarcazioni da diporto a vela (categorie A-B-C)

  1. lunghezza < 10 metri utilizzo extra comunitario pari al 25%;
  2. 10,01 < lunghezza < 20 metri utilizzo extra comunitario pari al 35%;
  3. 20,01 < lunghezza < 24 metri utilizzo extra comunitario pari al 50%;
  4. lunghezza > 24 metri utilizzo extra comunitario pari al 60% ;

le quali navigando solo in acque “protette” non si considerano svolgenti prestazioni extraterritoriali.

4. Unità appartenenti alla categoria D

Nel caso quindi di evidenze documentali che possano provare l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione le percentuali sopra descritte determineranno la base imponibile su cui applicare l’Iva del 20 per cento. Per una migliore comprensione si riporta il quadro sinottico del calcolo della base imponibile delle operazioni in parola distinto secondo le categorie di appartenenza delle unità da diporto.

Nel caso di navi diverse dalle unità da diporto che svolgono attività commerciali come charter, noleggio imbarcazione per corso, e qualsiasi altra attività commerciale (compresa anche la locazione finanziaria o leasing) nell’ambito esclusivo delle acque territoriali dovranno applicare l’art. 8 – bis del DPR 633 del 1972 che disciplina la non imponibilità del tributo. Qualora invece si intenda partire dalle acque territoriali e sconfinare in acque extraterritoriali dovrà farsi riferimento alle percentuali di imponibilità di cui sopra oppure calcolare l’effettivo utilizzo fuori delle acque territoriali e applicare l’Iva del 20 per cento.

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