I datori di lavoro domestico dovranno attrezzarsi per provvedere alla denuncia delle badanti colf che lavorano presso la propria abitazione secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), direttamente tramite call center (numero di telefono 803-164) oppure mediante il canale on line.
Durante la comunicazione sarà necessario precisare i dati anagrafici del datore di lavoro e della badante/colf, nonché i dati contrattuali. La scadenza è fissata entro il giorno che precede l’avviamento al lavoro, la notizia dell’assunzione, conseguentemente l’INPS determinerà gli obblighi contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro ed invierà presso la residenza i bollettini trimestrali, precompilati, per l’anno in corso da versare e comprensivi delle scadenze da rispettare.
I dati richiesti sono quelli contenuti nella nota 1044 del 16 febbraio, con cui il ministero del Lavoro illustra le semplificazioni introdotte all’articolo 16 bis della legge 2/2009 di conversione del Dl 185/2008. Dal 29 gennaio, giorno di entrata in vigore della legge 2/2009, il datore di lavoro domestico deve comunicare all’Inps le vicende contrattuali del rapporto di lavoro. Sono stati di fatto “ripescati” i vecchi modelli Inps.
Non saranno tuttavia necessarie ulteriori comunicazione per i contributi assistenziali in quanto provvederà l’INPS a comunicare all’INAIL le modifiche delle situazioni contrattuali nonché agli ulteriori, ministero del Lavoro e Utg delle Prefetture, in caso di impiego di lavoratori extracomunitari.
Giova ricordare inoltre che esistono casi di esonero dalla comunicazione nell’ipotesi di rapporti intrattenuti occasionali, fattispecie queste che obbligano il datore di lavoro solamente a munirsi del carnet di buoni per i contributi previdenziali ed assistenziali da corrispondere di volta in volta al singolo lavoratore occasionali ad ogni singola prestazione da lui effettuata.
Giova ricordare che i modelli per effettuare le comunicazioni saranno molto probabilmente quelli utilizzati anche prima.
Deduzione contributi nel 730 o Unico