Il ravvedimento operoso 2011 è un istituto introdotto dal legislatore al fine di riemdiare ad errori sanabili per il pagamento delle imposte e delle tasse in modo autonomo prima che il contribuente incorra nelle sanzioni previste dalle normative 471, 472 e 473 con cui vengono definite una serie di violazioni e di relative sanzioni amministrative. Il ravvedimento operoso si colloca prima dell’applicabilità di tali sanzioni in modo che il contribuenti che si accorga per tempo (termine per il ravvedimento operoso: termine di presentazione dell’anno successivo, quinid immaginiamoci di poterci ravvedere entro giugno-ottobre del secondo anno successivo).
Nel corso di questi ultimi anni si è modificato e potete verificare come le sanzioni si siano dapprima abbassate e poi dal 2011 aumenteranno.
CALCOLO RAVVEDIMENTO-OPEROSO-FILE-2010-2011
Non è possibile ravvedersi dopo che il fisco abbia già accertato la sanzione, l’omesso o irregolare pagamento delle imposte. Per il calcolo delle sanzioni abbiamo già parlato nel precedente articolo riguardante le nuove percentuali di sanzioni sul nuovo ravvedimento operoso: qui parleremo di come si calcolano gli interessi legali.
L’interesse è dovuto nella misura del 2,5 annuo (ma ogni anno il tasso legale cambia e in questi peridoi il tasso potrebbe scendere da un giorno all’altro, seppur con scostamenti quasi sempre intorno allo 0,25%).
Per il 2010 è stato fissato nell’1% e molto probabilmente resterà invariato ma vi invito sempre a controllare.
Immaginiamo che ora sia fissato al 2,5% annuo, dobbiamo prendere la somma da pagare che è stata omessa, moltiplicarla per 2,5% annuo, dividerla per 365 giorni e moltiplicare il risultato per il numero di giorni che intercorrrono tra la data dell’omesso versamento e quella del pagamento. Ricordiamo che è necessario indicare sia il codice tributo del tributo omesso sia un codice tributo a parte per la sanzione ed un per gli interessi (se prescritto).
Vi forniamo una tabella con i codici tributo più ricorrenti dell’agenzia delle entrate:
IRPEF | SALDO IRPEF | 4001 |
IRPEF | IRPEF ACCONTO – PRIMA RATA | 4033 |
IRPEF | IRPEF ACCONTO – SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE | 4034 |
IMPOSTE ERARIALI | INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI | 1668 |
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE | 3801 |
TRIBUTI REGIONALI | INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI | 3805 |
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-AUTOTASSAZIONE-ACCONTO (RIS. N. 368 /E DEL 12/12/2007) | 3843 |
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – AUTOTASSAZIONE – SALDO – RISOLUZIONE N. 368/E DEL 12/12/2007 | 3844 |
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO- AUTOTASSAZIONE- ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007) | 3857 |
Dal primo gennaio 2010 il nuovo tasso di interese legale è stato fissato nella misura dell’1% come si evince dal successivo articolo., ma attenzione perchè ogni anno potrebbe essere oggetto di modifiche.
CALCOLO RAVVEDIMENTO-OPEROSO-FILE-2010-2011