Nel punto 45 del modello CUD il sostituto indica l’importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.
Si segnala che se il sostituto versa tali contributi sia a seguito di adesione a fondo contrattuale sia a fondo aperto (per effetto di accordo aziendale nel quale si prevede che anche per tale fondo i contributi vengono trattenuti dalla busta paga) non è possibile rilevare dalle annotazioni del CUD quanto sia relativo all’uno o all’altro fondo.
Questa modalità di indicazione può creare problemi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi in quanto il contribuente spesso oltre al CUD presenta anche la certificazione del fondo aperto che indica l’importo deducibile, senza l’indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto.
Il quesito pone l’esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta due volte, la prima come onere deducibile escluso dal reddito di lavoro dipendente dal sostituto d’imposta, la seconda come onere dedotto dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi.
Si ricorda infatti che il sostituto d’imposta esclude dal reddito di lavoro dipendente, in applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir gli oneri deducibili trattenuti al dipendente. Al riguardo la circolare n. 326/E del 1997 ha chiarito che il sostituto d’imposta ha la facoltà di tener conto, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, anche di oneri sostenuti direttamente dal dipendente.
In entrambi i casi il dipendente, in linea generale, non dovrebbe essere in possesso della documentazione originale comprovante la spesa.
Ciò premesso, si ritiene che nelle ipotesi in cui il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, intende dedurre la medesima tipologia di onere esclusa dal reddito da parte del sostituto d’imposta e risultante dal CUD, lo stesso deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. L’annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente.
Sarà cura del soggetto che presta l’assistenza informare correttamente il contribuente dei presupposti che legittimano la deduzione.
Le medesime considerazioni sono valide anche con riferimento agli oneri per i quali spetta la detrazione dall’imposta.