Il trattamento fiscale delle prestazioni dei Direttori artistici e collaboratori tecnici per cori, bande musicali e filodrammatiche
Le professioni “musicali” devono essere analizzate caso per caso come per le professioni di autore, compositore, interprete ed esecutore, i direttori artistici e i collaboratori di cori, bande musicali e filodrammatiche, tutte libere professioni ma i cui proventi sono soggetti a diverso trattamento fiscale.
Prima caratteristica è la mancanza della continuità nella prestazione che produce unicamente il passaggio delle determinazione dei singoli redditi dall’articolo 53 (lavoro autonomo) all’articolo 67 , comma 1, lettera l) del Tuir (redditi diversi) quali redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo professionale.
La seconda caratteristica è relativa alla residenza del soggetto che eroga la prestazione (DJ o compositore estero che viene in Italia).
Il trattamento fiscale di pertinenza cambia poi a seconda che la prestazione sia eseguita da un soggetto fiscalmente residente in Italia o no.
Ulteriori accorgimenti fiscali, di natura agevolativa, riguardano, invece, che perseguono finalità dilettantistiche nonché l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno. In entrambi i casi è prevista, infatti, una determinazione forfettaria del reddito in considerazione dell’eminente bene sociale tutelato, ovvero la diffusione della cultura e dell’arte.
Nel caso di Direttori artistici e collaboratori tecnici per cori, bande musicali e filodrammatiche che svolgono le prestazioni per finalità dilettantistiche i relativi proventi sono inquadrati come redditi diversi e soggetti a ritenta del 20% sugli onorari sempre che non costituiscano redditi di capitale ovvero se non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa.
L’art. 69, comma 2, tuttavia impone che i proventi percepiti, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro.
Nel montante dei 7.500 euro non entreranno certo le spese rimborsate, purché documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del musicista
Nel caso di Direttori artistici e collaboratori tecnici per cori, bande musicali e filodrammatiche che svolgono le prestazioni per finalità dilettantistiche i relativi proventi sono inquadrati come redditi diversi e soggetti a ritenta del 20% sugli onorari sempre che non costituiscano redditi di capitale ovvero se non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa.
L’art. 69, comma 2, tuttavia impone che i proventi percepiti, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro.
Nel montante dei 7.500 euro non entreranno certo le spese rimborsate, purché documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del musicista
Seguirà l’analisi delle altre figure professionali del settore ed il relativo trattamento fiscale.