Ravvedimento operoso non residenti o iscritti all’AIRE

ravvedimento-operoso-estero-aireVediamo come si effettua il calcolo del ravvedimento operoso per i contribuenti residenti fiscalmente all’estero o iscritti all’AIRE partendo dalla domanda di un lettore e dai chiarimenti che gli abbiamo fornito.

Domande del lettore

Il quesito di oggi ci viene posto da un soggetto (che chiameremo Mister X) che ha la residenza in Italia (non essendo iscritto all’AIRE) e il domicilio in Francia dal 2007. Anticipiamo che l’ambito di applicazione dell’esempio  si estende anche nell’ipotesi di residenza in Italia e domicilio in altro paese della Comunità Europea e del SEE. Tale domicilio non è stato dichiarato in Italia in quanto Mister X è ospite della sua compagna.

Non è iscritto all’AIRE e, come attività professionale, è (i) socio al 50% di una ditta in Francia (corrispondente a una società semplice italiana) e (ii) socio al 50% di una società commerciale in Germania. In tale Paese, ove opera dal 2012, non percepisce alcuno stipendio e ad oggi i suoi dividendi non stati ancora incassati.

Mister X, naturalmente, presenta delle dichiarazione dei redditi sia in Francia (dal 2007 come ditta e come privata), sia in Germania (dal 2012 come ditta). In Italia non dichiara nulla dal 2007. Mister X a questo punto si chiede se sia mai stato soggetto ad obblighi fiscali in Italia e, in caso di risposta affermativa, se possa ravvedere i periodi pregressi.

Risposta alla domanda

Non essendo iscritto all’AIRE, il soggetto doveva dichiarare in Italia (tramite Modello Unico) e versare gli utili conseguiti sia in Francia che in Germania. La stessa fattispecie è indipendente dal fatto che si tratti di compagna, moglie, marito separata o divorziata.

Se invece si fosse iscritto all’AIRE avrebbe avuto la possibilità di dimostrare la residenza.

Come regolarizzare gli eventuali omessi o ritardati versamenti delle tasse o imposte

Nel caso di specie, comunque, è possibile procedere alla regolarizzazione dei periodi ancora accertabili, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, fino alla scadenza del termine dell’accertamento, versando la sanzione ridotto ad un sesto del minimo (art. 13, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 472/1997).

Un sesto perché proprio per questo esempio è la soluzione ma come potete vedere dalla tabella che di seguito si riporta la misura della sanzione dipende come al solito dal momento in cui vi ravvedete rispetto a quando l’imposta sarebbe stata versata.

Nel seguito la tabella con la percentuale delle sanzioni da applicare:

Termine della regolarizzazione dell’omesso, carente o errato versamento
Riferimento
normativo
(art. 13, co. 1, Dlgs 472/97)
Nuovo ravvedimento
Riduzione sanzione
(dall’1/1/2015)
Vecchio ravvedimento
Riduzione sanzione
(fino al 31/12/2014) 
Entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore lettera a-bis) sanzione ridotta a 1/9 del minimo edittale
__
Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione 1) lettera c) sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale
Entro 1 anno dall’omissione
o dall’errore 2)
lettera b) sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale
Entro 2 anni dall’omissione
o dall’errore
lettera b-bis) sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittale
__
Oltre 2 anni dall’omissione
o dall’errore
lettera b-ter) sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittale
__

La possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso, anche senza un termine finale, è preclusa se il sostituto ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Se avete altri casi li potete indirizzare all’indirizzo di posta del sito.

5 Commenti

  1. Buongiorno. Sono residente in Sizzera isrittoAll`AIRE .Nel 1992 ho comprato una specie di casa che uso come parcheggio Auto.
    Il mio problema è: che fino al 2018 non ho mai ricevuto un`imposta municipale da pagare.Ora nel 2019 mi arriva un`imposta Municipale propia (IMU) 2014 e non solo questo mi dicono pure che devo pagare una multa.
    Vi faccio sapere inoltre che in casa non ho ne acqua ne corrente.
    Mi dispiace che non posso allegare niente se no vi mandavo quello che mi arrivato da pagare.
    Aspettando un vostra risposta vi auguro una buona giornata.

  2. buon pomeriggio , leggendo il vostro articolo mi sorge un dubbio . Sono Italiana , residente in spagna ed iscritta a AIRE. Ho una casa di proprietá in italia , ho regolarmente pagato tasi e imu in quanto non essendo residente in detta casa risulta come seconda casa. Per il convenio italia Spagna dovrei pagare le tasse di questa casa solo in Italia ma nella dichiarazione dei redditi effettuata in Spagna ho pagato nuovamente una tassa per questa casa in quanto non rientrava nella doppia imposizione. E’ corretto ? mi sembra strano dover pagare due volte ( premesso ch equi in Spagna ho pagato molto meno ) per lo stesso immobile . Premesso che non é affittata é chiusa e ci pago il mutuo . grazie mille!

  3. MI sembra stia facendo confusione tra IMU ed Irpef. Il comune può mettere bocca sull’IMU non sull’Irpef per cui credo che si stia riferendo a questo o altra tassa/imposta la cui potestà impositiva è del comune. Nel caso dell’Irpef invece dovrebbe verificare convenzione contro doppie imposizioni ITA – GER e verificare come sono tassati i redditi derivanti da immobili

  4. Sono residente in Germania dal 2013. Il 31.12.2012 ho chiuso la mia partita IVA in Italia ed a marzo 2013 ho aperto la mia attività in Germania. Mi sono subito iscritto all’AIRE.
    In Italia posseggo una casa (di cui sto pagando il mutuo ipotecario). E’ l’unica che posseggo ed è stata sempre considerata prima casa da quando l’ho acquistata nel 2000.
    In comune mi dicono che con molta probabilità devo pagare la tassa sulla mia casa perché essendo residente all’estero non è più la mia prima casa. In precedednza erano i comuni a poter decidere ed il mio comune aveva decisdo di considerarla prima casa. Ma dal 2014 non sono più i comuni a poter decidere.
    Ma in effetti è la mia prima ed unica casa dove ritorno regolarmente più volte l’anno e passo poco meno di metà dell’anno solare (5 mesi circa), mentre in Germania passo poco più di metà del’anno (7 mesi).
    Praticamente dovrei pagare allo stato italiano un vero e proprio affitto di più di 100 euro al mese (in comune hanno parlato di circa 1.300 €).
    Io non desidero pagare questa tassa igiusta sulla mia prima ed unica casa solo perché mi sono trasferito all’estero per lavoro. In Germania pago regolarmente le tasse, molto di più che in Italia a quasi parità di fatturato. Ci sono soluzioni a me favorevoli che mi permettano di considerare la mia casa in Italia come prima casa come in effetti è? In Germania vivo in un appartamento pagando un piccolo affitto.
    Mi sono trasferito in Germania per motivi logistici perché lavoro con i mercati Europei.

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