I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, (ii) hanno la residenza o (iii) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, (ii) hanno la residenza o (iii) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; ciò vuol dire che la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia.
La residenza fiscale e la sua corretta individuazione ha effetti sostanziali in quanto soggetti i soggetti che sono considerati residenti in Italia sono tassati in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti secondo il principio di diritto tributario del worldwide taxation.
I soggetti, persone fisiche e giuridiche, seppur con criteri diversi, che non sono qualificati come residenti in Italia invece saranno soggetti ad imposizione italiana limitatamente ai redditi prodotti nel nostro Paese.
Ci sono diversi casi di persone fisiche sono considerate addirittura residenti fiscalmente sia in Italia, secondo le norme italiane, sia in un altro Paese Estero, in base alle norme di quel Paese. Conseguentemente si possono verificare casi di doppia imposizione. Per questo vi sono le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Queste hanno lo scopo di disciplinare ed eliminare i casi di doppia imposizione e prevedendo specifiche regole per ripartire la potestà impositiva dei due Stati e per l’individuazione della residenza del contribuente in uno solo di essi (cosiddette tie-breaker rules).
Leggi anche: Elenco convenzione contro le doppie imposizioni
Le convenzioni sono nella maggior parte, se non nella quasi totalità dei casi scritte seguono un modello di riferimento che conosciuto come Modello OCSE. Proprio nell’articolo 4 del Modello sono individuati i criteri per qualificare i criteri per la corretta identificazione della residenza fiscale del contribuente.
La residenza ai fini Civilistici
Come espressamente indicato nella norma fiscale, le nozioni cui occorre fare riferimento sono quelle del codice civile, che nell’articolo 43 stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Differenza tra residenza e domicilio fiscale
Mentre la residenza è legata alla permanenza del soggetto in un luogo in maniera sufficientemente stabile e all’intenzione di dimorarvi (dato oggettivo); il domicilio è costituito dalla concentrazione in un determinato luogo degli affari e interessi della persona senza che sia necessaria la sua presenza effettiva in tale luogo (dato oggettivo) nonché dalla volontà di costituire e mantenere in un determinato luogo il “centro” principale della generalità dei rapporti (dato soggettivo). La nozione di interessi cui occorre fare riferimento, un tempo limitata al settore economico e patrimoniale del soggetto, deve intendersi riferita, per unanime interpretazione giurisprudenziale, anche alla sfera morale, sociale e familiare del soggetto (La sentenza Pavarotti in questo ha fatto scuola).
Con riferimento, invece, all’aspetto temporale, il criterio adottato dal legislatore è quello di prevalenza temporale nel corso del periodo d’imposta. Per quanto riguarda la definizione puntuale di periodo d’imposta, si rimanda all’articolo 7 del TUIR secondo il quale il periodo di riferimento è quindi l’anno solare.
La maggior parte dell’anno di imposta
Di talché, poiché la norma fa riferimento alla maggior parte del periodo, il criterio da adottare è quello di prevalenza numerica: sono considerati residenti i soggetti che si sono trovati in una delle condizioni indicate sopra per almeno 183 giorni (184 giorni negli anni bisestili).
Può verificarsi il caso di variazioni che si sono susseguite nel corso dell’anno: in questa ipotesi non occorre che il periodo sia continuativo. A titolo di completezza, si noti che situazioni particolari sono state poi previste dalla prassi italiana con riferimento ai residenti a Campione d’Italia e ai lavoratori dipendenti transfrontalieri.
La dimora abituale all’estero
Se il cittadino italiano ha spostato la propria dimora all’estero, occorre che egli provveda alla cancellazione dall’anagrafe tributaria e che contestualmente si iscriva all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
A tal riguardo, il legislatore ha recentemente introdotto il comma 2-bis all’interno dell’articolo 2 del TUIR che così dispone “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze …”.
La nuova presunzione di residenza, con possibilità di prova contraria da parte del contribuente, opererà nel caso in cui, al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla legge, queste ultime si siano “trasferite” in Stati o territori c.d. a fiscalità privilegiata così come inclusi nel relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 4 maggio 1999).
La residenza nei paradisi fiscali
Per completezza, si noti che la predetta lista di Paesi c.d. “paradisi fiscali” può essere aggiornata in conformità alle direttive dell’OCSE e degli altri organismi internazionali e/o comunitari. In merito, citiamo alcuni degli Stati a fiscalità privilegiata inclusi nel 2011 nella citata lista e solo per citarne alcuni: Andorra, Bahama, Barbados, Bermuda, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Hong Kong, Libano, Liechtenstein, Macao, Monaco, San Marino, Singapore, Svizzera, Vanuatu.
Indirizzi giurisprudenziali in materia di residenza fiscale delle persone fisiche
A titolo di esempio ai fini dell’individuazione è determinante rilevare il carattere dell’abitualità della dimora e del mantenimento degli affari e degli interessi, patrimoniali e familiari, nel territorio dello Stato (Sentenza. n. 16 del 24.1.2000, depositata il 27.3.2000)
Esistono diversi modi per provare la dimora per la maggior parte del periodo di imposta come per esempio attraverso una pluralità di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Abbiamo visto come il domicilio fiscale si ritiene quello ove il contribuente ha il centro della vita di relazione della persona, ossia dove intrattiene principalmente sia i rapporti personali (familiari, sociali, etc.) sia economici. A nulla varrebbe una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui un terzo attesta l’assenza della contribuente in una delle sue residenze italiane è inutilizzabile, giacché essa viola il divieto di prova testimoniale vigente nel processo tributario, e la non convivenza del contribuente con il coniuge residente in Italia, attestata dalla produzione in giudizio dello stato di famiglia, non prova l’insussistenza di legami affettivi e familiari con l’Italia, dal momento che il domicilio di ciascuno dei componenti o di qualsiasi coppia di coniugi può essere diverso (Sentenza n. 628 del 22.11.2000, depositata il 23.11.2000)
Iscrizione all’AIRE
L’iscrizione all’AIRE non è di per sè rilevante per escludere la residenza fiscale in Italia se sono rispettate le altre presunzioni o prove per il domicilio in Italia, inteso sempre come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Sentenza n. 13803 del 13.7.2001, depositata il 7.11.2001).
Il possesso per esempio di mezzi in Italia come auto o barche per fare un esempio o immobili sono sicuramente elementi indicativi di capacità contributiva e come tali costituisce una presunzione legale – ex art. 2728, c.c. – di “capacità contributiva” per cui il contribuente per smontarla può solo provare che derivano da redditi esenti o da donazioni per esempio (Sentenza. n. 16284 del 13.6.2007, depositata il 23.7.2007)
Come funziona in generale la tassazione dei redditi per chi vive all’estero
Ho scritto anche un breve articolo di sintesi per spiegare come funziona la tassazione dei redditi per chi vive all’estero comprese anche le eventuali deduzioni fiscali di cui possono agevolare gli espatriati e che potete trovare qui sotto
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Buongiorno,
Complimenti per il vostro blog.
Vivo all’estero dal Dicembre 2019, e dal Luglio 2020 ho un permesso di lavoro, anche se effettivamente non lavoro, ma mi serve come visto per vivere qui. Causa il covid non sono riuscito a rientrare in italia, quindi tutto il 2020 non ho vissuto in italia. Ho una piccola societa srl in italia, di cui sono anche socio unico e amministratore unico. Se mi iscrivo all’aire , il fatto che sono amminiatratore unico della societa’ italiana, mi toglie la possibilita’ di essere fiscalmente residente all’estero? Aggiungo che anche la mia famiglia sta con me all’estero ( paese non a fiscalita’ privilegiata). Siamo iscritti come residente nel comune italiano, in quanto non ho ancora fatto l’iscrizione Aire. E se ora mi iscrivo all’aire ci sono dei problemi per la ritardata iscrizione? Grazie.
buongiorno,vorrei trasferirmi in Romania con mia moglie , che è rumena . Preciso che io non possiedo casa e nel frattempo ho la residenza nell’appartamento in affitto a 450 euro al mese . come posso fare a risuotere la pensione nella banca italiana dove la ricevo adesso se disdicendo il contratto di affitto perdo la residenza in Italia?
Sono un pensionato e vorrei trasferirmi in Tunisia dove prenderei la residenza ma mia moglie che non ho la separazione dei beni rimane in Italia per lavoro dove abbiamo in comune una casa e un conto corrente vorrei sapere se posso pagare per me le tasse sulla pensione solo in Tunisia grazie
Se per loro è l’abitazione principale (ossia dove vivono abitualmente) si, sono esenti. Spero fosse questa la domanda.
Scusate gli errori.
Buongiorno, i miei genitori sono in Francia da più di 60 anni e hanno una Casa in un paeseto in abbruzzo Dove Ora non banni quasi più per via Dell eta e delle malatie.
Hanno pagato sempre tutto e quindi ecco la Mia demanda. Sono esenti nel patate l imu e Tardi.???
Grazie
Buon Giorno,
sono italiano con residenza in Italia e lavoro a monaco di baviera.
La moglie ed i figli maggiorenni vivono in italia ed io faccio il pendolare.
Ora: un figlio si trasferisce per lavoro all’estero e il piü piccolo e’ ancora studente
universitario in Italia.
Domanda: se io e mia moglie prendessimo residenza qui in Germania ed intestassi il contratto
di affitto al figlio in Italia, potrei corrispondere il suo mantenimento (del figlio)
e non risultare piu’ come domiciliato fiscalmente in Italia?
Grazie in anticipo per la risposta
Salve,
la sottoscrizione di un servizio in Italia, ad esempio Internet, puo` far risultare me come residente fiscale in Italia?
A breve lo eliminero`, pero` mi e` venuto il dubbio.
Inoltre, io ho un contratto di un anno all’estero, quindi fa di me un residente fiscale all’estero e per questo mi iscrivero` come AIRE, ma possiedo un conto bancario italiano che manterro`, quindi paghero` l’imposta di bollo, spero nulla di piu`, il salario lo ricevero` sull’account estero.
La mia domanda in questo caso e`, supponendo che quanto precedentemente detto sia corretto, devo registrarmi come AIRE ora che so solo 2 settimane che sono all’estero o devo aspettare un tempo minimo?
Il dubbio viene dal caso in cui venga licenziato prima di un anno per qualsiasi ragione, a quel punto cosa devo fare con l’AIRE, o meglio dove paghero` le tasse? Se ho trascorso meno di 183 giorni all’estero sicuramente in Italia, ma di tutte le tasse pagate in questo paese cosa ne faccio? C’e` il processo di Tax return nel nuovo anno fiscale, si chiude qui la faccenda in genere? Specifichero` che risulto residente fiscalmente in Italia dovuto al periodo di permanenza, caso in cui in questo paese vale la stessa cosa.
Distinti saluti.
dovrebbe vedere la normativa tedesca prima di tutto se vuole residenza in germania. Da quello che mi scrive possono ragionevolmente ritenere di si
Buongiorno vorrei sapere se con la mia situazione, qui sotto elencata, puó essere sufficiente per farmi riconoscere la RESIDENZA FISCALE in Germania:
CITTADINA TEDESCA residente solo in Germania
CONIUGE pensionato residente in Italia ed anche in Germania
nostra DIMORA ABITUALE personale e del coniuge IN GERMANIA (torniamo 3 o 4 volte all’anno.
Posizione figli (2 iscritti UNIVERSITÁ in GERMANIA 1 Lavora In GERMANIA)
RAPPORTO LAVORATIVO CONTINUATIVO dipendente pubblico (tempo indeterminato) Germania
CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO Germania
ASSISTENZA SANITARIA IN GERMANIA
FATTURE GAS LUCE TELEFONO,…….in Germania
Assicurazione auto intestata targa tedesca
CONTO CORRENTE GERMANIA
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI GERMANIA
CASA di proprietá in ITALIA (in comunione dei beni ) a disposizione ma potremmo affittarla.
NON possiedo altri beni, anche mobiliari in ITALIA
NON partecipo a riunioni d’affari, in ITALIA
NON rivesto cariche sociali in ITALIA
grazie
Hiltrud
Salve in merito alla residenza fiscale, io mi sono trasferito all’estero.Lo studio legale che mi ha aiutato diligentemente e professionalmente in tutto il processo, mi ha fatto la residenza definitiva, permesso di soggiorno, mi ha fatto iscrivere aire presso l’ambasciata Italiana, mi ha detto anche che devo cambiare tipo di residenza con il mio conto italiano e di avvertire la banca in tale caso del cambio , inoltre mi dice che per rimanere legalmente come stabile residente nel nuovo paese devo rimanerci per oltre 6-8 mesi all’anno e comunque avere tutto il mio centro di affetti, famiglia e business nel nuovo paese e che eventuali conti aperti nel nuovo paese o li dichiaro o è meglio aprirli con l’ iscrizione Aire in tasca.Per info lo studio è panama-immigration. Inoltre all’ambasciata d’italia mi hanno chiesto comunque un contratto di affitto a mio nome e le utenze, quindi attenzione a chi prende residenza estera ma vive o negozia in Italia!
Sono residente in Germania è iscritto all’A.i.r.e. da dicembre 2014. L’unico reddito che percepisco è una pensione Inps. Devo presentare l’Unico per la dichiarazione dei redditi o sono esentato dal farlo?
Grazie e cordiali saluti.
Buongiorno,
risiedo in un Comune della Provincia di Varese, dove possiedo una casa, ma mi sposerò con una persona che risiede in un altro Comune. Devo cambiare la residenza, anche se considero il mio paese il centro dei miei rapporti sociali, economici ed affettivi ?
Grazie
Salve,
sono cittadino italiano residente all’estero. Lavoro e pago le tasse all’estero, ho moglie e figli cittadini della nazione in cui risiedo. Possiedo un immobile all’estero. L’unica cosa che possiedo in Italia é un auto che utilizzo nei periodi estivi in cui mi trovo in Italia. Puó l’automobile essere condizione sufficiente per determinare residenza fiscale in Italia? leggo in rete di una sentenza ( Sentenza. n. 16284 del 13.6.2007, depositata il 23.7.2007) dove si evince che
In materia di accertamento dei redditi, costituiscono “elementi indicativi di capacità contributiva”, tra gli altri, la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie. La disponibilità di tali e di altri beni rilevanti, quindi, costituisce una presunzione legale – ex art. 2728, c.c. – di “capacità contributiva”. In tale contesto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale di tali “indicatori” esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a detti elementi la capacità presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.
Non effettuando la dischiarazione dei redditi in Italia immagino non sia tenuto a dichiarare l’auto nell’ Isee (in quanto non effettuo dichiarazione Isee). C’é qualcoda di cui devo tenere conto? Posso possedere un auto in Italia per uso sporadico pur non vivendo e non lavorando in Italia?
Grazie
Cordiali saluti
R
Salve a tutto il Vostro Team ,
vorrei pregarvi gentilmente di fare chiarezza in alcun punti fondamentali , in quanto piu leggo e piu mi trovo confusa pertanto sintetizzo al massimo la mia situazione :
– vivo e lavoro dal 2004 come cittadina italiana per una ditta tedesca in Germania dove pago regolarmente affitto , tasse e tutto quello che la quotidianeita di questo paese richiede e sono regolarmente con “Anmeldung Bestätigung ” registrata in Germania . Fino ad ora ho pensato di considerarmi Residente in Germania pur non avendo mai fatto il cambiamento all A.I.R.E in quanto a suo tempo non suggerito .
– risulto comunque residente in Italia presso i miei genitori , in quanto in possesso di un immobile dato in affitto e per il quale pago tutte le dovute tasse italiane attraverso il mio conto italiano e faccio pure la mia dichiarazione dei redditi .
A questo punto mi chiedo : posso continuare a seguire questo iter o in un qualche modo sto facendo degli errori inconsapevoli che potrebbero arrecarmi dei disagi ? e se si quali essi potrebbero essere ?
Dovrei ricevere un auto usata come regalo dall Italia e poterla usare in Germania , volevo fare tutte le pratiche di passaggio di proprieta e assicurative/bollo per poi una volta in Germania regolarizzarla come richiesto ma posso farlo anche se non sono iscritta all A.I.R.E ?
Ammetto di esser particolarmente confusa e vi ringrazio con tutto il mio cuore se riuscite a dedicarmi qualche minuto per aiutarmi e chiarire i vari punti , adoro seguire le regole ma adesso dilaga dentro di me una profonda lacuna nel settore , laddove pensavo di non doverla neppure avere .
Perdonate la mia ignoranza e grazie infinite per ogni vostro gradito suggerimento .
Salve,io attualmente è per tutto l anno vivo per lavoro all estero(Spagna), ma possiedo un appartamento a Verona attualmente locato,ove tuttavia c e’ ancora la mia residenza .Ai fini di trasferire fiscalmente le attivitá dove ora lavoro quî in Spagna,ma pur avendo un reddito dato dall appartamento locato,devo chiedere di trasferire il domicilio fiscale o la residenza ? A chi mi devo rivolgere?
Grazie.