I criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia

incrocio di strade, rappresenta la necessità di una scelta riguarda la residenza fiscaleI criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, (ii) hanno la residenza o (iii) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.

I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, (ii) hanno la residenza o (iii) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; ciò vuol dire che la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia.

La residenza fiscale e la sua corretta individuazione ha effetti sostanziali in quanto  soggetti i soggetti che sono considerati residenti in Italia sono tassati in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti secondo il principio di diritto tributario del worldwide taxation.

I soggetti, persone fisiche e giuridiche, seppur con criteri diversi, che non sono qualificati come residenti in Italia invece saranno soggetti ad imposizione italiana limitatamente ai redditi prodotti nel nostro Paese.

Ci sono diversi casi di persone fisiche sono considerate addirittura residenti fiscalmente sia in Italia, secondo le norme italiane, sia in un altro Paese Estero, in base alle norme di quel Paese. Conseguentemente si possono verificare casi di doppia imposizione. Per questo vi sono le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Queste hanno lo scopo di disciplinare ed eliminare i casi di doppia imposizione e prevedendo specifiche regole per ripartire la potestà impositiva dei due Stati e per l’individuazione della residenza del contribuente in uno solo di essi (cosiddette tie-breaker rules).

Leggi anche: Elenco convenzione contro le doppie imposizioni

Le convenzioni sono nella maggior parte, se non nella quasi totalità dei casi scritte seguono un modello di riferimento che conosciuto come Modello OCSE. Proprio nell’articolo 4 del Modello sono individuati i criteri per qualificare i criteri per la corretta identificazione della residenza fiscale del contribuente.

La residenza ai fini Civilistici

Come espressamente indicato nella norma fiscale, le nozioni cui occorre fare riferimento sono quelle del codice civile, che nell’articolo 43 stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Differenza tra residenza e domicilio fiscale

Mentre la residenza è legata alla permanenza del soggetto in un luogo in maniera sufficientemente stabile e all’intenzione di dimorarvi (dato oggettivo); il domicilio è costituito dalla concentrazione in un determinato luogo degli affari e interessi della persona senza che sia necessaria la sua presenza effettiva in tale luogo (dato oggettivo) nonché dalla volontà di costituire e mantenere in un determinato luogo il “centro” principale della generalità dei rapporti (dato soggettivo). La nozione di interessi cui occorre fare riferimento, un tempo limitata al settore economico e patrimoniale del soggetto, deve intendersi riferita, per unanime interpretazione giurisprudenziale, anche alla sfera morale, sociale e familiare del soggetto (La sentenza Pavarotti in questo ha fatto scuola).

Con riferimento, invece, all’aspetto temporale, il criterio adottato dal legislatore è quello di prevalenza temporale nel corso del periodo d’imposta. Per quanto riguarda la definizione puntuale di periodo d’imposta, si rimanda all’articolo 7 del TUIR secondo il quale il periodo di riferimento è quindi l’anno solare.

La maggior parte dell’anno di imposta

Di talché, poiché la norma fa riferimento alla maggior parte del periodo, il criterio da adottare è quello di prevalenza numerica: sono considerati residenti i soggetti che si sono trovati in una delle condizioni indicate sopra per almeno 183 giorni (184 giorni negli anni bisestili).

Può verificarsi il caso di variazioni che si sono susseguite nel corso dell’anno: in questa ipotesi non occorre che il periodo sia continuativo. A titolo di completezza, si noti che situazioni particolari sono state poi previste dalla prassi italiana con riferimento ai residenti a Campione d’Italia e ai lavoratori dipendenti transfrontalieri.

La dimora abituale all’estero

Se il cittadino italiano ha spostato la propria dimora all’estero, occorre che egli provveda alla cancellazione dall’anagrafe tributaria e che contestualmente si iscriva all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

A tal riguardo, il legislatore ha recentemente introdotto il comma 2-bis all’interno dell’articolo 2 del TUIR che così dispone “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze …”.

La nuova presunzione di residenza, con possibilità di prova contraria da parte del contribuente, opererà nel caso in cui, al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla legge, queste ultime si siano “trasferite” in Stati o territori c.d. a fiscalità privilegiata così come inclusi nel relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 4 maggio 1999).

La residenza nei paradisi fiscali

Per completezza, si noti che la predetta lista di Paesi c.d. “paradisi fiscali” può essere aggiornata in conformità alle direttive dell’OCSE e degli altri organismi internazionali e/o comunitari. In merito, citiamo alcuni degli Stati a fiscalità privilegiata inclusi nel 2011 nella citata lista e solo per citarne alcuni: Andorra, Bahama, Barbados, Bermuda, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Hong Kong, Libano, Liechtenstein, Macao, Monaco, San Marino, Singapore, Svizzera, Vanuatu.

Indirizzi giurisprudenziali in materia di residenza fiscale delle persone fisiche

A titolo di esempio ai fini dell’individuazione è determinante rilevare il carattere dell’abitualità della dimora e del mantenimento degli affari e degli interessi, patrimoniali e familiari, nel territorio dello Stato (Sentenza. n. 16 del 24.1.2000, depositata il 27.3.2000)

Esistono diversi modi per provare la dimora per la maggior parte del periodo di imposta come per esempio attraverso una pluralità di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.

Abbiamo visto come il domicilio fiscale si ritiene quello ove il contribuente ha il centro della vita di relazione della persona, ossia dove intrattiene principalmente sia i rapporti personali (familiari, sociali, etc.) sia economici. A nulla varrebbe una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui un terzo attesta l’assenza della contribuente in una delle sue residenze italiane è inutilizzabile, giacché essa viola il divieto di prova testimoniale vigente nel processo tributario, e la non convivenza del contribuente con il coniuge residente in Italia, attestata dalla produzione in giudizio dello stato di famiglia, non prova l’insussistenza di legami affettivi e familiari con l’Italia, dal momento che il domicilio di ciascuno dei componenti o di qualsiasi coppia di coniugi può essere diverso (Sentenza n. 628 del 22.11.2000, depositata il 23.11.2000)

Iscrizione all’AIRE

L’iscrizione all’AIRE non è di per sè rilevante per escludere la residenza fiscale in Italia se sono rispettate le altre presunzioni o prove per il domicilio in Italia, inteso sempre come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Sentenza n. 13803 del 13.7.2001, depositata il 7.11.2001).

Il possesso per esempio di mezzi in Italia come auto o barche per fare un esempio o immobili sono sicuramente elementi indicativi di capacità contributiva e come tali costituisce una presunzione legale – ex art. 2728, c.c. – di “capacità contributiva” per cui il contribuente per smontarla può solo provare che derivano da redditi esenti o da donazioni per esempio (Sentenza. n. 16284 del 13.6.2007, depositata il 23.7.2007)

Come funziona in generale la tassazione dei redditi per chi vive all’estero

Ho scritto anche un breve articolo di sintesi per spiegare come funziona la tassazione dei redditi per chi vive all’estero comprese anche le eventuali deduzioni fiscali di cui possono agevolare gli espatriati e che potete trovare qui sotto

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Certificato contro le doppie imposizioni

37 Commenti

  1. Salve, io lavoro in Italia come dipendente ma vivo in Svizzera – ho svenduto casa e sono iscritto aire causa problemi familiari. In Italia non ho nulla tranne il lavoro (finché durerà). Purtroppo sullo stipendio mi vengono trattenute le comunali e le provinciali. Protesto ma inutilmente. Il datore di lavoro mi dice di farlo presente in Svizzera. Ma in Svizzera non posso pagare zero tasse e così io ci rimetto… pagando ovunque. Alla fine sarò costretto per motivi fiscali a cercare un altro lavoro (peccato per l’età e la pensione accumulata finora…). Cosa posso fare? E’ vero che devo fare anche il 730 per dichiarare il mio conto bancario in Svizzera o quello da non-residente in Italia per l’accredito dello stipendio?

  2. Non sei esente ma per la normativa italiana laddove tu troverai scritta che questa norma si applica ai non residenti in Italia vorrà dire che si applica a te, stante anche la verificare sugli altri criteri per identificare la residenza fiscale che trovi scritti nell’articolo. Nel tuo caso poi leggi le anche le convenzioni contro le doppie imposizioni ITA GER.

  3. Salve,
    quindi se ho capito bene sono esente da doppia tassazione pur non essendo iscritto all’AIRE, visto che comunque lavoro in Germania per ben più di 183 giorni all’anno?

    In altre parole: le tasse che pago in Germania sono sufficienti oppure devo pagarne anche in Italia?

    Chiedo scusa, sono veramente confuso e tutto vorrei tranne che “truffare” lo Stato… Grazie per le eventuali risposte.

  4. CommentoBuongiorno, la disturbo per un informazione se possibile , la mia situazione e’ un po complicata , dunque , io lavoro per Eni spa italia come dipendente , Non come Consulente sia chiaro , Lavoro 6 mesi all anno in mare in kazakhstan e sono iscritto all AIRE a Bangkok Thailandia ufficialmente perche risiedo in Thailandia . e dato che pago comunque ancora le tasse in italia e il mio commercialista mi ha presentato una parcella da Capogiro da pagare pochi giorni fa’ , volevo sentire se aveva qualche dritta diciamo cosi per risparmiare il piu’ possibile .. P.S ho una casa intestata in ITALIA . lei cosa consiglia ?
    In attesa di un suo riscontro le auguro una piacevole giornata
    Distinti Saluti

  5. Io sono un cittadino Rumeno che lavoro in Italia,in agricoltura per un reddito di cca. 8000 euro al anno. Non ho niente altro, pago le tasse, affitto e altri spese che deve pagare(luce, gaz).. Abito in Rossano(CS).Ho un pacco dal Gran Bretagna, fermo in Milano, chiedendo a me di pagare Tassa fiscale (IVA)dicendomi che e tassa sui redditi.Vorrei sapere, se un amico, or familiare mi manda un pacco in Italia, per quale motivo devo pagare IVA? E un pacco privato, come posso passare sui redditi? In questo caso io trovo tutto illegale, e vorrei che il pacco sara ritornato a mittente, perche non e giusto pagare tasse per quello che non e REDDITO. Sicuramente saro informarmi ancora meglio, e in tutti modi perche non vorrei mai succedere questo anche a altri persone, come e successo a me.Spero che qualcuno mi rispondi e ringrazio mile

  6. Grazie per la risposta, ma il mio pacco, e fermo al Milano di 8 giugno. Il pacco e spedito del mio marito che lavora in UK, sono pagate tutte le tasse per portare il pacco la mia porta.Il pacco contiene oggeti di famiglia, ma Agenzia di entrate chiede il pagamento di tassa sul questo pacco.

  7. Pagherai i dazi doganali eventualmente sui beni contenuti ma se parliamo di oggetti di famiglia non credo. Ammetto però che non sono esperto dell’argomento

  8. Vorrei sapere se e coretto ca un cittadino UE ha doppia residenza. Io sonno un cittadino Rumeno, con domicilio in Romania, e residente in Italia dal 2007. Lavoro come dipendente e pago le tasse la Stato Italiano. Pago un affitto. Come io faccio sollo le ferie in Romania, vorrei sapere anche se io deve pagare le tasse fiscale in Italia per un pacco che arriva dal esterno con oggetti di famiglia.Grazie mile

  9. Salve mi dovrei sposare a luglio e il mio fid ha la doppia residenza una in italia e l’altra all’ estero…non è iscritto all’ aire faremo le pubblicazioni solo in italia, cosa comporta?

  10. Direi di no se tutto il suo centro di affari ed interessi (famiglia) è all’estero. Tuttavia si ricordi di verificare, riguardo ai proventi percepiti da immobili come siano eventualmente disciplinati a livello convenzione contro le doppie imposizioni tra italia e dove risiede (spero sia un posto di mare).

  11. Buongiorno. Gradirei cortesemente sapere se l’acquisto di una prima casa in Italia da parte di pensionato residente all’estero con famiglia – ora possibile senza alcun obbligo temporale di trasferire la residenza in Italia – comporti automaticamente costituzione di domicilio fiscale in Italia, con conseguente obbligo di pagare le tasse in Italia. Grazie mille.

  12. Buongiorno, sono un pensionato residente in Ungheria da 4 anni e iscritto all’AIRE, L’INPS sá benissimo che vivo all’estero per 356 giorni l’anno..tranne quel mese che passo in Italia….ogni sei mesi presso il consolato rinnovo il certificato di esistenza in vitá che poi viene trasmesso all’INPS, e come se non bastasse ogni 12 mesi L’IMPS mi spedisce al mio domicilio Ungherese un modulo da compilare e rispedire all’INPS sempre di esistenza in vitá. Gentilmente vorrei sapere da voi esperti e In base a quello che ho letto nel vostro articolo…non avrei diritto di percepire la pensione al lordo senza le trattenute IRPEF etcc..etc..? in attesa di una vostra risposta, e nel ringraziervi porgo i miei piú cordiali Saluti

  13. Sono un dipendente privato in Italia e ho una figlia che vive a Londra da 10 anni. Allo scopo di intraprendere un’attività in UK, vorrei prendere la residenza in Inghilterra continuando a lavorare in Italia. E’ possibile?

  14. sono un lavoratore dipendente privato ed ho una figlia che vive da dieci anni in Gran Bretagna. Al fine di intraprendere un’attività insieme a mia figlia, vorrei prendere la residenza in GB, ma continuando a lavorare in Italia come dipendente. E’ possibile?

  15. Salve, se qualcuno mi sa dire :ho residenza in germania e ho una proprieta in Italia mi conta come prima casa(Imu,Tasi)??Avendo gia´una proprieta in germania.

    distinti saluti

  16. Nel caso sono brasiliana ed italiana, con affari sia qui che la (proprietà non lavoro) e residente nei due paesi anche fiscalmente sin dalla morte dei miei genitori, papá italiano e mamma brasiliana. Sono single. Vorrei mantenere il domicilio fiscale in Italia ma non la residenza anagrafica dato che abito quasi 6 mesi in italia e 6 in brasile, ma vorrei continuare a pagare le mie tasse sia qui che la. Non mi importa avere il medico di base in italia bensi continuare ad avere la possibilità di ricevere trattamento medico di stato se ne avessi bisogno. Ho anche una prima casa dove risiedo quando sono in italia. Devo scrivermi all’AIRE? Come faccio con la macchina che é intestata a me? Grazie

  17. Un cittadino italiano iscritto AIRE e residente all’estero con la propria famiglia,che possiede un appartamento in Italia locato ( quindi senza dimora in Italia )e dall estero opera con una sim italiana alla borsa di Mi,la plusvalenza dove dove pagarla? In Italia o nel paese estero ( white list) che risiede.
    Saluti Paolo

  18. […] insieme di capire quali sono le differenze tra domicilio fiscale e residenza fiscale delle persone fisiche, perché esistono e quali ricadute hanno sui contribuenti dal punto di vista […]

  19. […] insieme di capire quali sono le differenze tra domicilio fiscale e residenza fiscale delle persone fisiche, perché esistono e quali ricadute hanno sui contribuenti dal punto di vista fiscale. Il concetto […]

  20. Quale italiano residente all’estero e con doppia cittadinanza, quali problemi potrei avere volendo la residenza a Campione d’Italia, ma continuando a girare per il mondo?
    Grazie.

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