Soggetto non residente in Italia e presupposti per la tassazione dei redditi irpef ed Ires

Come previsto dalla apposite norme del TUIR, i soggetti non residenti in Italia sono assoggettati alle imposte sui redditi limitatamente ai redditi nel territorio dello Stato (principio della territorialità). Va, peraltro, precisato che il principio della territorialità non ha, nel nostro ordinamento, un contenuto univoco in quanto esso trova definizione, di volta in volta, in specifiche disposizioni che identificano i c.d. “presupposti dell’imposizione”. 

In linea generale si può osservare che la “territorialità” insorge dall’identificazione di un “rapporto di fatto” che costituisce il presupposto dell’imposizione e che può derivare:

  • dall’appartenenza economica del soggetto, o del reddito, al territorio italiano per essere quivi svolta l’attività produttiva;
  • dall’appartenenza territoriale del cespite produttivo del reddito o che garantisce il reddito stesso;
  • dal fatto che il reddito è dovuto da soggetto domiciliato o residente nello Stato.

 L’individuazione del presupposto territoriale avviene in base ai criteri stabiliti, per ciascuna categoria di reddito imponibile, dall’articolo 23 del TUIR (persone fisiche) e dall’articolo 151, comma 2 del TUIR (società ed enti). Si tratta, comunque, di norme cedevoli in quanto derogabili nei confronti dei soggetti che ne sono tutelati quando sussistono convenzioni internazionali che dispongono diversamente.

Tutto ciò premesso, l’articolo 23 del TUIR dispone che: “1. Ai fini dell’applicazione  dell’imposta  nei  confronti  dei  non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i  redditi  di  capitale  corrisposti  dallo  Stato,  da  soggetti residenti nel  territorio  dello  Stato  o  da  stabili  organizzazioni  nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli  interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di  lavoro  dipendente  prestato  nel  territorio  dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro  dipendente  di  cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate  nel territorio dello Stato; e)  i  redditi  d’impresa  derivanti  da  attività   esercitate   nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti  da  attività  svolte  nel  territorio dello Stato e da beni che  si  trovano  nel  territorio  stesso,  nonché  le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di  partecipazioni  in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso  di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle  plusvalenze  di  cui  alla  lettera  c-ter)  del  medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in  mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere  rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle  lettere  c-quater)  e  c-quinquies)  del medesimo  articolo  derivanti  da  contratti  conclusi,   anche   attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e  116  imputabili  a  soci, associati o partecipanti non residenti.  2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle  lettere  c),  d),  e) e f) del comma 1 si considerano prodotti  nel  territorio  dello  Stato,  se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato  o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di  fine rapporto  di  cui  alle  lettere  a),  c),  d),  e)  e  f)   del   comma   1 dell’articolo 17 b)  i  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente  di  cui alle lettere  c),  c-bis),  f),  h),  h-bis),  i)   e   l)  del   comma   1 dell’articolo 50; c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno,  di  brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad  esperienze  acquisite  nel  campo  industriale,  commerciale  o scientifico; d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti  per prestazioni  artistiche  o  professionali  effettuate  per  loro  conto  nel territorio dello Stato”.

Diversamente, per quel che riguarda le società e gli enti, l’articolo 151, comma 2 del TUIR dispone che “Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell’articolo 23, tenendo  conto,  per  i  redditi  d’impresa,  anche  delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio  dello  stato,  ancorché  non conseguite attraverso  le  stabili   organizzazioni,   nonché   gli   utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1 dell’articolo 73 e  le  plusvalenze  indicate  nell’articolo  23,  comma  1, lettera f)”.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare studiotributi.internazionale@gmail.com

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati