Gli acconti fiscali sulle tasse irpef sono tagliati e ridotti per le persone fisiche, le piccole imprese e le società, ditte individuali sui versamenti degli acconti del 30 novembre 2009. Per ora sono fuori dall’agevolazione fiscale gli acconti ires ed irap ma si prevedono altre forme di agevolazione fiscale magari posticipando il versamento o riducendone l’importo.
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Grazie al decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri l’acconto irpef da versare entro il prossimo 30 novembre sarà ridotto di 20 punti percentuali passando dal 99% al 79% calcolato sul rigo differenza delle dichiarazione precedentemente presentata per l’anno di imposta 2008.
In questo modo il risparmio nelle tasche degli italiano per le imposte sarà pari a circa 3,8 miliardi; il buco nelle casse dello stato sarà coperto da parte dei proventi che rientreranno grazie allo sudo fiscale 2009-2010 per far rimpatriare e regolarizzare le attività detenute all’estero.
Il comunicato è arrivato ieri da palazzo Chigi, ed il decreto si chiama “Disposizioni in tema di differimento del versamento dell’acconto dell’Ires e dell’Irap” e non l’estensione all’Irpef. Si sta pensando anche a un’agevolazione fiscale che abbia ad oggetto alcune categorie reddituali che scontano l’ICI extrarurale.
I soggetti interessati resterebbero comunque le persone fisiche, le ditte individuali le società di persone le piccole aziende i professionisti ed i titolari di partita iva e quindi anche i lavoratori autonomi.
Continua il disegno di legge di abbassamento delle tasse e delle imposte da versare grazie alle riforme tese al rientro e al condono fiscale da parte del governo in un momento di bisogno di liquidità da parte dell’economia.
L’acconto Irpef per l’anno d’imposta 2009 sarebbe pari al 99% delle tasse calcolate per l’anno di imposta 2008 ovviamente ridotte delle detrazioni e deduzioni e di eventuali crediti di imposta maturati nel periodo precedente e di eventuali ritenute subite nel corso dell’anno.
Il rigo della dichiarazione su cui calcolar l’acconto è il rigo RN31 della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente solo che questa volta la percentuale da applicare sarà pari al 79%.
Ricordiamo che se questo operazione porta ad un acconto irpef da versare inferiore alle 51,65 euro allora l’acconto non sarà più dovuto.
Il versamento potrà essere rateizzato qualora l’acconto abbia un valore superiore a euro 257,52.
La prima rata dell’acconto ricordiamo è pari al 40% mentre la seconda rata da versare entro il 30 novembre è pari al 60% dell’ importo calcolato.
Ricordiamo inoltre che qualora si prevede con ragionevole certezza che l’anno successivo di percepire minori rediti o onorari gli acconti si potranno calcolare su tale minor valore. In questo caso pertanto avremmo un vantaggio finanziario in quanto non anticiperemo somme che successivamente potrebbero venirci restituite.
Lo sconto del 20% per l’acconto sarà fruibile anche dai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e i pensionati che percepiscono la pensione e anche ulteriori redditi i quali avranno lo sconto del 20% sul versamento dell’acconto di novembre contenuto nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009 ( non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale)
Ricordiamo che per ulteriori redditi si intendono i redditi derivanti da capitale (azioni, titoli, obbligazioni, ctp) o anche il reddito derivante dalla rendita catastale dell’immobile di proprietà o somme percepite occasionalmente.
Per coloro i quali avevano già provveduto al pagamento dell’acconto senza usufruire dello sconto del 12 novembre 2009 possono avvalersi dell’agevolazione fiscale attraverso un credito di imposta da potersi compensare con le future imposte (siamo dell’idea che per far questo sarebbe auspicabile una provvedimento da parte dell’agenzia delle entrate in merito).
Con la risoluzione 284 del 15 dicembre 2009 è stata istituito il nuovo F24 per il versamento e l’utilizzo in compensazine del credito derivante dal differimento di cui sopra con codice tributo 4035 da utilizzare già a partire dal primo versamento utile e quindi già a partire da oggi per il pagamento dell’ici o di qualsiasi altro tributo che i paga con F24.
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No, per l’applicazione della ritenuta del 20% esiste un articolo di legge che ne disciplina la misura percentuale da applicare considerando anche che l’aliquota del 43% viene applicata marginalmente per scaglioni.
vorrei sapere se per una ricevuta per una prestazione occasionale posso portare la ritenuta d’acconto dal 20% al 43% sapendo già che il mio reddito supera lo scaglione dei 75000 euro lordi annui, evitando l’acconto di novembre
L’acconto 2009 deve essere ridotto e come su richiesta del dipendente, con notevole disagio per l’ufficio del perosnale e questo non lo mettiamo assolutamente in dubbio ma è corretto in quanto ricordiamo che la riduzione opera sull’intero acconto versato nel 2009 e pertanto se a giugno abbiamo versato di più, dal pagamento del 30 novembre dobbiamo tener conto anche delle maggiori somme versate a giugno .
Se supponiamo le imposte versate a giugno sono sate pari a 100 euro, il versamento COMPLESSIVO dell’acconto deve essere pari a 79. Ma a giugno abbiamo versato con le vecchie regole. Ad oggi il nostro datore di lavoro dovrà rivedere le imposte versate alla luce delle nuove regole altrimenti si troverà a gestire un maggiore credito il prossimo anno.
L’importante è che il totale degli acconti da versare sia effettivamente quello richiesto dalla legge alla luce delle modifiche introdotte dal DL con il taglio degli acconti.
Se il datore di lavoro non è in gradi farlo potrà restituire le maggiori imposte fatte versare nella busta paga di dicembre 2009. certo tutto sta a vedere se l’ufficio del personale ha già calcolato gli acconti con le vecchie regole o ha fatto in tempo a recepire il nuovo decreto legge sugli acconti irpef.
I versamenti andranno effettuati con i codici tributo 4034 per i soggetti irpef, 2002 per i soggetti ires e 3813 per il secondo acconto Irap.
Purtroppo per ò per questi due ultimi tributi il taglio degli acconti non è passato anche perchè le casse dello stao ne avrebbero risentito in modo rilevante.
Non si capisce bene se un dipendente – gestito dalla DPT sino al 31/8/2009 e che ha presentato il Mod. 730 – deve autoridursi l’acconto sul Mod. F24. Si precisa che la DPT ha comunicato che non provvederà alla ritenuta dell’acconto (anche perchè impossibilitata a farlo)e che all’acconto di novembre dovrebbe provvedere personalmente il dipendente stesso.