Il problema della rilevanza fiscale delle perdite su crediti apre il fianco al problema della deducibilità della perdita, vincolata quest’ultima alla presenza degli elementi di certezza ed obiettiva determinabilità mossi dagli articoli 109, 83 del TUIR e che creano non pochi problemi per i soggetti in sede di determinazione delle imposte.
Nella Risoluzione del 23/01/2009 n. 16, se ne affronta uno ed il fisco ha ribadito che per poter portare a perdita le perdite su crediti l’art. 101, comma 5 del Tuir dispone che devono sussistere elementi certi e precisi al fine di poter dedurre dal bilancio e quindi dalla dichiarazione dei redditi i relativi importi.
Nella risoluzione la società vantava crediti nei confronti della ASl la quale si era dichiarata manifestatamene impossibilitata ad adempiere e pertanto la società aveva provato a riscuotere il proprio credito mediante pignoramento.
Il patrimonio immobiliare tuttavia della ASL era stato messo a riparo facendo “confluire tutti i beni immobili in un Fondo comune di investimento di tipo chiuso rendendo tali beni non ipotecabili ed impignorabili ed escludendo di fatto ai creditori ogni forma di soddisfazione coattiva”.
La società pertanto con istanza di interpello chiedeva di poter portare a perdita il credito e potersi dedurre fiscalmente il relativo importo ma il fisco ha affermato che la momentanea impossibilità di adempiere da parte della ASl non giustifica la deduzione del valore del credito in quanto è necessaria la cristallizzazione dello stato di insolvenza del debitore, come avviene nel caso di apertura di procedura concorsuale.
Pertanto anche in caso di azione legale e pignoramento infruttuoso non sarà possibile portare in deduzione il valore del credito.
Ai fini della verifica della deducibilità delle perdite inoltre si possono presentare anche ulteriori fattispecie come per esempio l’apertura di procedure concorsuali che rendono di per se certa l’inesigibilità della perdita ed attribuiscono quel carattere di certezze e determinabilità che prima non avevano e che transitavano tutto al pià tramite le svalutazioni a conto economico o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
Ne esitono anche altri come anche semplici motivi di convenienza economica a determinate condizioni che non possono prescindere dalla presenza di evidenze documentali e che non devono essere generate da elmenti discrezionali da parte del management.
Valgono anche eventuali azioni rimaste infruttose da parte dei legali del recupero credito, oppure la mancanza di recapiti o la variazione della residenza che si concretizza nell’irreperibilità del debitore comprovata sempre saggiamente da una bella raccomandata con avviso di ricevimento.
In avanti affronterò anche altre fattispecie legate sempre alla deducibilità della perdita su credito evidenziandone i caratteri della deduzione, gli elementi che dobbiamo produrre per non incorrere in una ripresa a tassazione da parte del fisco in una ipotetica verifica.
Sarà anche utile approfondire le fattispecie legate alle svalutazioni alle riprese di valore al transito per il fondo svalutazione crediti.
Vi segnalo comunque l’articolo dedicato proprio al recupero e alla svalutazione dei crediti e alle fattispecie che ci consentono di iscrivere in contabilità la perdita di un credito e di poterla dedurre fiscalmente.
Perdite su crediti non soddisfatti: recupero e svalutazione
Come ci si comporta inoltre nella redazione del Bilancio con i Crediti Scaduti o deteriorati, incagliati o inesigibili? Posso recuperare la perdita fiscalmente attraverso la deduzione del costo? Se si, in che misura contribuisce alla determinazione del reddito imponibile IRES o IRAP? Sono solo alcuni interrogativi le cui risposte e e richieste di chiarimenti le trovate nell’articolo gratuito dedicato proprio al Trattamento Contabile e fiscale IRES IRAP delle svalutazioni e delle perdite su crediti