Perdite su crediti non soddisfatti: recupero e svalutazione

recupero crediti giudiziale stragiudiziale costi perdite svalutazioneIl recupero dei crediti con agenzie e società specializzate nella riscossione è successivo alla valutazione e alla svalutazione dei crediti a fine anno, quesito che spesso crea una serie di problematiche in sede di chiusura di bilancio, sia per quello che concerne la quantificazione delle svalutazioni e delle perdite su crediti non soddisfatti di debitori insolventi sia per il trattamento fiscale da riconoscere per il versamento delle imposte.

Le perdite su crediti devono essere certe e tali da far ritenere che il credito sia in tutto o in parte non recuperabile per insolvenza parziale o totale del debitore. Tali fattispecie possono essere:

  1. Atto di rinuncia unilaterale del creditore: con il quale si procede alla remissione totale o parziale del debito con lettera (art. 1236 del c.c.) semprechè non risponda ovviamente ad una scelta di convenienza economica operata dall’azienda (cfr RM n. 9/517/1980) e che sia deliberata dagli organi societari (cfr Cass 11329/2001).
  2. Credito di modesto importo: l’entità dei crediti rendere economicamente più conveniente non intraprendere azioni di recupero con società o agenzia di recupero crediti insoddisfatti che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri e tempi di attesa non ragionevolmente stimabili (cfr RM 9/124/1976)
  3. Prescrizione del diritto del credito dipendente dalla natura.
  4. Accordo transattivo delle parti con il quale si addiviene ad una risoluzione e riduzione del debito originario da parte del debitore insolvente. In questo caso si è in presenza di una rettifica di un ricavo o di una sopravvenienza a seconda dei precedenti accantonamenti fatti al fondo svalutazione crediti.
  5. Cessione del credito con la clausola pro soluto; per i crediti non ancora scaduti, la perdita è configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, al netto degli interessi impliciti non ancora maturati (cfr Cass, 13916/2000). In questo caso opera la norma antielusiva che prevede la nel caso di cessione di crediti senza valide ragioni economiche al fine di ottenere riduzioni o rimborsi di imposta, altrimenti indebiti.
  6. Crediti verso soggetti esteri garantiti Sace sono deducibili se c’è la dichiarazione del sinistro e dovrà contenere l’indicazione dell’indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito. (cfr CM 131/11/1730/1978).
  7. Crediti verso soggetti esteri senza garanzia Sace semprechè vi sia una dichiarazione di irrecuperabilità rilasciata dall’organo deputato al controllo contabile. (cfr RM 9/016/1981).
  8. Procedure concorsuali: procedura che deve considerarsi aperta in capo al debitore (Fallimento, concordato preventivo, Amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) e nel caso di fallimento, indipendentemente dall’insinuazione del creditore al passivo fallimentare. Per l’identificazione del momento da cui far partire l’imputazione della perdita il Testo Unico delle Imposte sui redditi individua proprio i momenti da cui si dà alla perdita dei crediti il carattere di certezza e precisione. resta comunque opinabile se portare a perdita l’intero importo del credito a valore nominale o tenere in considerazione comunque una quota relativa alla parte che potrebbe essere recuperata insinuandosi al passivo, sempre tenendo a mente la convenienza economica.

Per ulteriori fattispecie che esulano da tale elenco sarà necessario effettuare un giudizio sulla certezza della perdita sulla base di evidenze documentali rigorosamente cartacee e riproducibili in qualsiasi momento (ex visure camerali, dichiarazioni dello stato di insolvenza con lettere raccomandate, solleciti di pagamento con lettera raccomandata, accordi scritti, sentenze etc etc).

Vi ricordo inoltre che la quantificazione come anche l’esercizio di imputazione della perdita non può essere totalmente discrezionale ma dovrà attenersi ai principi del c.c. (art. 2423 c. 2 e di 2423, bis, c.1, n.4 del c.c.) tenendo conto dell’effettivo grado di ricuperabilità anche in funzione di eventuali garanzie, privilegi, ipoteche o garanzie personali prestate a terzi.

A tal proposito vi segnalo il nuovo articolo di approfondimento dedicato alle perdite su crediti: certezza e determinabilità

Come ci si comporta inoltre nella redazione del Bilancio con i Crediti Scaduti o deteriorati, incagliati o inesigibili? Posso recuperare la perdita fiscalmente attraverso la deduzione del costo? Se si, in che misura contribuisce alla determinazione del reddito imponibile IRES o IRAP? Sono solo alcuni interrogativi le cui risposte e e richieste di chiarimenti le trovate nell’articolo gratuito dedicato proprio al Trattamento Contabile e fiscale IRES IRAP delle svalutazioni e delle perdite su crediti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati