Affrancamento del disavanzo di fusione: deducibilità ammortamenti

La rilevanza fiscale degli ammortamenti derivanti dal maggior valore attribuito dall’allocazione del disavanzo di fusione ai beni materiali ed immateriali è a partire dall’anno di imposta 2009 e pertanto per il 2008 (unico 2009) si dovrà procedere riprendendo a tassazione la relativa quota di ammortamenti calcolata sui maggiori ammortamenti esclusivamente derivanti dal disvazo di fusione.

E’ necessario considerare il c. 7 dell’art. 1 del DM 25.7.2008 che stabilisce per l’appunto che “i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito e dell’IRAP a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione”. Nel caso, ad esempio, di perfezionamento di un’operazione di fusione nel corso del 2008 e di esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva in sede di UNICO 2009, la società incorporante o risultante dalla fusione non potrà calcolare gli ammortamenti deducibili dal reddito di impresa 2008 avendo riguardo ai maggiori valori “affrancati” mediante assoggettamento all’imposta sostitutiva in esame, poiché tali maggiori valori risulteranno riconosciuti ai fini fiscali solo a decorrere dal periodo di imposta 2009 e, quindi, in sede di UNICO 2010 (cfr relazione illustrativa del DM 25.7.2008).

Aggiornamento: vi ricordo che il 16 giugno 2010 è in scadenza la seconda rata se avete optato per la reateizzazione dell’imposta sostitutiva.

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