Con la proroga 2015 per il regime dei Super Minimi con aliquota al 5% introdotto dalla Nuova manovra Economica 2011 (in vigore dal 6 luglio 2011) sono fatte salve le speranze di chi voleva scongiurare l’obbligo di accerede al nuovo regime dei contribuenti minimi con aliquota al 15% che non so quanto vi convenga aprire.
Premessa: esistono due regimi agevolati quello dei minimi e quello forfettario
La premessa è che esistono al momento due regimi agevolati che sono:
- Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007
- Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% ex Legge n. 190 del 2014 (modificato con la legge di stabilità 2016 dal primo gennaio 2016 e trovate l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi qui sotto linciato)
NOVITA’ leggete l’articolo dedicato al NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi 2019
Novità 2017
Vi segnalo innalzamento del limite da 30 mila euro a 65 mila euro come previsto dalla decisione UE che da anche la possibilità all’Italia di estendere l’esenzione Iva ai contribuenti minimi. Maggiori dettagli li trovate nell’articolo dedicato al regime dei minimi con limite a 65 mila euro.
Novità dal Decreto milleproroghe 2015
Riaprono i termini per aderire al regime al regime dei contribuenti minimi anche per coloro che apriranno la partita Iva nel 2015. In alternativa vi ricordo di leggere l’articolo dedicato al nuovo regime dei contribuenti minimi con aliquota al 15% in vigore del primo gennaio 2015. Ricordo che stiamo parlando di una proposta emendativa (n. 10.129, primo firmatario Sottanelli) per cui dovremmo attenderne l’esito dell’Iter approvativo.
La finalità del nuovo regime fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile
La finalità della norma è quella di favorire lo sviluppo della classe imprenditoriale cercando anche di soddisfare un bacino quale quello dei giovani che ha difficoltà a trovare un lavoro dipendente soprattutto a tempo indeterminato. Ma è altresì diretta alla costituzione di nuove imprese da parte di chi ha perso il lavoro e quindi anche chi si trova in cassa integrazione, chi è disoccupato e in condizioni similari, ossia non titolare di rapporti di lavoro subordinato.
Da quando entra in vigore
La norma dovrebbe entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla stabilizzazione economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che si applica a partire dal primo gennaio 2012 anche se viene esplicitamente disciplinato che sarà demandato all’agenzia delle entrate di emenare i provvedimenti attuativi per il nuovo regime fiscale e le modalità di adesione, opzione ed esercizio.
Due Limiti NUOVI per aderire
Coloro che aderiranno dal 2012 avranno una durata massima del regime di cinque anni anche se over 35 anni ossia se hanno un’età maggiore di 35 anni (questo punto necessita di un ulteriore chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate in quanto riscontro che le opinioni tra professionisti e lettori sono spesso discordanti perchè se da un lato la norma originaria tendeva ad agevolare tutte le nuove attività indipendentemente dall’età anagrafica, ora la nuova norma sembrerebbe indirizzata ai soli giovani di età inferiore ai 35 anni tagliando fuori gli over). Qualora invece abbiano meno di 35 anni ed aprano nel 2012 la partita iva allora potranno anche andare oltre il quinto anno e permanere nel regime fino al compimento del 35esimo anno di età, alemno così da quanto desumo dagli ultimi due provvedimenti dell’agenzia delle entrate del 22 dicembre che danno qualche chiarimento rispetto alla prima versione della norma che era stata oggetto di parere discordanti tra gli addetti ai lavori e anche tra i lettori. Sembrerebbe imminente tuttavia l’uscita di una circolare ad hoc dell’agenzia delle entrate sul nuovo regime dei minimi.
Anche gli over 35 anni di età potranno avere accesso al nuovo regime dei minimi avendo riguardo anche al rispetto dgli alri requisiti e tenendo a mente che se hanno già fruito del regime dei minimi potranno accedere al nuovo solo per la durata residua del quinquennnio. Facendo un esempio se hanno aperto la partita iva nel 2009 potranno stare nel nuovo regime solo per 3 anni.
Chi può aderire al regime fiscale agevolato dell’imprenditoria giovanile
La bozza di Decreto stabilisce che rientrano i soggetti che posseggono i requisiti previsti dai commi da 96 a 117 della Legge n. 244 del 2007 che altrò non è che il pacchetto di articoli che disciplina l’adesione al regime dei minimi altro regime fiscale agevolato di cui abbiamo avuto modo di parlare nel corso della guida all’apertura della partita Iva con il regime dei Minimi.
Requisiti in sintesi per accedere al regime dei minimi
(in vendita la GUIDA COMPLETA al regime dei minimi 2012 – 2014 in formato PDF!)
In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti residneti fiscalmente in italia che non hanno percepito compensi ragguagliati all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15 mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc), che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata.
Saranno esclusi anche coloro che avranno esercitato nei tre anni precedenti l’apertura della partita Iva con il nuovo regime, attività profesisonale o artistica sia sotto forma di lavoro autonomo sia di impresa e quindi sotto forma di ditta individuale o altra società di persone e nè può esserne una prosecuzione, anche in forma associata o familiare e nemmeno in caso di precedente attività svolta tramite lavoro dipendente o professionale, eccezion fatta per il periodo di praticantato laddove previsto dalla nomrativa come obbligatorio. Queste limitazioni sinteticamente impongono di utilizzare questo regime solo all’inizio della vostra attività, in quanto successivamente non sarà possibile aderirvi. Il requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente svolta…” […] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
I vecchi forfettoni o forfettini ossia coloro che aderivano al regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono accedere ai nuovi minimi sempre che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e limitatamente “per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. In sintesi si apre uno spartiacque tra i soggetti che avevano accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ex art 13 della Legge 388 del 2000 che possono si accedere al regime dei nuovi minimi ma sempre ma a patto che abbiano iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2008 e per la durata residua del quinquennio ossia se supponiamo avete intrapreso l’attività nel 2008 aderendo al regime delle nuove iniziative imprenditoriali al 31 dicembre 2011 vi siete già giocati 4 anni di agevolazione e potrete fruire della nuova solo per un altro anno. Si potrebbe obiettare che anche queste potrebbero verificare poi se hanno o meno compiuto 35 anni di età prevedendo nel caso la possibilità di continuare fino al 35esimo anno di età laddove abbiano un’età inferiore come avverrebbe per i “cugini” aderenti agli ex minimi.
Dal chiarimento pertanto auspicato da molti sembrerebbe che anche le nuove inziaitive imprenditoriali che hanno ormai compiuto 35 anni possono accedere al nuovo regime dei minimi ma non oltre il decorso dei cinque anni. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. Vi sembrerà strano ma anche questo “ovvero” potrebbe destare qualche perplessità nei lettori in merito alla sua applicazione in quanto se è da intendersi rispetto all’alternatività dei requisiti altrimenti avrebbero scritto “e comunque non oltre il compimento del 35esimo anno di età“. Stupisce tuttavia che nonostante il bisogno di chiarezza vi sia ancora incertezza sull’applicazione del requisito per i vecchi regimi forfettari di imposta e per gli over 35. Sarebbe auspicabile un chiarimento o una circolare chiara con le fattispecie tipiche descritte dai lettori rispetto all’età anagrafica che tglierebbe fuori tanti nuovi contribuenti che intendono aprire la partita iva e semprechè soddisfino anche gli altri requisiti come quello della novità. Approfondisci l’articolo dedicato al requisito della novità per i contribuenti minimi.
Possono aderire i soggetti che iniziano l’attività a partire dal primo gennaio 2012 ossia che aprono le partite Iva da quel giorno (a tal proposito vi dico che non vale chiudere la partita Iva e riaprirne un’altra perchè è molto probabile che vi fanno un accertamento fiscale anche perchè è semplice da rintracciare il soggetto che chiude una partita Iva e ne apre un’altra utilizzando o lo stesso codice atecofin o anche un altro facendo presupporre che di punto in bianco cambia attività, cosa di per sè sospetta).
Possono aderire anche coloro che avevano già avviato un’attività libero professionale o per esempio di impresa al primo gennaio 2008.
Quanto risparmio con il nuovo regime fiscale agevolato
La tassazione che con il regime dei minimi sarebbe fissa e sotto forma di imposta sostitutiva scende dal 20% al solo 5%. Bisogna ammetere che questa è una misura veramente agevolativa e di incentivo all’imprenditoria giovanile almeno per quello che concerne l’impatto e l’ostacolo fiscale, inteso com imposizione fiscale iniziale, che potrebbe scoraggiare attualmente un imprenditore 2011 rispetto ad un altro che voglia intraprendere una nuova attività nel 2012.
Verò è per che nella fase di start up, solitamente chi fa impresa sostiene costi appunto di start up, per l’acquisto di dotazioni iniziali di macchinari, impianti, sistemi, che nel primo esercizio solitamente caricano di costi il reddito imponibile abbasssando già di molto le imposte.
Nessuna ritenuta d’acconto in fattura
Non si applica la ritenuta d’acconto ma coloro che aderisocno al nuovo regime rilasciano una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono sono soggette ad imposta sostitutiva inserendo anche il rifeirmento nromativo ossia il DL 98 del 2011. Occhio perà a non spendervi più del dovuto perchè in banca avrete il lordo ossia il 100% del percepito su cui poi dovrete pagare (le poche beati voi) tasse.
Quanto dura o ha una scadenza il nuovo regime fiscale per l’imprenditoria giovanile?
La durata del regime è di cinque anni dall’apertura della partita se aprono l’attività nel 2012 e vale sia per chi ha meno di 35 anni sia per chi li ha già compiuti anche se in questa seconda fattispecie sarebbe necessaria una circolare dell’agenzia delle entrate che definitivametne chiarisca se gli over 35 possono acedere o no: ciò che differenzia gli under 35 dagli over 35 è che mentre i più grandi che aprono oggi una’attività (sempre nel rispetto anche degli altri requisiti), potrà fruire della tassazione agevolata al 5% solo per cinque anni, mentre per coloro più “giovani” potranno andare anche oltre il quinto anno ma non fino al compimento del 35esimo anno di età. Questa potrebbe essere una soluzione ragionevole per non penalizzare i contribuenti che hanno già compiuto 35 anni ma che si trovano a dover aprire la partita iva.
Quando inizia il nuovo sistema fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile
La data di inizio è fissata per il primo gennaio 2012 il che vorrà dire che a partire da tale date l’apertura delle partite Iva potrà fruire di questo nuovo regime fiscale agevolato. La fuoriuscita dal regime in questo caso sembra scattare solo ed esclusivamente dall’anno successivo, ergo dalla lettura del testo non sarebbe contemplato come per il regime dei minimi il caso del superamento del limite del 50% + 1 dei ricavi che farenbbe scattare l’obbligo di aderire al reigme ordinario da subito.
Fate sempre riferimento al testo normativo e ai chiarimenti del 22 dicembre 2011 in cui trovate alcune risposte ai quesiti che anche qui avete postato oltre agli altri articoli correlati.
Gli ulteriori requisiti da rispettare sono contenuti negli articoli correlati qui sotto e soprattutto in quello dei contribuenti minimi:
Manovra Economica 2011 e Novità Professionisti
Guida Regime Fiscale dei Minimi
Salve, nonostante abbia cercato molto in internet non mi sono ancora molto chiare alcune cose relative alla possibile permanenza nel regime dei minimi.
Premesso che nel 2012 compio 32 anni. Nel 2007 ho aperto e chiuso pochi mesi dopo una P.IVA come assicuratore (con fatturato irrisorio). Nel 2008 ho aperto P.IVA come programmatore (quindi senza nessun nesso con l’attività precedente) con il regime dei minimi. Potrò rimanere in questo regime anche in futuro? Se si, solo per il 2012 a causa del raggiungimento dei 5 anni in suddetto regime o fino al raggiungimento dei 35 anni di età?
Non rispetteresti i requisiti richiesti.
Scusate, più precisamente il dott. commercilaista stà provvedendo alla chiusura della partita iva (la stessa aperta fine 2009, chiusura attività metà 2010)ho 27 anni, da come dite posso tranquillamente usufruire dell’agevolazione?
grazie molto gentile
Si, nel rispetto degli altri requisiti si. Nella tua stuazione soddifsi quello di attività similare precedentemente svolta.
Salve vorrei un informazione, ha una partita iva (negozio di scarpe)aperta a dic 2009, ed è stata chiusa 2 mesi fa, volevo sapere se posso usufuire di questa agevolazione se dovessi aprire una nuova partita iva (mediatore creditizio).
grazie
Come ha avuto modo di leggere anche dai commenti precedenti per come è scritta la norma il limite dei 35 anni è fisso.
Salve,nella LEGGE 15 luglio 2011 , n. 111 cotenente le modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011 si riporta:
All’articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e’ ridotta al 5 per
cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi
precedenti e’ applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta
successivo a quello di inizio dell’attivita’ ma non oltre il periodo
di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta’».
Poichè non ho trovato altri riferimenti all’età dei 35 anni oltre questo ,sembrerebbe che il requisito dell’età sia riferito solo al fatto di poter usufruire di tale regime per più di 5 anni.Sapreste darmi un chiarimento?
Purtroppo No, al compimento del 35esimo anno di età sei fuori dal nuovo regime dei minimi indipendentemente dal fatto che il regime dei minimi era in corso da meno di 5 anni.
Salve, ho partita iva dal 2002 e dal 2008 ho deciso, in presenza delle condizioni economiche, di entrare nel regime fiscale agevolato (legge finanziaria 2008). Vorrei sapere se posso continuare ad usufruire di questo regime o invece dovrò rientrare nel regime ordinario. Mi sembra di capire che per 5 anni a partire da quando si è entrati nel regime agevolato si possa continuare, quindi fino al 2013. Attualmente ho piu di 35 anni, ma nel 2008 ne avevo meno, quindi forse rientrerò? Potete chiarire questo punto? Grazie della cortese risposta.
Lusingato della vostra permanenza :-)
Contentissima!! Anche se la cosa non influirà direttamente sulle mie entrate nette (almeno credo!), perchè temo che i miei clienti non accetteranno di dare a me il residuo 15% che ora invece versano allo stato come sostituto d’imposta!
Non ho ancora letto molti articoli perchè ho scoperto ieri questo splendido sito, ora girerò un po’ e mi chiarirò parecchi dubbi! Grazie mille, Carmen
Si ci proviamo anche se in questi giorni stare appresso alle modifiche agli emendamenti che presentano è quasi inutile; Si, sarai assorbita nel nuovo sempre a patto che continui a rispettare anche gli altri requisiti tipo il fatturato massimo, contenta vero?
ovviamente leggi anche gli altri articoli che ti servono per la professione, hai letto quello su tutte le detraizoni di imposta per risparmiare sulle imposte? Spero di si e se non lo trovi contattami.
Buonasera. Finalmente una pagina dove sono riassunte le novità della finanziaria, non si riesce davvero a districarsi facilmente tra tutte queste leggi! Avrei un dubbio, che non riesco a risolvere: io ho aperto una partita iva ad aprile 2011 con il regime dei minimi e ho 27 anni; dal 1.1.2012 rientrerò anche io nel regime super minimi? Mi spiace se è già stato spiegato e la mia domanda è una ripetizione, ma non riesco a capire!
Grazie mille, Carmen
Buongiorno,
la ringrazio di aver letto l’articolo e spero che ne abbia tratto qualche spunto utile. Purtroppo questo è quanto disciplinato dal dal famoso decreto sviluppo o manovre urgenit per la stabilizzazione finanziaria DL 98 del 2011. che ha inteso assorbire dal primo gennaio 2012 i due regimi forfettario e minimi in questo nuovo dei super minimi. Penso anche io che che chi ha idee o voglia di avviare un’attività debba avere il diritto di farlo a qualsiasi età tuttavia questo non è stato previsto dal legislatore fiscale che ha inteso (devo dire su moito della comunità europea) di creare un regime fiscale di favore per i giovani che sono stati identificati in massimo 35 anni di età.
La richiesta dell’indennità di mobilità non rileva ai fini del regime dei minimi tuttavia mi chiedo se lei si sia posto il problema di verificare se può accedervi dal 2012 avendo 39 anni.
Provi a leggere anche gli articoli che trova nella categoria a destra Liberi profesionisti dove trova anche altri spunti ed utilità.
Salve e grazie per la possibilità di porre domande su questo tema. Da agosto sono in lista di mobilità essendo stato licenziato da una ditta metalmeccanica in cui ho lavorato per 6 anni. Ho sempre fatto l’operaio metalmeccanico ( ho cominciato a lavorare nel 1989) e adesso vorrei aprofittare di questa occasione per crearmi un nuovo lavoro come fotografo libero professionista. Quest’anno compirò 39 anni e su questa pagina è la prima volta che leggo che non potrei usufruire del regime dei minimi perchè ho superato i 35 anni di età. Vorrei aprofittare anche della possibilità di richiedere l’anticipo dell’indennità di mobilità. Questo può creare qualche problema in più sul regime dei minimi? Vi ringrazio anticipatamente del tempo dedicatomi. Vi saluto e vi auguro un buon lavoro.
Salve,
sono da poco uscito da una società che realizza software, e sto cercando di ripartire da solo (con le ossa un po rotte dalla precedente esperienza), vorrei sapere: che significa “mera prosecuzione di attività che in precedenza veniva svolta come attività di lavoro dipendente o anche in forma autonoma” prima facevo software ma adesso mi sto orientando un po più sulla consulenza marketing ecc… è una mera prosecuzione? oppure basta non avere lo stesso codice attività??? ho questo dubbio perchè quando si lavora con internet si toccano molte tipologie di attività e la cosa potrebbe essere ambigua…
qualcuno sa aiutarmi??? ve ne sono grato!!!!
Ciao Luca, vale quanto detto nel precedente commento che trovi qui sotto ossai nel rispetto dei requisiti previsti per l’adesione al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ossia l’attività che andrai ad aprire non deve essere la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta tanto in qualità di lavoro autonomo o di lavoro dipendente o prestazioni occasionali; ciò che rileva per rintracciarne il divieto è l’intenzione da parte del controbuente di fruire o modificare la veste giuridica al solo fine di beneficiare dei notevoli risparmi di imposta che scendono con il nuovo regime al 5%.
Tuttavia ogni caso va analizzato singolarmente.
Buongiorno. Sono attualmente iperaio in ditta METALMECCANICA. Vorrei aprire ora partitata iva come PROFESSIONISTA , agevolandomi nel 2012 della tassazione al 5%: DA nessuna parte però trovo se vi è la possibilità di mantenere il rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale ed aprire l’attività con il nuovo regime agevolato.
GHrazuie
Dalla lettura della norma purtroppo no perchè la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolto tanto in qualità di lavoro autonomo quanto di lavoro dipendente o prestaizoni occasionali; ciò che rileva per rintracciarne il divieto è l’intenzione da parte del controbuente di fruire o modificare la veste giuridica al solo fine beneficiare dei notevoli risparmi di imposta.
Verò è tuttavia che questo va analizzato singolarmente. Seppur il suo caso, a mio modestissimo avviso, dovrebbe essere meritevole di tutela in quanto soggetto destinatario di un provvedimento restrittivo della propria attività lavorativa, dovrebbe poterne beneficiare, ma sono solo considerazioni personali che sono tese a poterla indennizzare dalla perdita di un lavoro con un’agevolazione fiscale per una nuova attività.
Salve, il mio nome è Alfredo e ho 44 anni. Sono un dipendente a tempo indeterminato di una Casa Editrice, inquadrato come “Grafico Editoriale”, messo da poco in Cassa Integrazione dalla stessa azienda… Vorrei sapere se, chiedendo il licenziamento e la messa in “Mobilità”, potrei usufruire del Nuovo regime dei contribuenti minimi 2012 per aprire una partita IVA e lavorare nello stesso settore.
Cordiali Saluti, Alfredo