Regime Fiscale Super Minimi con Tassazione Irpef 5%

Con la proroga 2015 per il regime dei Super Minimi con aliquota al 5% introdotto dalla Nuova manovra Economica 2011 (in vigore dal 6 luglio 2011) sono fatte salve le speranze di chi voleva scongiurare l’obbligo di accerede al nuovo regime dei contribuenti minimi con aliquota al 15% che non so quanto vi convenga aprire.

Premessa: esistono due regimi agevolati quello dei minimi e quello forfettario

La premessa è che esistono al momento due regimi agevolati che sono:

  1. Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007
  2. Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15%  ex Legge n. 190 del 2014 (modificato con la legge di stabilità 2016 dal primo gennaio 2016 e trovate l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi qui sotto linciato)

NOVITA’ leggete l’articolo dedicato al NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi 2019 

Novità  2017

Vi segnalo innalzamento del limite da 30 mila euro a 65 mila euro come previsto dalla decisione UE che da anche la possibilità all’Italia di estendere l’esenzione Iva ai contribuenti minimi. Maggiori dettagli li trovate nell’articolo dedicato al regime dei minimi con limite a 65 mila euro.

Novità dal Decreto milleproroghe 2015

Riaprono i termini per aderire al regime al regime dei contribuenti minimi anche per coloro che apriranno la partita Iva nel 2015. In alternativa vi ricordo di leggere l’articolo dedicato al nuovo regime dei contribuenti minimi con aliquota al 15% in vigore del primo gennaio 2015. Ricordo che stiamo parlando di una proposta emendativa (n. 10.129, primo firmatario Sottanelli) per cui dovremmo attenderne l’esito dell’Iter approvativo.

La finalità del nuovo regime fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile

La finalità della norma è quella di favorire lo sviluppo della classe imprenditoriale cercando anche di soddisfare un bacino quale quello dei giovani che ha difficoltà a trovare un lavoro  dipendente soprattutto a tempo indeterminato. Ma è altresì diretta alla costituzione di nuove imprese da parte di chi ha perso il lavoro e quindi anche chi si trova in cassa integrazione, chi è disoccupato e in condizioni similari, ossia non titolare di rapporti di lavoro subordinato.

Da quando entra in vigore

La norma dovrebbe entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla stabilizzazione economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che si applica a partire dal primo gennaio 2012 anche se viene esplicitamente disciplinato che sarà demandato all’agenzia delle entrate di emenare i provvedimenti attuativi per il nuovo regime fiscale e le modalità di adesione, opzione ed esercizio.

Due Limiti NUOVI per aderire

Coloro che aderiranno dal 2012 avranno una durata massima del regime di cinque anni anche se over 35 anni ossia se hanno un’età maggiore di 35 anni (questo punto necessita di un ulteriore chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate in quanto riscontro che le opinioni tra professionisti e lettori sono spesso discordanti perchè se da un lato la norma originaria tendeva ad agevolare tutte le nuove attività indipendentemente dall’età anagrafica, ora la nuova norma sembrerebbe indirizzata ai soli giovani di età inferiore ai 35 anni tagliando fuori gli over). Qualora invece abbiano meno di 35 anni ed aprano nel 2012 la partita iva allora potranno anche andare oltre il quinto anno e permanere nel regime fino al compimento del 35esimo anno di età, alemno così da quanto desumo dagli ultimi due provvedimenti dell’agenzia delle entrate del 22 dicembre che danno qualche chiarimento rispetto alla prima versione della norma che era stata oggetto di parere discordanti tra gli addetti ai lavori e anche tra i lettori. Sembrerebbe imminente tuttavia l’uscita di una circolare ad hoc dell’agenzia delle entrate sul nuovo regime dei minimi.

Anche gli over 35 anni di età potranno avere accesso al nuovo regime dei minimi avendo riguardo anche al rispetto dgli alri requisiti e tenendo a mente che se hanno già fruito del regime dei minimi potranno accedere al nuovo solo per la durata residua del quinquennnio. Facendo un esempio se hanno aperto la partita iva nel 2009 potranno stare nel nuovo regime solo per 3 anni.

Chi può aderire al regime fiscale agevolato dell’imprenditoria giovanile

La bozza di Decreto stabilisce che rientrano i soggetti che posseggono i requisiti previsti dai commi da 96 a 117 della Legge n. 244 del 2007 che altrò non è che il pacchetto di articoli che disciplina l’adesione al regime dei minimi altro regime fiscale agevolato di cui abbiamo avuto modo di parlare nel corso della guida all’apertura della partita Iva con il regime dei Minimi.

Requisiti in sintesi per accedere al regime dei minimi

(in vendita la GUIDA COMPLETA al regime dei minimi 2012 – 2014 in formato PDF!)
In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti residneti fiscalmente in italia che non hanno percepito compensi ragguagliati all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15 mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc), che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata.

Saranno esclusi anche coloro che avranno esercitato nei tre anni precedenti l’apertura della partita Iva con il nuovo regime, attività profesisonale o artistica sia sotto forma di lavoro autonomo sia di impresa e quindi sotto forma di ditta individuale o altra società di persone e nè può esserne una prosecuzione, anche in forma associata o familiare e nemmeno in caso di precedente attività svolta tramite lavoro dipendente o professionale, eccezion fatta per il periodo di praticantato laddove previsto dalla nomrativa come obbligatorio. Queste limitazioni sinteticamente impongono di utilizzare questo regime solo all’inizio della vostra attività, in quanto successivamente non sarà possibile aderirvi. Il requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente svolta…” […] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.

I vecchi forfettoni o forfettini ossia coloro che aderivano al regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono accedere ai nuovi minimi sempre che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e limitatamente “per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. In sintesi si apre uno spartiacque tra i soggetti che avevano accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ex art 13 della Legge 388 del 2000 che possono si accedere al regime dei nuovi minimi ma sempre ma a patto che abbiano iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2008 e per la durata residua del quinquennio ossia se supponiamo avete intrapreso l’attività nel 2008 aderendo al regime delle nuove iniziative imprenditoriali al 31 dicembre 2011 vi siete già giocati 4 anni di agevolazione e potrete fruire della nuova solo per un altro anno. Si potrebbe obiettare che anche queste potrebbero verificare poi se hanno o meno compiuto 35 anni di età prevedendo nel caso la possibilità di continuare fino al 35esimo anno di età laddove abbiano un’età inferiore come avverrebbe per i “cugini” aderenti agli ex minimi.

Dal chiarimento pertanto auspicato da molti sembrerebbe che anche le nuove inziaitive imprenditoriali che hanno ormai compiuto 35 anni possono accedere al nuovo regime dei minimi ma non oltre il decorso dei cinque anni. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. Vi sembrerà strano ma anche questo “ovvero” potrebbe destare qualche perplessità nei lettori in merito alla sua applicazione in quanto se è da intendersi rispetto all’alternatività dei requisiti altrimenti avrebbero scritto “e comunque non oltre il compimento del 35esimo anno di età“. Stupisce tuttavia che nonostante il bisogno di chiarezza vi sia ancora incertezza sull’applicazione del requisito per i vecchi regimi forfettari di imposta e per gli over 35. Sarebbe auspicabile un chiarimento o una circolare chiara con le fattispecie tipiche descritte dai lettori rispetto all’età anagrafica che tglierebbe fuori tanti nuovi contribuenti che intendono aprire la partita iva e semprechè soddisfino anche gli altri requisiti come quello della novità. Approfondisci l’articolo dedicato al requisito della novità per i contribuenti minimi.

Possono aderire i soggetti che iniziano l’attività a partire dal primo gennaio 2012 ossia che aprono le partite Iva da quel giorno (a tal proposito vi dico che non vale chiudere la partita Iva e riaprirne un’altra perchè è molto probabile che vi fanno un accertamento fiscale anche perchè è semplice da rintracciare il soggetto che chiude una partita Iva e ne apre un’altra utilizzando o lo stesso codice atecofin o anche un altro facendo presupporre che di punto in bianco cambia attività, cosa di per sè sospetta).
Possono aderire anche coloro che avevano già avviato un’attività libero professionale o per esempio di impresa al primo gennaio 2008.

Quanto risparmio con il nuovo regime fiscale agevolato

La tassazione che con il regime dei minimi sarebbe fissa e sotto forma di imposta sostitutiva scende dal 20% al solo 5%. Bisogna ammetere che questa è una misura veramente agevolativa e di incentivo all’imprenditoria giovanile almeno per quello che concerne l’impatto e l’ostacolo fiscale, inteso com imposizione fiscale iniziale, che potrebbe scoraggiare attualmente un imprenditore 2011 rispetto ad un altro che voglia intraprendere una nuova attività nel 2012.
Verò è per che nella fase di start up, solitamente chi fa impresa sostiene costi appunto di start up, per l’acquisto di dotazioni iniziali di macchinari, impianti, sistemi, che nel primo esercizio solitamente caricano di costi il reddito imponibile abbasssando già di molto le imposte.

Nessuna ritenuta d’acconto in fattura

Non si applica la ritenuta d’acconto ma coloro che aderisocno al nuovo regime rilasciano una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono sono soggette ad imposta sostitutiva inserendo anche il rifeirmento nromativo ossia il DL 98 del 2011. Occhio perà a non spendervi più del dovuto perchè in banca avrete il lordo ossia il 100% del percepito su cui poi dovrete pagare (le poche beati voi) tasse.

Quanto dura o ha una scadenza il nuovo regime fiscale per l’imprenditoria giovanile?

La durata del regime è di cinque anni dall’apertura della partita se aprono l’attività nel 2012 e vale sia per chi ha meno di 35 anni sia per chi li ha già compiuti anche se in questa seconda fattispecie sarebbe necessaria una circolare dell’agenzia delle entrate che definitivametne chiarisca se gli over 35 possono acedere o no: ciò che differenzia gli under 35 dagli over 35 è che mentre i più grandi che aprono oggi una’attività (sempre nel rispetto anche degli altri requisiti), potrà fruire della tassazione agevolata al 5% solo per cinque anni, mentre per coloro più “giovani” potranno andare anche oltre il quinto anno ma non fino al compimento del 35esimo anno di età. Questa potrebbe essere una soluzione ragionevole per non penalizzare i contribuenti che hanno già compiuto 35 anni ma che si trovano a dover aprire la partita iva.

Quando inizia il nuovo sistema fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile

La data di inizio è fissata per il primo gennaio 2012 il che vorrà dire che a partire da tale date l’apertura delle partite Iva potrà fruire di questo nuovo regime fiscale agevolato. La fuoriuscita dal regime in questo caso sembra scattare solo ed esclusivamente dall’anno successivo,  ergo dalla lettura del testo non sarebbe contemplato come per il regime dei minimi il caso del superamento del limite del 50% + 1 dei ricavi che farenbbe scattare l’obbligo di aderire al reigme ordinario da subito.
Fate sempre riferimento al testo normativo e ai chiarimenti del 22 dicembre 2011 in cui trovate alcune risposte ai quesiti che anche qui avete postato oltre agli altri articoli correlati.

http://dev.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-forfettario-minimi-cosa-cambia-novita-pratica/41123/

Gli ulteriori requisiti da rispettare sono contenuti negli articoli correlati qui sotto e soprattutto in quello dei contribuenti minimi:

Manovra Economica 2011 e Novità Professionisti
Guida Regime Fiscale dei Minimi

122 Commenti

  1. Salve, sono un architetto in pensione. Sono in pensione da circa 5 anni. Purtroppo, per motivi economici e familiari, mi ritrovo ad essere costretta a reiniziare la mia attività per “arrotondare” la pensione che altrimenti non è sufficiente (grazie anche alle nuove tasse). Posso usufruire di questa opportunità oppure essendo una partita IVA “chiusa” di fatto mi ritrovo, per assurdo, a rientrare a pieno titolo in un regime ordinario senza alcun genere di aiuto? Grazie

  2. Buonasera, rileggendo il testo dei provvedimenti propoenderei per l’intepretazione che permette anche a coloro che hanno già aderito ad un regime agevoalto dal primo gennaio 2008 di passare ai nuovi minimi ma solo per la scadenza residua del quinquennio. Pertanto nel 2012 potrà andare a tassazione al 5%. Buon Natale.

  3. Se rispetta tutti i requisiti previsti dalla norma che sono afferenti per intenderci sia quelli del precedente regime delle nuove iniziative imprenditoriali sia i due nuovi allora si potrà aderire. Le ricordo di analizzare i requisiti anche alla luce degli ultimi due provvedimento dell’agenzia delle entarte che hanno fornito qualche chiarimento in più rispetto alla stesura originale del testo normativo. Io le posso dire che almeno nel caso dei soggetti che aderivano al regime delle nuova iniziative imprenditoriali ex art 13 della L. 388 del 2000 si afferma che “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età

  4. Gent.li Sigg.
    Ho 41 anni e nel 2008 ho aperto la partita iva secondo le modalità previste dalla Legge n. 244 del 2007. Nel 2012 quale regime fiscale posso applicare?
    Grazie

  5. A mio avviso si, anche se si sta tenetanto di far passare una differente interpretazione del testo che trova virgolettato nell’articolo e che riporta il passaggio che lascerebbe fuori gli over 35. Sottolneo sempre a mio avviso perchè di ufficiale oggi a parte la norma ed i parere talvolta contrastanti che si leggono non vi è.

  6. Buonasera,
    compirò entro il mese 35 anni. Ma se la manovra parte al 1° gennaio io non potrò rientrarci, dico bene?
    Grazie per la cortese attenzione

  7. Ancora una volta rilevo che il mito dell’apertura della partita iva obbligatorio per importi superiori a 5.000 euro persiste. QUello è un limite solo ed esclusivamente previdenziale e non influisce ai fini dell’apertura di partita iva. Provi a leggere gli articoli dedicati all’apetura della partita iva e troverà le risposte alle sue domande.
    Rispetto al regime dei minii almeno al momento le posso dire che il disposto normativo letteralmente indica come requisito per restare nel regime il compimento del 35esimo anno di età.

  8. Gent.li Sigg.
    Sono un programmatore di 57 anni dipendente pubblico partime al 75% e avendo uno stipendio basso ho chiesto e ricevuto l’autorizzazione ad espletare la mia professione nel pomeriggio per me libero.
    Ho sempre lavorato con la ritenuta d’acconto ma come ben sapete è limitata a € 5.000 annuo.
    Ora vorrei usufruire dell’opportunità dell’IVA agenvolata per implementare il mio lavoro rendendolo ufficiale con l’apertura dell’attività.
    La mia domanda è :
    – Non avendo mai aperto una partita iva posso usufruire di questa occasione
    anche se ho 57 anni?
    – Se si per quanti anni?
    Grazie
    Codiali saluti

  9. Faccio parte di una cooperativa che non è mai andata in attivo. Da gennaio vorrei aprire la p.iva individuale per iniziare un lavoro come artigiana. Ho 3o anni. Posso usufruire del regime di Super Minimi?

  10. Si può aderire sicuramente per i primi due anni, ma per la prosecuzione per cinque anni non le posso dare una risposta esaustiva perchè dal dettato normativo il compimento del 35esimo anno di età è una condizione ostativa alla conitnuazione nella fruizione del regime. Alcuni sostengono che nonostante questo sia ravvisabile la possibilità di conitnuare comunque per cinque anni ma come ho sottolineato saranno necessari ulteriori chiarimenti che a breve dovrebbero intervenire.

  11. Ho 33 anni e a marzo 2012 compio 34, la mia domanda e’ la seguente posso aprire la partita IVA e rientrare nel regime fiscale super minimi e se si la durata e’ sempre di 5 anni o al compimento del 35simo anno di età rientro nel regime ordinario? Grazie

  12. Lei è chiaro, chiarissimo. Non è possibile dire lo stesso per la norma che attualmente presta il fianco a diverse interpretazioni. Di sicuro nel suo caso fino al compimento del 35esimo anno di età potrà beneficiarne, pertanto in attesa di chiarimetni ufficiali, può tarare le sue decisioni di investimento su questo nuovo regime (sempre che soddisfi anche gli altri requisiti).

  13. Buongiorno e grazie mille per l’ottimo e puntuale servizio che offrite. Una domanda: vorrei aprire nel gennaio del 2012 p.i sotto regime di cosiddetti “superminimi” e compiendo nel 2012 32 anni la durata di questo regime sarebbe comunque di 5 anni per me, pur andando oltre i 35 anni o al compimento del 35′ (2015) anno di età cesserebbe, lasciandomi così la possibilità di sfruttarlo solo per 3 anni? Spero di essere stato chiaro; buona giornata e grazie ancora per il servizio.

  14. Buonasera,
    i commercialisti in realtà compreso il sottoscritto non può esporsi troppo in quanto se adottasse un atteggiamento cautelativo direbbe che non può accedere, se invece le dicesse ok può aderire al nuovo regime dei minimi si prenderebbe un rischio forse, oggi, eccessivo per alcune fattispecie che anche io stesso le dico che sono da intepretare. Lo sono perchè la norma, almeno questa dei nuovi minimi le assicuro che si presta molto finanche se ci limitassimo al solo dato letterale. Per questo le dico che a mio modesto avviso la ratio della norma è quello di agevolare nuove imprese e che per fare queso sono definiti dei requisiti anche anagrafici. Se lei li rispetta può aderire. IO attenderei anche un ulteriore chiarimento che penso si renda d’obbligo. Saluti

  15. Grazie infinite per la celere risposta,
    mi sono dimenticato di dire che ho 28 anni e quindi per il fattore età rientrerei.

    Cito quanto è scritto in questo articolo: “Possono aderire anche coloro che avevano già avviato un’attività libero professionale o per esempio di impresa al primo gennaio 2008”.

    La società che verrà sciolta entro la fine di questo mese è stata aperta nel giugno del 2008, non rientra quindi nei vincoli sopra citati?

    Tengo a precisare che l’attività non ha mai usufruito di nessuna agevolazione.

    Mi scuso se chiedo delucidazioni ma è un paio di mesi che chiedo delucidazioni a diversi commercialisti della mia città e nessuno sa niente della nuova manovra.

  16. La ringrazio infintamente per i complimenti fanno sempre bene. Rispetto alla sua situazione io sono dell’avviso che non sia possibile perchè è contro la ratio normativa che è quella di agevolare le nuove imprese mentre nel suo caso potrebbe configurarsi “l’attività precedentemente svolta”. Eppure le lascio uno spunto di riflessione perchè alcuni interpretano quel requisito in senso stretto ossia che se chiudi la partita Iva e ne riapri un’altra dopo supponiamo un anno, quel requisito sarebbe soddisfatto perchè il legislatore non definisce propriamente cosa si intende per precedentemente svolta. Purtroppo mi piacerebbe darle una risposta certa ma non c’è e chi gliela propone sta dando una sua personale intepretazione. Ciò non toglie che lei non possa farlo, tuttavia potrebbe incorrere in un accertamento ed una riresa a tassazione. Io le posso consigliare di andare alla sua agenzia delle entrate di competenza e chiedere come si comportano lì in una fattispecie simile. Vero è che probabilmente le diranno che non si può fare ma almeno si sarà tolto il pensiero.

  17. Salve,
    ho letto ciò che avete scritto e vi faccio i miei complimenti per il vostro sito ed il lavoro svolto.

    Ho aperto una società (s.n.c.) nel giugno del 2008 settore informatica; a fine ottobre (entro un paio di settimane al massimo) la società verrà sciolta e chiusa perché le spese di gestione (inps, camera di commercio, commercialista, tasse, affitto) sono superiori al fatturato e quindi non sufficienti a poter andare avanti.

    Io avrei intenzione di aprirmi una ditta individuale e portarmi dietro qualche cliente e trovarne altri se possibile; potrei aprirla ora come ad anno nuovo (non cambierebbe molto per me).

    Posso usufruire di questa agevolazione che avete detto voi? se si quali sarebbero i vantaggi? sarei costretto comunque a pagare il dannatissimo INPS di 750 euro trimestrali (anche se guadagno zero) ?

    Le previsioni di fatturato annuale si aggirano sui 10.000 euro + iva tenendomi largo.

    Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione

  18. Se svolgeva un’attività che nella sostanza era differene rispetto a quella per la quale ora sta richiedendo l’apertura della partita Iva e di accedere al nuovo regime dei minimi, no, non è ostativo. Ribadisco, che il nuovo regime si deve applicare ai soggetti che hanno aperto la partita Iva solo dopo il primo gennaio 2008 come riportato nell’articolo.

  19. Grazie mille per la risposta. Quindi mi sembra di capire che comunque secondo la sua interpretazione non dovrebbe causarmi problemi il fatto di aver avuto, anche se per pochi mesi, una partita iva precedente al 2008.

  20. Ti posso dire che l’interpretazione è duplice in quanto a mio avviso ritengo che tu possa continuare anche oltre i 5 anni ma non oltre il compimento dei 35 anni di età (35esimo anno compreso).
    Tuttavia non sono pochi coloro i quali sostegnono che l’andare oltre i 5 anni sarebbe solo per chi apre la partita iva nel 2012. Purtroppo troverai sul web indicaizoni contrastanti perchè la norma si presta effettivamente queste interpretazioni. Ti tengo aggiornato sugli sviluppi ed i chiarimenti che sono certo arriveranno presto.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati