Con la proroga 2015 per il regime dei Super Minimi con aliquota al 5% introdotto dalla Nuova manovra Economica 2011 (in vigore dal 6 luglio 2011) sono fatte salve le speranze di chi voleva scongiurare l’obbligo di accerede al nuovo regime dei contribuenti minimi con aliquota al 15% che non so quanto vi convenga aprire.
Premessa: esistono due regimi agevolati quello dei minimi e quello forfettario
La premessa è che esistono al momento due regimi agevolati che sono:
- Il regime dei minimi con aliquota al 5% ex Legge n.244 del 2007
- Il nuovo regime forfettario dei lavoratori autonomi con aliquota al 15% ex Legge n. 190 del 2014 (modificato con la legge di stabilità 2016 dal primo gennaio 2016 e trovate l’articolo dedicato al nuovo regime forfettario dei minimi qui sotto linciato)
NOVITA’ leggete l’articolo dedicato al NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi 2019
Novità 2017
Vi segnalo innalzamento del limite da 30 mila euro a 65 mila euro come previsto dalla decisione UE che da anche la possibilità all’Italia di estendere l’esenzione Iva ai contribuenti minimi. Maggiori dettagli li trovate nell’articolo dedicato al regime dei minimi con limite a 65 mila euro.
Novità dal Decreto milleproroghe 2015
Riaprono i termini per aderire al regime al regime dei contribuenti minimi anche per coloro che apriranno la partita Iva nel 2015. In alternativa vi ricordo di leggere l’articolo dedicato al nuovo regime dei contribuenti minimi con aliquota al 15% in vigore del primo gennaio 2015. Ricordo che stiamo parlando di una proposta emendativa (n. 10.129, primo firmatario Sottanelli) per cui dovremmo attenderne l’esito dell’Iter approvativo.
La finalità del nuovo regime fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile
La finalità della norma è quella di favorire lo sviluppo della classe imprenditoriale cercando anche di soddisfare un bacino quale quello dei giovani che ha difficoltà a trovare un lavoro dipendente soprattutto a tempo indeterminato. Ma è altresì diretta alla costituzione di nuove imprese da parte di chi ha perso il lavoro e quindi anche chi si trova in cassa integrazione, chi è disoccupato e in condizioni similari, ossia non titolare di rapporti di lavoro subordinato.
Da quando entra in vigore
La norma dovrebbe entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla stabilizzazione economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che si applica a partire dal primo gennaio 2012 anche se viene esplicitamente disciplinato che sarà demandato all’agenzia delle entrate di emenare i provvedimenti attuativi per il nuovo regime fiscale e le modalità di adesione, opzione ed esercizio.
Due Limiti NUOVI per aderire
Coloro che aderiranno dal 2012 avranno una durata massima del regime di cinque anni anche se over 35 anni ossia se hanno un’età maggiore di 35 anni (questo punto necessita di un ulteriore chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate in quanto riscontro che le opinioni tra professionisti e lettori sono spesso discordanti perchè se da un lato la norma originaria tendeva ad agevolare tutte le nuove attività indipendentemente dall’età anagrafica, ora la nuova norma sembrerebbe indirizzata ai soli giovani di età inferiore ai 35 anni tagliando fuori gli over). Qualora invece abbiano meno di 35 anni ed aprano nel 2012 la partita iva allora potranno anche andare oltre il quinto anno e permanere nel regime fino al compimento del 35esimo anno di età, alemno così da quanto desumo dagli ultimi due provvedimenti dell’agenzia delle entrate del 22 dicembre che danno qualche chiarimento rispetto alla prima versione della norma che era stata oggetto di parere discordanti tra gli addetti ai lavori e anche tra i lettori. Sembrerebbe imminente tuttavia l’uscita di una circolare ad hoc dell’agenzia delle entrate sul nuovo regime dei minimi.
Anche gli over 35 anni di età potranno avere accesso al nuovo regime dei minimi avendo riguardo anche al rispetto dgli alri requisiti e tenendo a mente che se hanno già fruito del regime dei minimi potranno accedere al nuovo solo per la durata residua del quinquennnio. Facendo un esempio se hanno aperto la partita iva nel 2009 potranno stare nel nuovo regime solo per 3 anni.
Chi può aderire al regime fiscale agevolato dell’imprenditoria giovanile
La bozza di Decreto stabilisce che rientrano i soggetti che posseggono i requisiti previsti dai commi da 96 a 117 della Legge n. 244 del 2007 che altrò non è che il pacchetto di articoli che disciplina l’adesione al regime dei minimi altro regime fiscale agevolato di cui abbiamo avuto modo di parlare nel corso della guida all’apertura della partita Iva con il regime dei Minimi.
Requisiti in sintesi per accedere al regime dei minimi
(in vendita la GUIDA COMPLETA al regime dei minimi 2012 – 2014 in formato PDF!)
In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti residneti fiscalmente in italia che non hanno percepito compensi ragguagliati all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15 mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc), che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata.
Saranno esclusi anche coloro che avranno esercitato nei tre anni precedenti l’apertura della partita Iva con il nuovo regime, attività profesisonale o artistica sia sotto forma di lavoro autonomo sia di impresa e quindi sotto forma di ditta individuale o altra società di persone e nè può esserne una prosecuzione, anche in forma associata o familiare e nemmeno in caso di precedente attività svolta tramite lavoro dipendente o professionale, eccezion fatta per il periodo di praticantato laddove previsto dalla nomrativa come obbligatorio. Queste limitazioni sinteticamente impongono di utilizzare questo regime solo all’inizio della vostra attività, in quanto successivamente non sarà possibile aderirvi. Il requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente svolta…” […] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
I vecchi forfettoni o forfettini ossia coloro che aderivano al regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono accedere ai nuovi minimi sempre che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e limitatamente “per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. In sintesi si apre uno spartiacque tra i soggetti che avevano accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ex art 13 della Legge 388 del 2000 che possono si accedere al regime dei nuovi minimi ma sempre ma a patto che abbiano iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2008 e per la durata residua del quinquennio ossia se supponiamo avete intrapreso l’attività nel 2008 aderendo al regime delle nuove iniziative imprenditoriali al 31 dicembre 2011 vi siete già giocati 4 anni di agevolazione e potrete fruire della nuova solo per un altro anno. Si potrebbe obiettare che anche queste potrebbero verificare poi se hanno o meno compiuto 35 anni di età prevedendo nel caso la possibilità di continuare fino al 35esimo anno di età laddove abbiano un’età inferiore come avverrebbe per i “cugini” aderenti agli ex minimi.
Dal chiarimento pertanto auspicato da molti sembrerebbe che anche le nuove inziaitive imprenditoriali che hanno ormai compiuto 35 anni possono accedere al nuovo regime dei minimi ma non oltre il decorso dei cinque anni. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. Vi sembrerà strano ma anche questo “ovvero” potrebbe destare qualche perplessità nei lettori in merito alla sua applicazione in quanto se è da intendersi rispetto all’alternatività dei requisiti altrimenti avrebbero scritto “e comunque non oltre il compimento del 35esimo anno di età“. Stupisce tuttavia che nonostante il bisogno di chiarezza vi sia ancora incertezza sull’applicazione del requisito per i vecchi regimi forfettari di imposta e per gli over 35. Sarebbe auspicabile un chiarimento o una circolare chiara con le fattispecie tipiche descritte dai lettori rispetto all’età anagrafica che tglierebbe fuori tanti nuovi contribuenti che intendono aprire la partita iva e semprechè soddisfino anche gli altri requisiti come quello della novità. Approfondisci l’articolo dedicato al requisito della novità per i contribuenti minimi.
Possono aderire i soggetti che iniziano l’attività a partire dal primo gennaio 2012 ossia che aprono le partite Iva da quel giorno (a tal proposito vi dico che non vale chiudere la partita Iva e riaprirne un’altra perchè è molto probabile che vi fanno un accertamento fiscale anche perchè è semplice da rintracciare il soggetto che chiude una partita Iva e ne apre un’altra utilizzando o lo stesso codice atecofin o anche un altro facendo presupporre che di punto in bianco cambia attività, cosa di per sè sospetta).
Possono aderire anche coloro che avevano già avviato un’attività libero professionale o per esempio di impresa al primo gennaio 2008.
Quanto risparmio con il nuovo regime fiscale agevolato
La tassazione che con il regime dei minimi sarebbe fissa e sotto forma di imposta sostitutiva scende dal 20% al solo 5%. Bisogna ammetere che questa è una misura veramente agevolativa e di incentivo all’imprenditoria giovanile almeno per quello che concerne l’impatto e l’ostacolo fiscale, inteso com imposizione fiscale iniziale, che potrebbe scoraggiare attualmente un imprenditore 2011 rispetto ad un altro che voglia intraprendere una nuova attività nel 2012.
Verò è per che nella fase di start up, solitamente chi fa impresa sostiene costi appunto di start up, per l’acquisto di dotazioni iniziali di macchinari, impianti, sistemi, che nel primo esercizio solitamente caricano di costi il reddito imponibile abbasssando già di molto le imposte.
Nessuna ritenuta d’acconto in fattura
Non si applica la ritenuta d’acconto ma coloro che aderisocno al nuovo regime rilasciano una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono sono soggette ad imposta sostitutiva inserendo anche il rifeirmento nromativo ossia il DL 98 del 2011. Occhio perà a non spendervi più del dovuto perchè in banca avrete il lordo ossia il 100% del percepito su cui poi dovrete pagare (le poche beati voi) tasse.
Quanto dura o ha una scadenza il nuovo regime fiscale per l’imprenditoria giovanile?
La durata del regime è di cinque anni dall’apertura della partita se aprono l’attività nel 2012 e vale sia per chi ha meno di 35 anni sia per chi li ha già compiuti anche se in questa seconda fattispecie sarebbe necessaria una circolare dell’agenzia delle entrate che definitivametne chiarisca se gli over 35 possono acedere o no: ciò che differenzia gli under 35 dagli over 35 è che mentre i più grandi che aprono oggi una’attività (sempre nel rispetto anche degli altri requisiti), potrà fruire della tassazione agevolata al 5% solo per cinque anni, mentre per coloro più “giovani” potranno andare anche oltre il quinto anno ma non fino al compimento del 35esimo anno di età. Questa potrebbe essere una soluzione ragionevole per non penalizzare i contribuenti che hanno già compiuto 35 anni ma che si trovano a dover aprire la partita iva.
Quando inizia il nuovo sistema fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile
La data di inizio è fissata per il primo gennaio 2012 il che vorrà dire che a partire da tale date l’apertura delle partite Iva potrà fruire di questo nuovo regime fiscale agevolato. La fuoriuscita dal regime in questo caso sembra scattare solo ed esclusivamente dall’anno successivo, ergo dalla lettura del testo non sarebbe contemplato come per il regime dei minimi il caso del superamento del limite del 50% + 1 dei ricavi che farenbbe scattare l’obbligo di aderire al reigme ordinario da subito.
Fate sempre riferimento al testo normativo e ai chiarimenti del 22 dicembre 2011 in cui trovate alcune risposte ai quesiti che anche qui avete postato oltre agli altri articoli correlati.
Gli ulteriori requisiti da rispettare sono contenuti negli articoli correlati qui sotto e soprattutto in quello dei contribuenti minimi:
Manovra Economica 2011 e Novità Professionisti
Guida Regime Fiscale dei Minimi
Il regime si rivolge ai soggetti che sono fiscalmente resindenti in Italia per cui il primo requisito che devi verificare è questo.
Poi ci sono tutti gli altri requisiti ch epasso passo devi verificare. Non è detto che duri inoltre 35 anni perchè puoi andare oltre se hai esaurito i 5 anni ed hai ancora meno di 35 anni di età. Per la questione di appoggiare le consulenze ad altri inutile dirti che non è consentito perchè lo sai da sola, ma poi inooltre sei soggetta immagino allo scaglione di reddito del soggetto “appoggiatario” che è indipendente dal tuo. Inoltre a lui dovrai versare anche i contributi previdenziale per cui on so quanto ti convenga appoggiare le consulenze ad altri. Ma poi puoi anche apore una partia Iva in Svizzera, che c’è di male?
Sono un 34enne, lavoratore dipendente in Svizzera (frontaliere). Mi viene spesso richiesto di svolgere piccole attività di consulenza in Italia, per ora ho sempre soprasseduto o “delegato” ad amici. Ho due domande:
1) per queste attività “ulteriori” (rispetto al lavoro dipendente) posso, aprendo una nuova partita IVA, avvalermi del regime in questione?
2) Eventualmente, per quanto tempo? 5 anni dall’apertura (che avverrebbe in questi giorni) o fino al compimento del 35esimo anno di età (e quindi solo per l’anno fiscale in corso e il prossimo)?
salve, se sono in cassa integrazione e apro partita iva agevolata perdo la cassa integrazione?
grazie
Potrebbe definirmi meglio la tipologia conrattuale con cui intende diciplinare il rapporto? (leggo Coadiuvante). Potete disciplinare i vostri rapporti come preferite ma se vuole beneficiare del regime dei minimi legga i requisiti perchè se prima era una suo dipenente e ora volete solo cambiare la vestet giuridica dle rapporto non può.
Buongiorno, mi voglio mettere in proprio come decoratore (imbianchino), posso lavorare con mio padre e farlo risultare come coadiuvante (non come dipendente) ??
Grazie
Per fare si può fare tutto intendiamoci, ma ad ogni azione corrisponde una reazione: questa mi sembra un’interposizione fittizia di persone e le potrebbero riaqulificare il reddito imputandolo a lei (che immagino ha scaglioni di reddito più alti) con sanzioni ed interessi. INoltre nel regime dei minimi suo filgio non può assumere dipendenti pena l’uscita dal regime.
salve, ma io che ho 44 anni posso aprire una ditta individuale intestandola a mio figlio che ne ha 18 e frequenta l’università, per poi io risultare come suo dipendente?
A mio avviso dovrebbe verificare a livello di natura se l’uno è una mera prosecuzione dell’altro.
Complimenti per l’articolo esaustivo e sopratutto moclto chiaro.
Tuttavia mi rimane un dubbio legato legato alla mia particolare posizione, ovvero posso godere del regime fiscale dei superminimi anche se ho un lavoro part time da dipendente?
ha mail letto l’articolo di tasse-fisco.com relativo alle deduzioni e detrazioni dei liberi professionisti?
salve sono nel regime dei nuovi minimi come faccio a capire quali sono le spese deducibili? esempio spese viaggi e auto qual’è la loro deducibilità? vi ringrazio di indicarmi se esiste una guida che indichi queste informazioni
Complimenti per l’articolo.
Vorrei farvi solo una domanda per vedere se ho capito bene:
Dunque io ho aperto la partita iva come minimo il 15/5/2009.
-Ho 37 anni.
-Non ho superato i 30.000€
-Non ho acquistato beni strumentali.
-Non ho assunto nessuno.
Quindi di conseguenza posso rientrare nei nuovi minimi e starci fino a dicembre 2013?(2009 + 5 anni)
Ho capito bene?? Se non ho capito, dove sbaglio??
Ho letto anche da qualche parte che bisogna presentare un documento di esonero ritenuta d’acconto ai vari clienti per cui lavoriamo, e così?
E ho letto anche che le fatture non ancora pagate al 20011 vanno riemesse senza la ritenuta d’acconto. E’ corretto?
Grazie infinite e ancora complimenti. :)
Buonasera,
ho il seguente problema: sono un avvocato (27 anni) e la mia attuale partita iva è stata aperta nel 2009 a seguito della chiusura di una precedente partita iva che avevo aperto in epoca anteriore in quanto iscritto nel R.U.I., l’albo degli intermediari assicurativi(aperta solo precauzionalmente, non ho mai fatturato però). Questo mi è di impedimento all’adesione dei superminimi per la questione dell’esercizio di altre attività nei tre anni precedenti all’apertura della partita iva?
Allora puoi leggere tutti gli articoli che trovi nella categoria di destra dove trovi scritto professionisti. Poi ti consiglio di leggere l’articolo dedicato all’apertura di partita Iva, oppure quello dedicato al Regime dei minimi.
Scusami ora capisco che il padre è sempre il padre e dobbiamo ascoltarlo perchè ha più esperienza di noi ma che significa temere le tasse? Le tasse le paghi se guadagni non è che ti entrano a casa appena apri la partita Iva e ti chiedono di versare imposte che non sono dovute. Altrimenti ci sono altre altenrative legali?
Ti posso rispoendere che al momento si attendono ulteirori chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate e che il 25 gennaio andrò ad un convegno apposta. per ora qudini ti dico che a mio modesto avviso si.
Sono praticante avvocato e quest’anno avrei la possibilità di aprirmi la partita iva per abilitarmi al patrocinio. Unico neo:mio padre non vuole xchè teme le tasse. Posso sapere quante e quali tasse devo pagare?Ho 33 anni.Grazie.
buongiorno sono alberto, mi unisco ai complimenti per il vostro sito utilissimo!!
un quesito: ho 34 anni e se aprissi p.iva ad un monocomiitente (sono operatore socio-culturale e arrivo sì e no a percepire 25 mila euro lordi annui) nel 2012, avrei comunque la possibilità di godere del regime dei superminimi (tassazione al 5% e esente iva)fino ai 39 anni, stando a queste ultime disposizioni?
grazie mille
alberto
Ora piango: fa piacere aiutare gli altri…ma anche i complimenti mettono proprio di buon umore! Buona giornata
Grazie Tassefisco!! vi seguo con grandissimo interesse. Siete solerti , precisi, professionali.
Anche la mia commercialista vi segue con interesse!! Complimenti per la VS attività.
Io ho seguito il vostro consiglio. Ora sono ancora ” ferma”… attendo nuovi chiarimenti normativi, ma sono sicura che potro’ sempre contare su di voi!!
A mio modesto avviso nel suo caso si in quanto rispetterebbe la condizione in merito alla prosecuzione dell’attività vista la sua condizione di inoccupazione non determinata da sua volontà. A breve da alcune indiscrezioni dovrebbero essere rilasciate dei chiarimenti in tal senso.