Rettifica Detrazione Iva Regime Forfettario dei Minimi: come funziona, calcolo, versamento

La rettifica della detrazione Iva un meccanismo di recupero dell’Iva che impone al contribuente di riversare l’Iva portata in detrazione nella liquidazione precedentemente sulla base di un calcolo che vediamo nel seguito fornendovi alcuni imitanti chiarimenti.
L’interrogativo della maggior parte dei contribuenti che si trovano a passare da un regime di detrazione Iva a uno di esenzione Iva oppure un regime agevolato per esempio come quello forfettario dei minimi è il seguente.
Quanta Iva dovrò riversare all’erario laddove dovesse accedere al regime forfettario dei minimi o anche solo nell’ipotesi in cui passi ad altro regime che non prende già la detrazione e Iva.
La disciplina è contenuta nell’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 che riporto nel seguito:
1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attivita’ comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica e’ eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e’ eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonché’ alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell’articolo 19, comma 5, è altresì’, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non e’ superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, ne’ quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e’ superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non può eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa’ incorporata o dalle societa’ partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e’ stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o  ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità  fra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita’ immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

Esempio rettifica detrazione costo auto

Come vedete dal passaggio scritto in rosso il diritto della detrazione Iva matura per così dire per quinti. Questo significa che se quando eravate nel regime ordinario di determinazione delle vostre imposte Irpef sulla base di scaglioni avete acquistate un’auto e avete portato in detrazione il classico 40% dell’Iva pari a a 2 mila euro e nel secondo anno successivo avete intenzione di entrare nel regime forfettario IVA allora dovrete riversare l’Iva detratta in mura pari a 3/5.
Il che significa riversare all’erario 2.000 : 5 x 3 = 1.200 euro.
L’esempio dell’auto è un classico perchè alla fine a parte le attrezzature il lavoro autonomo la prima cosa che fa quando apre la partita iva non vede l’ora die detrarsi l’iva sulla macchina nuova o sul canone di quella noleggio o leasing.
Superato il termini di 5 anni che possiamo chiamarlo periodo di monitoraggio o tutela fiscale in quanto è come se il legislatore volesse evitare che acqsuitaite auto solo per godere della detrazione Iva. Tuttavia laddove il contribuente continui ad utilizzare beni ammortizzabili la cui IVA è stata considerata in detrazione più di cinque anni fa, nessuna rettifica dovrà essere effettuata.

Di di valore unitario inferiore a 516,46

Il comma 5 dell’art. 19-bis 2 stabilisce che la rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a  euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

Chiarimenti dall’agenzia delle entrate

L’applicazione del regime in parola, comporta, altresì, la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972 (comma 61).

Si ricorda che, nel caso di ingresso nel regime, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Come si effettua la detrazione: adempimenti

Nella circolare che trovate qui sotto risalente al 1997 sono evidenziati tutti i casi di rettifica di detrazione Iva che potrebbero verificarsi come variazione di pro rata, cambio regime, etc.

Circolare del 24_12_1997 n. 328 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III

La rettifica della detrazione va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Rispetto alle modalità di gestione del riversamento dell’Iva influisce il fattore scatenante come chiarito nella circolare sopra citata: laddove infatti la rettifica Iva scaturisca da per passaggio dal altro regime di detraibilità sia per opzione sia per legge i residui quinti dovranno essere riversati nella prima liquidazione Iva successiva alla fuoriuscita al netto di tale rettifica.

La norma tuttavia dispone che l’Iva può essere versata anche in cinque rate annuali di pari importo, senza corresponsione di interessi.

La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre le rate successive sono versate entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF.

Casi particolari rettifica detrazione

Merci in magazzino

L’agenzia delle entrate per esempio ha avuto modo di chiarire in una apposita circolare che la rettifica della detrazione deve essere effettuata al momento di ingresso nel regime forfetario e non al momento della vendita dei predetti beni in rimanenza.

Sanzioni per mancata rettifica detrazione Iva

Nel caso di mancato versamento dell’Iva rettifica viene prevista una sanzione del 30% dell’Iva omessa così come disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

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