Vediamo come funzionerà la compilazione del nuovo spesometro trimestrale e quali le scadenze anche per verificare se si andranno ad accavallare con altri importanti adempimenti al fine sempre di fornire alcuni chiarimenti utili e rispondere alle vostre domande vista l’imminente approvazione della Legge di Bilancio 2017 che al suo interno porta alcune novità.
La prima novità è che lo spesometro, a meno di modifiche dell’ultimo minuto della legge di bilancio andrà in pensione dal primo gennaio 2019 e lascerà il posto solo all’esterometro.
Nel seguito le scadenze che interesseranno l’anno in corso:
- Operazioni II semestre 2017 > Scadenza 6 aprile 2018
- Operazioni I trimestre 2018 > Scadenza 31 maggio 2018
- Operazioni I trimestre 2018 > Scadenza 1 ottobre 2018
- Operazioni III trimestre 2018 > Scadenza 30 novembre 2018
- Operazioni IV trimestre 2018 > Scadenza 28 aprile 2019
Opzione facoltativa invio semestrale:
- Operazioni I semestre 2018 > Scadenza primo ottobre 2018
- Operazioni II semestre 2018 > Scadenza 28 febbraio 2019
Spesometro 2018: cosa cambia con il Decreto Dignità
Lo spesometro relativo al terzo trimestre del 2018 dovrà essere trasmesso entro la scadenza del 28 febbraio 2019 (precedente fissata nel 30 novembre). Nel caso abbiate presentato opzione per la trasmissione telematica con cadenza semestrale invece i termini di scadenza entro cui inviare i flussi di dati sarebbero per il primo e secondo semestre, rispettivamente e il 28 febbraio dell’anno successivo.
Relativamente allo spesometro 2018 avremo quindi che le scadenze naturali per i contribuenti trimestrali saranno:
- I semestre: 31 maggio 2018;
- II semestre: 30 settembre (1° ottobre per il 2018 perché il 30 è domenica);
- III e IV trimestre: 28 febbraio 2019;
Trasmissione semestrale
- I Semestre: 1° ottobre 2018;
- II semestre: 28 febbraio 2019.
Vi ricordo che il Decreto dignità è stato solo firmato dal presidente della Repubblica per cui deve attender e la conclusione dell’Iter approvativo prima di entrare ufficialmente in vigore ed essere operativo. Vi invito quindi a leggere l’articolo dedicato al Decreto Dignità 2018 per verificarne l’entrata n vigore. In caso contrario restano ferme le scadenze esistenti che trovate nell’articolo dedicato alle scadenze dello spesometro.
Decreto proroghe esterometro spesometro liquidazioni periodiche 2019
Decreto proroga Esterometro Spesometro Liquidazioni periodiche
Spesometro trimestrale 2017: cosa cambia
Lo spesometro trimestrale consiste nell’invio periodico dei dati relativi alle operazioni Iva effettuate nel corso del trimestre precedente secondo le specifiche tecniche allegate nel seguito ed entro le scadenza da non confondersi con la trasmissione opzionale dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute.
Per le operazioni relative all’anno di imposta 2016 resta invariata la scadenza del 10 aprile 2017 nonché le specifiche tecniche. Queste ultime varieranno solo dal flusso relativo all’anno di imposta 2017. Le Specifiche tecniche per la trasmissione dei fati relativo alle fatture emesse e ricevute (spesometro 2017) Provvedimento 182070
Preparatevi a recepire le nuove specifiche tecniche dello spesometro sulle operazioni relative al periodo di imposta 2017 che trovate nel provvedimento . Vi ricordo che nei provvedimenti non troverete scritto spesometro ma dovrete fare riferimento all’articolo 21 del DL 78 del 2010 che invece di spesometro parla di “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute“.
In estrema sostanza si passa dalla comunicazione di dati una volta l’anno a quattro invii trimestrali.
Attenzione al quarto trimestre che vede l’adempimento slittare a fine febbraio non fine gennaio come potrebbe essere facile intuire.
Per il 2017 il decreto milleproroghe ha prevista due invii semestrale per venire incontro alle richieste di tutti compresi noi dottori commercialisti per cui con riferimento solo al primo anno di applicazione che riguarda la trasmissione dei dati relativi all’anno di imposta 2016 da inviare nel 2017 le scadenza saranno due:
- Dati relativi al primo semestre 2016 entro 18 settembre 2017 che cade di domenica per cui slitta al giorno dopo;
- Dati relativi al secondo semestre 2016 entro il 28 febbraio 2018 (attenzione perchè in quel periodo vi sono diverse scadenze importanti che si stanno accavallando per cui pianificate l’effort interno). Proroga al 6 aprile 2018 per i dati del II Semestre 2017
Dal 2018 e quindi per trasmettere i dati relativi al 2017 la periodicità torna ordinaria per cui si avrà finalmente (si fa per dire ovviamente perchè ci fanno lavorare il quadruplo) spesometro trimestrale per la gioia di tutti che avrà le seguenti scadenze:
- I Trimestre entro il 31 maggio 2018 (facoltativa)
- II trimestre 2018 entro il 16 settembre 2018 (Prorogata al 28 settembre 2017 e poi al 5 ottobre relativamente ai dati del 2017)
- III trimestre 2018 entro il 30 novembre 2018; (facoltativa)
- IV trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019
La Manovra di bilancio ha ridefinito lo spesometro rendendolo semestrale per cui restano ferme solo le scadenze relative al primo e secondo semestre 2018.
Nel seguito il link all’articolo alle altre piccole modifiche introdotte dalla Manovra di bilancio 2018 per lo spesomtro partire dal periodo di imposta 2018.
Proroga Spesometro
(articolo dedicato dove saranno riportate tutte le proroghe)
Chiarimenti tra obbligo e opzione facoltativa
Dal 2017 lo spesometro annuale viene sostituito, sempre in onore della “semplificazione che non c’è”, da due nuovi adempimenti
- Spesometro Trimestrale obbligatorio: riguarda la trasmissione delle operazioni effettuate rilevanti ai fini Iva che in pratica quadruplica l’adempimento che prima portava il nome di spesometro annuale, divenendo trimestrale. A questo si aggiunge anche la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva come previsto dal successivo articolo 21 Bis del 78 2010.
- Trasmissione dati delle fatture emesse e ricevute opzionale: a questo aggiunge un altro adempimento opzionale che consiste nell’invio dei dati relativi alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/15
I soggetti che si avvalgono della trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dovranno considerare come già soddisfatto l’adempimento opzionale fatture emesse e ricevute opzionale e nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.
Le specifiche tecniche sono le stesse ma nel caso della trasmissione telematica di tutti i dati da inserire saranno maggiori e riguardano per esempio anche la deducibilità e le detraibilità delle voci.
Armatevi quindi di pazienza perché l’abrogazione degli studi di settore tanto reclamizzata in realtà ha come contro altare, secondo me, proprio l’introduzione dei maggiori adempimenti periodici trimestrali. Anche se la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è opzionale diciamo che quasi sembrerebbe strano a questo punto non inviarli visto che il tracciato del file è molto simile ed i data base dove pescherà anche, ossia i sistemi contabili aziendali; per cui c’è da chiedersi quanto questa sia concretamente classificabile come un’opzione. Viene quasi il dubbio che chi non li invia diviene il primo sospettato.
La ratio normativa è sempre quella della lotta contro l’evasione e ci mettono anche la semplificazione anche se a me la sensazione è sempre che vi siano più adempimenti di prima, sbaglierò ma anni fa ce ne erano molti di meno. Introducono adempimenti quando basterebbe eliminare solo la banconota da 500 euro e il nero crollerebbe. Vabbè facciamo finta che crediamo che questi adempimenti siano una rivoluzione nella lotta all’evasione.
Soggetti esonerati dalla trasmissione
Esclusi i contribuenti forfettari minimi: per quello che concerne i contribuenti minimi vi anticipo che non dovranno compilarlo così come lo era per il precedente adempimento. Stiamo parlando sia di quelli che avevano accesso al regime fiscale di vantaggio previsto ex articolo 27 e ss del DL 98 del 2011 sia per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario dei minimi di cui alla legge 190 del 2014 in quanto esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunta per espressa previsione normativa.
La circolare n. 1 del 2017 dell’agenzia delle entrate che trovate in calce all’articolo ha confermato anche che la trasmissione dei dati deve essere effettuata dagli enti associativi che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991 per cui anche le associazioni sportive dilettantistiche e le società di capitali senza scopo di lucro limitatamente alle fatture emesse perchè quelle sugli acquisti non devono essere indicate nei registri contabili Iva.
Esclusi i produttori agricoli che operano in zone montane: lono esonerati anche i soggetti che hanno posto in essere solo operazioni esenti Iva o anche i produttori agricoli così definiti dall’articolo 34 comma 6 del DPR 633 del 1972 come anche i produttori di giochi ed intrattenimenti ex articolo 74 comma 6 come anche gli enti non commerciali e anche le società non residenti fiscalmente in italia e prive di una identificazione Iva nel territorio della repubblica Italiana.
Adempimenti abrogati
I tempi quindi a conti fatti si riducono ma in cambio abbiamo alcune importanti novità tra cui l’abrogazione dei seguenti adempimenti dal primo gennaio 2017:
- non si dovranno più presentare gli elenchi intrastat sia per l’acquisto di beni e le prestazioni erogate sia per quelli ricevuti, ossia stiamo parlando del modello Modello INTRA-2
- comunicazione delle operazioni verso paesi black list (quella però inserita nell’articolo 1 del Decreto Legge 40 del 2010)
- Sono anche abolite le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73.
Modifiche nell’invio della comunicazione
Potrebbero esserci delle modifiche nei tracciati record o nelle specifiche tecniche del nuovo spesometro in quanto a conti fatti varia solo la periodicità e non la composizione delle operazioni in esso contenute o maggiori informazioni richieste rispetto a prima per cui si dovranno attendere novità da parte dell’agenzia delle entrate nella speranza che non ci facciano sapere all’ultimo eventuali variazioni in quanto orami sapranno che, trattandosi di flussi di informazioni consistenti che interessano gli uffici dei sistemi informativi o software house, anche piccole variazioni possono necessitare di lavorazioni che richiedono tempo.
Quali operazioni inviare
Potete fare riferimento ai precedenti articoli dedicati all’argomento che, lo ricordo, oggi prevede il nome di comunicazione unica polivalente anche se nella prassi si suole chiamarlo ancora spesometro.
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE | CODIFICA |
Escluse | N1 – escluse ex articolo 15 |
Non soggette | N2 – non soggette |
Non imponibili | N3 – non imponibile |
Esenti | N4 – esente |
Soggette al regime del margine | N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura |
Soggette a inversione contabile/reverse charge | N6 – inversione contabile (reverse charge) |
Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva |
N7 – Iva assolta in altro Stato Ue |
Per fare alcuni esempi potremmo avere le seguenti operazioni da indicare:
- Operazioni escluse IVA: Acquisti o vendite di beni e servizi esclusi dall’Iva ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972
- Operazioni non soggette ad Iva: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta – ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2 – non soggette“.
- Operazioni non imponibili: carenti del requisiti della territorialità come ad esempio le esportazione di beni intra-UE
- Operazioni esenti Iva: come per esempio acquisto polizza assicurativa o prestazione sanitaria.
- Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura riguardante beni usati e disciplinata dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti)
Dati da inserire
L’adempimento come sapete consiste nella trasmissione secondo le relative specifiche tecniche del flusso delle fatture emesse e ricevute nel periodi di riferimento a cui si aggiungono le liquidazioni periodiche IVA. In pratica quella che prima era una facoltà per beneficiare dell’esenzione da accertamenti fiscali oggi diviene un obbligo a cui non credo che corrisponda più il regime favorevole sugli accertamento fiscali.
Al momento per quello che concerne le fattispecie di chiarimenti potrete fare riferimento ai documenti di prassi emessi dall’agenzia delle entrate e alle risposte detieni numerosi commenti che avete posto.
A livello di tracciato riportato nelle specifiche tecniche per le operazioni dove non è obbligatorio riportare il valore dell’IVA, il campo denominato “ImponibileImporto” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).
Nuovi campi deducibilità Iva e detraibilità Iva se farete opzione per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e riavute
Nelle specifiche tecniche dello pedometro potrà essere fornito il campo relativo alla percentuale di detraibilità se avete un pro rata di detraibilità diverso dal 100% o, in alternativa, la deducibilità del costo riportato in fattura perchè come ormai sono certo sapete visto che lo ripeto da anni, l’Iva che resta indetraibile diviene un costo deducibile ai fini Ires, Irap o Irpef. L’indicazione della deducibilità e detrazione Iva è facoltativa e nel seguito diamo la definizione riportata dall’agenzia delle entrate che potrebbe sempre servirvi:
- Detraibile: valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.
- Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall’Iva.
Specifiche tecniche nuovo spesometro
Le specifiche tecniche del nuovo spesometro dovranno essere pubblicate con apposito provvedimento che troverete qui e nelle quali speriamo non vi siano novità nei tracciati o nelle informazioni da inserire in quanto come sempre modificare le impostazioni dei criteri strattoni da sistemi informatici anche complessi spesso prende tempo e porta ad errori nelle prime fasi di applicazione come fu, del resto, lo stesso spesometro. Come premesso il contenuto non varia rispetto a prima per cui dovrete inserire o munirvi dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti, tipologia dell’operazione effettuata, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’IVA applicata calcolata.
Nuove Specifiche tecniche Spesometro dal secondo Semestre 2017
Nel seguito le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dello spesometro valide a partire dai flussi contenenti il dettaglio delle operazioni Iva attive e passive dal primo luglio 2017 e valide anche per gli invii successivi a questo.
Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – pdf
Dati fattura – xsd
Elenco dei controlli effettuati sul file dati fattura – pdf – Documento aggiornato il 13 febbraio 2018 come specificato nel file Variazioni alle specifiche tecniche fatture e corrispettivi – pdf
Formato XML dati fattura – xlsx – Documento aggiornato il 7 febbraio 2018 come specificato nel file Variazioni alle specifiche tecniche fatture e corrispettivi – pdf
Modalità di consultazione dei dati – pdf
Modalità di trasmissione dati – pdf
Specifiche tecniche notifiche di esito (v.1.1) – pdf
Dati fattura messaggi xsd
Accreditamento e richiesta codici destinatario – pdf
Provvedimento del 5 febbraio 2018 – pdf – Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Pubblicato il 05/02/2018)
Specifiche tecniche Spesometro Trimestrale 2017
Queste sono quelle relative agli invii precedenti al secondo semestre 2017
Provvedimento 182070
011_Com.st.+Provvedimento+definitivo+dati+fattura+05.02.18
Copia di Formato+XMLdati_fattura
Elenco+Controlli+XML+dati PROVVEDIMENTO+N_29190+DEL+05-02-2018
SpecTecRegoleCompilazioneDATIFATTURA+v1.2
Con lo spesometro anche le liquidazioni Iva
Novità assoluta invece riguarda i dati relativi alle liquidazioni Iva periodiche sia nel caso siate contribuenti mensili sia trimestrali anche se la comunicazione sarà trimestrale e sia che siate a credito sia che siate a debito eccetto chi ne era già espressamente escluso prima.
Il contenuto delle liquidazioni ancora non è state definito anche se dopo aver dato i dati con lo spesometro non vedo cos’altro dovremmo dargli in più dal momento che ormai avranno tutto. Sulle modalità di invio o delle specifiche tecniche ancora non so dirvi nulla ma troverete le novità nell’articolo dedicato alle liquidazioni Iva periodiche mensili o trimestrali. Nel caso di contabilità separata la trasmissione sarà comunque unica.
Sanzioni in caso di omessa, ritardata, parziale comunicazione dei dati dello spesometro trimestrale
Nei casi di omessa, ritardata, incompleta o errata trasmissione dei dati dello spesometro trimestrale la sanzione prevista è di 2 euro per ciascuna fattura comunicata sbagliata o in ritardo fino ad un massimo di mille euro per cui possiamo dire che sono piuttosto contenute. Inoltre è prevista anche la riduzione della metà se sarà effettuato l’invio entro i successivi 15 giorni dalla scadenza naturale.
Verifiche da parte dell’agenzia delle entrate
Sembrerebbe che eventuali incongruenze tra dati dichiarati e versati generanno in automatico richieste di definizione da parte dell’agenzia delle entratele mediante invio di comunicazioni bonarie telematiche con invito a definire eventuali incoerenze e forse questo potrebbe determinare qualche effetto tra chi vorrebbe ravvedersi autonomamente e chi so vedrà prima inviare tale comunicazione. C’è il rischio infatti che se mi vedo arrivare la comunicazione prima del tempo potrei no beneficiare per esempio del ravvedimento sprint con aliquota sanzionatoria che parte dallo 0,2%.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore è il 24 ottobre 2016 e per la sua operatività si avrà solo se entro 60 giorni sarà convertito in Legge.
Adempimenti correlati
Accanto allo spesometro o elenco licenzi e fornitore trovate anche la Nuova comunicazione trimestrale liquidazioni periodiche Iva.
Esterometro dal 2019 solo per le operazioni con l’estero
Riferimenti normativi
Spesometro Trimestrale ex Articolo 21 del 78 del 2010
http://dev.tasse-fisco.com/societa/problemi-software-controllo-dati-fatture-spesometro/37495/
http://dev.tasse-fisco.com/societa/errori-correzioni-spesometro-come-evitare-sanzioni/37510/
Ce l’hanno fatta e anche io non trovo il modulo. Bisogna creare due file almeno così mi sembra di capire dalle specifiche tecniche.
Finalmente hanno messo fuori i tracciati.
Ma per chi li costruisce come fa poi a validarli?
Sull’applicazione Desktop telematico mi sembra non ci sia il modulo.
Sul sito per validare la fattura della PA sembra “quasi” andare, ma anche se metto il nome corretto mi dice che non lo è…. ITPartitaIVA_DF_00001.xml
Altra domandina bisogna creare un file quindi per le fatture di vendita, e un file per le fatture di acquisto?
Grazie
Dobbiamo attendere purtroppo ormai sta diventando i moda creare nuovi adempimenti e rilasciare le specifiche tecniche con molto ritardo. Non parlo di ritardo secondo norme ma secondo il buon senso che tenga conto delle esigenze di chi deve poi coordinare una funzione sistemi informativi per metterla in pratica, o anche una società di soluzioni software che le deve recepire nelle release dei propri prodotti, e anche pe ri poveri cristiani che amerebbero poter pianificare meglio il prossimo anno fiscale senza inseguire come al solito l’adempimento.
Si sa qualcosa sui tracciati record? Sul sito dell’Agenzia delle Entrate non c’è ancora traccia delle specifiche tecniche o, quanto meno, io non le ho trovate.