La Manovra Finanziaria 2020 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a partire dalla prima scadenza del 2 marzo 2020 aggiungendo un altro importante tassello dopo l’introduzione della fattura elettronica (così gli sembra). Quali sono però le sanzioni in caso omissione o di errori nella trasmissione di un flusso che buona probabilità potrà contenere degli errori in quanto tratta di tante operazioni e fattispecie e tipologie di vendita che possono essere anche essere differenti.
L’obbligo di comunicazione dei corrispettivi telematici esiste in realtà già dal primo luglio 2019. Il problema è che gli errori di compilazione che si registrano nei file di trasmissione ci sono ed il periodo di moratoria si è concluso il 31 dicembre per cui dal primo gennaio 2020 scatteranno le sanzioni. Ricordarsi quindi che per i soggetti che hanno un volume d’affari superiore a 400 mila euro la trasmissione dei corrispettivi deve e avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione che coincide con l’incasso nella quasi totalità dei casi.
L’obbligo di memorizzazione e di trasmissione dei corrispettivi telematici abroga il registro dei corrispettivi previsto dall’articolo 24 del Dpr 633/1972.
Al di là dei contribuenti che possono godere di casi di esenzione dalla trasmissione telematica degli incassi, ed in cui vi anticipo, che non rientrano i contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei contribuenti minimi ex Decreto Legge 190 del 2014.
Nella pratica, come abbiamo avuto modo di leggere nella guida gratuita alla trasmissione telematica dei corrispettivi dove abbiamo fornito un’analisi sintetica del nuovo istituto si tratterà di munirci di uno specifico registratore telematico di cassa che, oltre a registrare i dati come una comune cassa, li elabora preparando un flussi in formato XML di dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ad ogni scadenza.
In alternativa è possibile procedere all’adeguamento della cassa elettronica che utilizzate attualmente richiedendo assistenza al fornitore che ve l’ha fornita che dovrebbe rilasciare uno sviluppo del software interno.
Cosa si rischi in caso di omessa comunicazioni
E’ utile sapere che in caso omessa comunicazione o comunicazione con dati incompleti o inesatti (perché avete per esempio dimenticato inavvertitamente di trasmettere qualche scontrino) viene disciplinata da apposito articolo e più precisamente dal D.lgs n.471/1997 articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2 che rispettivamente qui di seguito in allegato per una pronta consultazione
- Articolo 6 comma 3 – Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto- “Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”
- Articolo 12, comma 2 – Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto. “2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e’ disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e’ immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e’ disposta per un periodo da un mese a sei mesi.”
Nel seguito articoli completi:
Questa seconda previsione scatta solo per reati più gravi prendendo in considerazione l’importo oggetto di omissione. Partendo dai dati omessi sappiate che la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo omesso e con un minimo di 500 euro. Parliamo di Iva e di imposte dirette.
Ci sono poi i casi di comportamenti più gravi che portano alla vera e propria sospensione dall’esercizio dell’attività che ho riepilogato in altro articolo correlato proprio dedicato a questo. Del resto negli anni ’80 non battere lo scontrino era un classico mentre oggi è più una forma d’arte.
Sospensione attività per Mancata emissione scontrino
Cassa Guasta
Per i furbetti che hanno sempre la cassa guasta ricordate che ho dedicato un articolo apposito a queste casistiche per comprendere come comportarsi. In questa sede parliamo di sanzioni per cui sappiate che le sanzioni per le casse guaste vanno da una multa minima di 250 euro ad una massima di 2 mila euro sempre chè il malfunzionamento della cassa non sia stato segnalato all’Agenzia delle Entrate
Come rimediare agli errori: Il ravvedimento operoso
Per la regolarizzazione spontanea degli errori esiste il ravvedimento operoso che consente di abbattere notevolmente le sanzioni previste descritte sopra che vi applicherebbero laddove fosse accertati o oggetto di ispezione rispettivamente da parte dell’agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza. Nell’articolo che trovate nel seguito potete fare riferimento ai file di calcolo che troverete in allegato ai fini della quantificazione dell’omesso versamento Iva.
http://dev.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/ravvedimento-operoso-iva-ritenuta-acconto/20195/