Il nuovo spesometro 2013 relativo alle operazioni 2012 scade il 12 novembre per i contribuenti mensili e il 21 novembre per quelli trimestrali, dopo il provvedimento del 2 agosto 2013 e qui vediamo come si compila, quali sono le operazioni da inserire e quali escludere alla luce delle novità introdotte dal DL semplificazioni 2013.
Proroga dello spesometro 2013
Vi invito a leggere prima di tutto l’articolo dedicato alla proroga dello spesometro 2013, in cui troverete che la scadenza slitta salvo altre interpretazioni al 31 gennaio 2014.
Quali sono i soggetti obbligati alla compilazione del nuovo spesometro 2013
Sono tutti i titolari di partita IVA residenti fiscalmente in Italia (anche quelli che, seppur esteri, si sono identificati qui in Italia o hanno la stabile organizzazione nel nostro paese). Sono compresi anche i professionisti purchè non aderiscano al regime dei minimi (vedi la nostra GUIDA PDF), causa questa che ne determina l’esclusione dall’obbligo.
Chi deve effettuare la compilazione dello spoesometro o elenco clienti fornitori
Sono obbligati alla nuova comunicazione semplificata spesometro o, come anche viene chiamato, nuovo elenco clienti e fornitori, tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi da e verso operatori nazionali ed internazionali, rilevanti ai fini IVA e che sono soggette ad obbligo di fatturazione e coloro che pongono in essere operazioni non soggette a tale obbligo di importo non inferiore ai 3600 euro iva inclusa. Nel caso l’emissione della fattura sia opzionale o a richiesta del cliente l’obbligo scatta qualora la fattura sia emessa.
Esclusioni o esenzioni dallo spesometro: chi e cosa non va trasmesso
Esistono due tipologie di esclusioni che fanno rifeferimento alla tipologia di operazioni o allo status del soggetto. Per quello che concerne lo status del soggetto o ambito soggettivo di applicazione come si dice da queste parti sono esclusi coloro che hanno aderito al regime dei nuovi minimi oltrechè lo Stato, le Regioni e e Provincie ed i Comuni seppur limitatamente alle operazioni di carattere istituzionali per cui va da sè che in linea di teorica l’adempimento scatta comunque per quelle derivanta dall’aver posto in essere attività di natura commerciale.
Inoltre sono escluse le comunicazioni che dovrebbero essere inviate dallo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico che sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi. 1.2 Il punto 2.2 del nuovo provvedimento del 2 agosto 2013 è soppresso.
Rispetto invece alla tipologia di operazioni esenti dallo spesometro 2013 abbiamo visto che non dovranno essere comunicate le operazioni che sono già state oggetto di comunicazione all’anagarafe tributaria (come per esempio per le compagnie di assicurazioni i dati sui premi, contratti e sinistri oppure per le banche l’elenco di mutuatari) o nel modello Intrastat, per cui le operazioni intracomunitarie per interderci oppure quelle che sono già state oggetto di comunicazione nella black list.
Operazioni escluse dalla comunicazioni dello spesometro
Non si dovranno indicare nell’elenco delle comunicazioni sopra soglia le importazioni di beni e le esportazioni di beni, le cessioni con trasporto e spedizione fuori della comunità europea sotto le condizioni definite nell’articolo 8, comma 1 e 2 del DPR 633 o testo unico Iva, così come le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti black list (perché sarebbe stata una duplicazione di oneri) come quelle che sono state comunicate nel flusso relativo all’anagrafe tributaria e anche le operazioni escluse dall’ambito di emissione della fattura ed effettuate fino al 30 aprile 2011. Come si può constatare non sono state escluse quelle che già rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intrastat. Tuttavia, anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24 del 2011 restano incluse anche le operazioni soggette al reverse charge (usati, operazioni intracomunitarie o cessione di rottami, ecc) o quelle operazioni soggette al regime del margine come nel caso dei beni usati. Per i contratti di appalto o che prevedono un unico contratto con più corrispettivi si farà riferimento ai corrispettivi previsti per tutto l’anno solare. Forse è questa la fattispecie che può indurre in errore e che necessita di un principio a cui appellarsi per farne derivare la ricomprensione nell’obbligo, o viceversa l’esclusione. Fare riferimento alla presenza di un contratto è sicuramente buona norma per capire se i corrispettivi sono riferiti allo stesso soggetto ed in virtù della medesima prestazione e verificare così di conseguenza se superano il limite degli importi annui avendo cura di privilegiare un criterio di imputazione per competenza per l’individuazione delle operazioni da segnalare. Rientrano nell’ambito delle operazioni oggetto di comunicazioni anche quelle soggette al regime del reverse charge o soggette al regime del margine come per esempio la vendita di beni usati con determinate particolarità.
Quali dati devono essere indicati nello spesometro
Per ciascuna operazione si dovrà indicare:
- l’anno di riferimento dell’operazione
- la partita iva
- il codice fiscale della controparte
- la sede legale
- la ragione sociale o la denominazione
- la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica.
Nel caso di soggetti residenti sarà sufficiente avere solo il codice fiscale del soggetto persone fisica non titolare di partita Iva mentre se i soggetti non sono considerati fiscalmente residenti in Italia allora sarà necessario richiedere una serie aggiuntiva di dettagli come il domicilio fiscale in Italia, lo stato di residenza, oltre al valore e all’ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente, esclusa. Con il Decreto semplificazioni 2013 del Governo Letta rispetto alle modalità di selezione delle operazioni si dovranno comunicare tutte le operazioni soggette ad obbligo di fatturazione per ciasunc cliente e fornitore indipendentemente dall’importo mentre per quelle non soggette ad obbligo di fatturazione solo quelle di importo superiore ai 3.600 euro iva inclusa. Per coloro che utilizzano la modalità della fattura riepilogativa sarà sufficiente la sola indicazione del numero di documento riepilogativo, la somma dell’imponibile e dell’Iva.
Altra semplificazione consiste nel fatto che le operazioni potranno essere inviate utilizzando il saldo attivo e passivo con il singolo cliente o fornitore, semplificando in tal modo il lavoro dei sistemisti che dovranno inserire criteri di selezione complessi nei sistemi di contabilità, eccetto però il caso di operazioni di acquisto provenienti dalla repubblica di san marino e gli acquisti e le cessioni da o verso produttori agricoli e gli acquisti di beni e servizi legati al turismo da parte di persone fisiche extra UE.
Fattispecie particolari : nel caso di professionisti o titolari di partita Iva che non conoscono effettivamente quale sarà la fatturazione nel corso dell’anno non essendo vincolata ad alcun contratto (mi viene in mente un avvocato che segue delle cause per un cliente se di importi unitari sotto soglia non rintraccio un obbligo da una interpretazione letterale della norma) dovranno prendere in considerazione gli importi fatturati (comprensivi di aventuali anticipi) se fatturati a prestazioni singole ed autonome; laddove invece vi sia per esempio un contratto di consulenza legale o tributaria, ossia un vero e proprio incarico professionale ma anche di qualsiasi alta natura che prevede la corresponsione di un onorario fisso indipendentemente dal risultato raggiunto ma solo come assistenza annua e che al termine dell’anno sia stata fatturata o corrisposto solo una parte di importo inferiore ai 3.000 euro questo non significa che saremo esclusi dall’obbligo in quanto il diritto di credito nasce con la stipula del contrratto e pertanto si avrà la certezza di quella transazione indipendentemnte dalla futura solvibilità delle parte e dal movimento di cassa. Sarebbe auspicabile un punto di vista anche dall’aagenzia delle entrate sull’argomento. Tutto questo oggi va riconsiderato alla luce della nuove ocnsiderazioni fatte sopra. Inoltre nell’ambito delle spese da ricomprendere nel dato e nel numero da indicare nelle comunicazioni dobbiamo fare riferimento all’imponibile Iva.
Semplificazioni per alcuni soggetti Per le agenzie di viaggio che effettuano acquisti di beni e servizi turisitici per importi superiori a mille euro.
Come si effettua la comunicazione dei dati relativi allo Spesometro o operazioni sopra soglia Si dovrà utilizzare il canale telematico Entratel o fisco online (al pari delle altre comunicazioni come Intrastat, comunicazione operazioni con paesi black list, anagrafe tributaria) e con il software dell’agenzia delle entrate che recepirà annualmente il flusso delle informazioni. Vi sarà da attendersi pertanto tutta una serie di modifiche non solo sul modello che troverete allegato al file qui sotto ma anche nel software relativo al software dello spesometro .
Resta da chiarire se questa tipologia di operazioni sono da ricomprendere nell’adempimento dal momento che con le nuove direttive impartite nel provvedimento del 2 agosto 2013 da parte dell’agenzia delle entrate rispetto alla selezione delle operazioni queste siano da inserire. Il criterio ritengo sia sempre quello dell’obbligo della fatturazione. Faccio quindi riferimento alle operazioni imponibili o anche quelle non imponibili, le cessioni all’esportazioni e le assimilate i servizi internazionali e anche quelle esenti, dirette a consumatori finali, lavoratori professionisti, società, ecc. Non rientrerebbero invece quelle operazioni che difettano di uno dei requisiti oggettivo soggettivo o territoriale ai fini dell’IVA ossia quelle che chiamiamo operazioni fuori campo iva. Risultano escluse anche i passaggi interni di beni e servizi tra aziende facenti parti dello stesso Gruppo, ossia tra società controllate e collegate ex art. 2359 del codice civile già comprese in altre comunicazioni precedentemente inviate. Fuori dall’adempimento anche i soggetti lavoratori autonomi e professionisti che hanno aderito al regime dei minimi come anche confermato nel provvedimento del 2 agosto 2013
PS: il nome spesometro è stato coniato dal sole24ore che devo dire è stato simpatico per via della similitudine con il redditometro… peccato che tali strumenti non lo siano per niente per via dei costi amministrativi che implicano! Aggiornamento Settembre 2011: Ulteriori novità rigurdano le nuove specifiche tecniche introdotte con il medesimo provvedimento di proroga dello spesometro (conuslta il Provvedimento N.133642/2011 Proroga Spesometro) che in estrema sintesi aggiungono le informazioni relative alle modalità di pagamento se frazionato, non frazionato o periodico.
Aggiornamento Febbraio 2012: dalla bozza del Dl semplificazione sembrerebbe confermata l’abrogazione dello spesometro che lascerebbe il posto al più anziano elenco lineti e fornitori. In effetti sulla bozza si legge che “l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto”.
Aggiornamento Marzo 2012: Per le operazioni riguardanti i dati 2011 sono ferme le vecchie disposizioni valide anche per il flusso 2010 per intenderci e questo, anch se non ufficialmente chiarito dagli organi non si sa per quale motivo sarebbe confermato da alcune indiscrezioni nonchè dal tentativo di inviare il nuovo flusso secondo il nuovo dettame che ha incontrato lo scarto da parte di entratel. In tal senso potete inviare il flusso 2011 con le regole del flusso 2010 stando attenti a considerare le due novità sul flusso 2011 che erano il limite che scendeva da 25 mila a 3 mila euro e le operazioni non soggette a fatturazione che andavano comunicate solo a partire dal primo luglio. V’è da chiedersi sinceramente se talvolta per cercare di fare le cose semplici non le complichino ancora di più.
Aggiornamento 6 Aprile 2012: tralasciando ogni commento per il ritardo con cui l’agenzia delle entrate dissipa alcuni dubbi applicativi sull’utilizzo dello spesometro, esce il nuovo comunicato stampa esattamente mentre sto per spegnere il PC ed andare in vacanza con la mente per quelle 24 ore ogni 6 mesi che ci volgiono diciamolo ed invece ecco il comunicato che non ti apsetti perchè sono giorni che ti scrivono mentre il flusso non parte, le fornitre preentano errori o sono scartate e non capisci. Con questo comunicato l’Ade chiarisce che il tracciato record da utilizzare per l’invio dello spesometro con il flusso relativo al 2011 è quello in pratica già presente prima solo che si afferma (senza indicare però la data da cui è stato modificato) il software di trasmissione consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita recependo. Nella pratica però sono le stesse specifiche tecniche spesometro del 16 settembre 2011.
Aggiornamento Aprile 2013: Per le comunicazioni la cui scadenza è del 30 aprile 2013 si attende il provvedimento direttoriale a giorni che prorogherà questa naturale a scadenza a data da definirsi che ci si aspetta sia per fine ottobre. Scarica il provvedimento del 2 agosto 2013 Spesometro 2013_Comunicazione_operazioni_Iva_Totale
Articoli di approfondimento:
Domande e risposte Spesometro
Modelli da Scaricare
Operazioni Escluse dallo Spesometro 2011
PROROGA DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI 2012 L’adempimento rispetto alla scadenza naturale slitta al 12 novembre 2013 per i contribuenti mensili Iva mentre per i contribuenti trimestrali slitta al 21 Novembre. Con il provvedimento del 2 agosto 2013. Dal prossimo anno ossia per le operazioni relative all’anno di imposta 2013 la scadenza invece sarà rispettivamente fissata il 10 aprile ed il 20 aprile. Vi invito a leggere senza partire prevenuti cosa capite da questo comunicato stampa: Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 – Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 – previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri – hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Due intepretazioni sullo stesso comunicato La prima di coloro che dicono che è prorogato e basta al 31 gennaio 2014. La seconda tesi di coloro che sostengono che comunque entro il 12 novembre si ha l’obbligo alla trasmissione di un file formalmente valido ma che potrà essere poi variato o annullato entro il 31 gennaio 2014 senza applicazione di sanzioni. Questa seconda tesi nasce dal fatto che non si parla espclitamente di proroga della scadenza ma solo di apertura del canale entratel. Non potevano scrivere a chiare lettere proroga della scadenza dello spesometro? Sarebbe stato meglio.
Nuovo Decreto sviluppo 2011: nella bozza di Decreto presentato dal Consiglio dei Ministri e ora approvato dal presidente della Repubblica presente anche la condizione esimente che esonerebbe e terrebbe fuori i pagamenti effettuati con carte di credito, post pay, bancomat e carte prepagate come quelle di poste italiane (forse anche Paypal).
Infine potete scaricare e leggere il provvedimento che spiega dettagliatamente le specifiche tecniche aggiornate: Comunicazione operazioni IVA Totale
Vorrei sapere,per cortesia, se le operazioni non soggette iva ai sensi dell’art.lo 74 ter DPR 633 del 26/10/72, debbono essere dichiarate oppure no? Grazie
Buongiorno,
ma per quanto riguarda le AUTOFATTURE ESTERE (reverse charge) che normalmente registro per le prestazioni di servizio effettuate da soggetti giuridici non residenti, come devo indicarle nello spesometro tenendo conto che viene staccato un protocollo Iva Acquisti e un protocollo Iva Vendite.
La contabilità clienti deve compilare la parte relativa alla autofattura oppure solo io della contabilità fornitori?
inoltre indicando i dati della Invoice per la quale emetto la autofattura quale quadro devo barrare?
FR fatture ricevute e basta oppure anche il quadro SE (acq servizi da non residenti)
grazie
ho fatture emesse a privati all’interno della UE (quindi senza codici fiscali)
posso inviare senza Codici???
grazie
Impossibile? qual’è la sua difficoltà nel reperirle?
salve, ho nel 2013 alcune ricevute fiscali emesse a privati per importi superiori a € 3.600 ( mi è impossibile reperire i dati codice fiscale)
come posso comportarmi?
nello spesometro 2013 vanno comunicate tutte le fatture oppure quelle che superano i 3600?
Buongiorno,
Per chi ha la contabilità per cassa suggerite, per non incorrere in sanzioni, di comprendere nella comunicazione tutte le fatture emesse anche se non incassate. Il dubbio: per logica quindi non dobbiamo considerare le fatture emesse nell’anno precedente ma incassate nell’anno oggetto di comunicazione? E poi, le fatture emesse nell’anno di competenza e non incassate le possiamo comunicare in forma aggregata con quelle incassate?
Se sfoglia le specifiche tecniche vedrà che in corrispondenza della cella la compilazione del campo è obbligatoria (la mancanza ne determina lo scarto in entratel) oppure no.
In caso di una azienda che fatturi ad altre aziende titolari di partita iva, è sempre necessario compilare il campo codice fiscale o basta la partita iva?
Grazie per la risposta
nella comunicazione in forma aggregata bisogna comunicare il totale(imponibile e iva )di tutte le fatture di un fornitore anche se sono inferiori ai 3600 euri? esempio per il 2012 dal fornitore Tizio ho fatturato 1500 euri di imponibile e 300 euri di iva devo comunicarlo?
ho un acquisto da fornitore con rappresentante legale in italia per il quale emetto autofattura va inserita nello spesometro?
Dipende se la fattura mensile (come immagino) sia riferita allo stesso contratto. In caso affermativo le somma.
FATTURO MENSILMENTE CIRCA € 1800,00 ALLO STESSO CLIENTE , DEVO SOMMARE TUTTE LE FATTURE.? O NON SUPERANDO L’IMPORTO DI € 3600,00 NON NE DEVO INDIC ARE ALCUNA.
Purtroppo non ci sono chiarimenti specifici perchè l’iva per cassa è una possibilità piuttosto recente però mi scusi tagli la testa al toro e comunichi cmq le operazioni e per l’identificazione attui un comportamento cautelativo teso a ricomprenderle il più possibile. Se implementare questo le costa più della sanzioni che se non erro sono di 25oo euro per l’omessa presentazione allora si faccia una domanda.
Possibile mai che nessuno, dico NESSUNO a partire dalla Agenzia delle Entrate, dia una qualche spiegazione di come i contribuenti che applicano iva di cassa debbano comportarsi a livello dello spesometro 2013 !