Lo scudo fiscale introdotto dal Dl 78/2009 (articolo 13-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009, per rimpatriare e/o regolarizzare denaro e altre attività finanziarie e capitali, titoli e qualsiasi strumento finanziario, immobili, gli investimenti di capitale finanziario somme di denaro e altre attività finanziarie, investimenti esteri come, ad esempio, immobili e fabbricati, oggetti preziosi, yacht, opere d’arte, detenute in Stati Ue o aderenti allo See detenuti all’estero può presentare la dichiarazione
Le opzioni che si possono esercitare sono due:
- RIMPATRIO: denaro e altre attività finanziarie e capitali, titoli e qualsiasi strumento finanziario detenute all’estero in qualsiasi Paese europeo o extraeuropeo per le quali si chiede il trasferimento in Italia.
- REGOLARIZZAZIONE: somme di denaro e altre attività finanziarie, investimenti esteri come, ad esempio, immobili e fabbricati, oggetti preziosi, yacht, opere d’arte, detenute in Stati Ue o aderenti allo See (Spazio economico europeo) con i quali vige uno scambio effettivo di informazioni di carattere fiscale. Si tratta di capitali e attività per i quali il contribuente non richiede il trasferimento nel nostro Paese.
Nel caso di immobili detenuti all’estero e mai dichiarati si parla naturalmente di regolarizzazione: a tal fine l’imposta da pagare è pari al 5% del valore dichiarato all’internoo dell’atto di acquisto e che dovrà comunque essere oggetto di perizia giurata. Si effettuerà pertanto la dichiarazione mediante quadro RV che resterà segreto così come la perizia.
In seguito l’immobile concorrerà al reddito seconod il suo valore (da capire le modalità se l’immobile all’estero non produce reddito). Vi sconsigliamo, nel caso di contratto di affitto registrato di non dichiarar ei proventi percepito in quanto i paesi europei garantiscono un adeguato scambio di infomrazioni tra i paesi e quindi è probabile che il maggior reddito non dichiarato sarebbe accertato (probabile).
QUANTO SI PAGA: Per lo scudo fiscale è prevista un’imposta straordinaria sostitutiva sui capitali detenuti o esportati all’estero prima del 31 dicembre 2008 pari al 5% del valore delle attività indicate nella dichiarazione di emersione che è uscita oggi insieme alle istruzioni che potete scaricare
Scudo fiscale modello e istruzioni
Le banche, intermediari finanziari quali banche sim sgr e altri istituti possono possono ricevere le dichiarazioni dal 15 settembre al 15 aprile e sottostarrano all’obbligo dlela privacy come la divisione tra capitali rimpatriato e attività residenti in italia.