Elenco Operazioni Spesometro 2021: Quali sono le operazioni per la comunicazione sopra soglia

Le operazioni soggette al nuovo spesometro dal 2021, che sostituisce la vecchia comunicazione polivalente, che dovranno essere oggetto di comunicazione per l’adempimento, sono quelle prima di tutto quelle imponibili in Italia. Per individuarle possiamo fare riferimento ai principali articoli riguardanti l’identificazione dell’imponibilità secondo il presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale dell’imposta che superano i limiti definiti dal legislatore fiscale, sia rese sia ricevute, e che hanno ad oggetto sia beni sia servizi.

Esterometro 2021: che funziona

La più importante novità consiste nell’abrogazione dello spesometro che, con l’avvento della fatturazione elettronica, lascerà il posto alla unica trasmissione delle operazioni con l’estero che prende per l’appunto il nome di esterometro.

Novità: nuovo spesometro 2021 e comunicazione liquidazioni Iva periodiche

Considerate che lo spesometro annuale va in panchina per lasciare spazio, sempre per la “semplificazione” a due nuovi adempimenti:

Vi anticipo che per le liquidazioni Iva saranno escluse quelle effettuate dai produttori agricoli situati nelle zone montane esentati dal versamento dell’IVA definiti dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972.

NUOVO SPESOMETRO 2021

Nel nuovo spesometro i soggetti obbligati sono quelli individuati dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2010 ad eccezione dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei minimi (sia quello vecchio del D.L. n. 98/2011 sia quello nuovo del D.L. 190/2014), nonché gli IAP situati nelle zone montante che svolgono attività agricola, come anche i soggetti che eserciteranno l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute con il sistema di interscambio dei dati ex art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015

Anche gli enti e le amministrazioni pubbliche sono esentate dall’obbligo.

Tali soggetti se aderiranno esercitando la relativa opzione avranno una serie di vantaggi derivanti dalla comunicazione periodica dei dati delle fatture di acquisto e vendita la cui importanza andrà valutata caso per caso. Personalmente non pur provando a metterli nero su bianco non intravedo dei vantaggi che mi fanno propendere subito per l’applicazione quanto già un incentivo ad automatizzare dei processi che nel caso di professionisti o società di prestazioni di servizi spesso non sono economicamente convenienti da mettere su per via dei costi dei sistemi informativi.

Per ciascuna operazione dovrete indicare sia il regime fiscale adottato (RF) sia la natura dell’operazione (N).

Le operazioni da indicare sono le stesse previste per lo spesometro in quanto non varia l’ambito oggettivo di applicazione previsto ma piuttosto le specifiche tecniche e le informazioni contenute oltre a quelle che avranno concorso  alla determinazione della liquidazione Iva, anche questa oggetto di specifica comunicazione come disciplinato dall’art. 21-bis e nel seguito riepilogate stante eventuali chiarimenti che ci si potrebbero attendere nei prossimi giorni.

Regime Fiscale

  1. RF01  Ordinario
  2. RF02  Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
  3. RF03  Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
  4. RF04  Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
  5. RF05  Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
  6. RF06  Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
  7. RF07  Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
  8. RF08  Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
  9. RF09  Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
  10. RF10  Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
  11. RF11  Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
  12. RF12  Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
  13. RF13  Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
  14. RF14  Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
  15. RF15  Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
  16. RF16  IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
  17. RF17  IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
  18. RF18  Altro
  19. RF19  Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
  1. TD07  fattura semplificata
  2. TD08  nota di credito semplificata

Natura operazioni

  1. N1  escluse ex art. 15
  2. N2  non soggette
  3. N3  non imponibili
  4. N4  esenti
  5. N5  regime del margine
  6. N6  inversione contabile (reverse charge)

<TipoDocumento> <TipoNatura>

IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed N7 elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art, 74-sexies DPR 633/72)

VECCHIO SPESOMETRO

Quali sono le operazioni che non devono essere comunicate nello spesometro

Le operazioni che da un punto di vista oggettivo non devono essere comunicate sono quelle che sono state comunicate nel modello intrastat, oppure nella comunicazione black list, oppure contenute nell’anagrafe tributaria, mutui, servizi di telefonia, quelle con carte di credito, di debito o prepagate emesse da istituti finanziari residenti in Italia e sempre che siano state eseguite nei confronti di persone fisiche, oppure quelle che non sono rilevanti ai fini Iva per difetto di uno dei requisiti se territoriale, soggettivo o oggettivo.

Quali sono le operazioni da includere nella comunicazione unica polivalente

Andranno comunicate le seguenti operazioni:

  • Operazioni imponibili con qualsiasi aliquota  dal 4%, 10%, 22%
  • Operazioni imponibili anche in regime di inversione contabile, reverse charge o integrazione della fattura come anche l’acquisto di servizi da prestatori residenti in UE.
  • Operazioni imponibili nel regime del margine avendo cura di indicare solo la quota imponibile
  • Vendite di prodotti interni nell’ambito di operazioni triangolari intracomunitarie
  • Operazioni non imponibili ai fini IVA come acquisti di beni da non residenti nel territorio della repubblica o dalla Repubblica di San Marino o del Vaticano
  • Operazioni esenti dall’imposta ex articolo 10 del DPR 633 del 1972 (operazioni assicurative o mediche per esempio)
  • Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa a meno che non si tratti di cessioni di campioni appositamente contrassegnati da una dicitura apposita (verifica art 13 del DPR 633 del 1972)

In sintesi pertanto avremo che NON DOVRANNO essere incluse (Vecchio spesometro):

Vi segnalo alcune tipologie di operazioni che sono escluse. L’elenco non è esaustivo perché rappresenta anche il contributo da parte di voi lettori con le vostre fattispecie contribuisce ad arricchire l’elenco. Pertanto nel seguito trovate che saranno da escludere.

  • le importazioni, le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 633/1972;
  • le operazioni intracomunitarie  perché già oggetto di indicazione nei modelli INTRASTAT inviati alle agenzie delle Dogane;
  • quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria come interessi su mutui, premi e contratti delle compagnie di assicurazioni ecc
  • le operazioni di importo pari o superiore a 3.660 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate
  • Operazioni fuori campo: fatture attive emesse nei confronti di committenti non residenti, relative a prestazioni di servizi – tutte le prestazioni di servizi tassate nel paese del committente.
  • Spese anticipate in nome e per conto in quanto sono escluse dalla base imponibile in base all’articolo 15 del DPR 633 del 1972
  • Somme dovute a titolo di penalità come gli interessi di mora
  • Vendita di valuta, operazioni finanziarie esenti, di valori bollati e similari, emissioni di prestiti obbligazionari
  • Cessioni di prodotti editoriali o diritti di autore

Spesometro post 2012: la comunicazione unica polivalente  (Vecchio spesometro)

Relativamente all’obbligo di comunicazione delle operazioni per la nuova comunicazione unica polivalente vi segnalo che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.660 per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.

Le regole per la comunicazione delle operazioni relative alle annualità precedenti al 2012 sono contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.

Il provvedimento del direttore del 2 agosto 2013 ha invece definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012. Il provvedimento, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ha anche stabilito che lo stesso modello:

  • può essere utilizzato, sempre a decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto possono del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro
  • va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione)
  • va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010).
    Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione. le operazioni con San Marino godono di un trattamento a parte per cui devono essere indicato in un modulo a parte della comunicazione unica polivalente.

Le operazioni da inserire in sintesi

In estrema sintesi dovrete indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia sia acquistate sia effettuate per le quali siete obbligati all’emissione della fattura indipendentemente dall’importo (vi ricordo che nelle precedente formulazioni c’erano questi limiti peraltro diversi tra acquisti e vendite che creavano parecchia confusione).

Inoltre dovremmo quelle operazioni, non già oggetto di precedente comunicazione in altri adempimento (per esempio intasato) per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura purché l’importo complessivamente considerato deliberazione (e non del fornitore!) sia superiore a 3 mila euro netto dell’Iva.

Inoltre dovranno essere indicate le operazioni sempre relative al turismo di importo pari o superiore a mille euro (immagino il limite salga a 3 mila euro dal prossimo anno essendo cambiata la soglia di tracciabilità del contante), per i commercianti al minuto che sono state effettuate in contanti.

Stessa cosa per le agenzie di viaggio che sono soggetto al regime speciale Iva limitatamente alle operazioni che sono state effettuate verso persone fisiche di cittadinanza extra UE o SEE (spazio economico europeo)

Spesometro ante 2012

Quali sono le altre operazioni da comunicare e soggette all’obbligo della comunicazione  allo spesometro
In linea di massima sono quelle soggette a fatturazione che superano i 3.000 euro al netto dell’Iva altrimenti prendiamo il limite di 3.600 euro per quelle non soggette (esempio dirette ai consumatori finali) per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000 al netto dell’Iva.

Qualora, inoltre, per le predette operazioni rilevanti non ricorra l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a Euro 3.600 al lordo dell’Iva applicata (quindi, ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale).
Tali operazioni si evidenziano, in particolare, nelle operazioni sotto elencate:

Rientrano le operazioni imponibili che soddisfano i tre requisiti soggettivi, oggettivi e territoriale per l’applicazione dell’Iva, tuttavia ve ne sono alcune che seppur rilevanti ai fini Iva in Italia non andranno comunicate come nel caso delle importazioni  e delle esportazioni dirette.
Poi abbiamo le operazioni esenti (cfr art. 10 del  DPR n. 633 del 1972) e che ad oggi sembrerebbero rientrare nei presupposti di applicazione dello spesometro analizzeremo più in avanti o in altro articolo.
Altra  categoria di transazioni incluse nello spesometro sono le operazioni per le quali si rende applicabile il reverse charge ossia è obbligatorio emettere autofattura ossia il soggetto che deve versare l’iva sulle venite per intenderci non è chi vende come al solito ma chi compra.

Anche una ulteriore categoria riguarda le operazioni riguardanti per lo più beni usati e le altre soggette al cosiddetto regime del margine o anche i regali di beni strumentali.

Sono ricomprese anche le cessioni di macchine, auto, moto che superino i limiti visti sopra, indipendentemente dal fatto che siano usate o non, in quanto pur essendone riscontrabile la cessione non ne viene specificato l’importo.

Le importazioni sono escluse

Vediamo quali sono più in dettaglio le operazioni che possono essere escluse dalla comunicazione delle operazioni. Per le importazioni a titolo di esempio segnaliamo l’immissione in libera pratica di beni provenienti da paesi extra CEE sia per la successiva riesportazione (perfezionamento attivo), sia per la commercializzazione in Italia, oppure anche le operazioni di immissione in consumo di beni provenienti dai territori extra CEE.

In sintesi le operazioni che possono essere esclude post 2012 sono:

Si ricorda che le operazioni escluse sono:

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
  • le operazioni intracomunitarie;
  • le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.);
  • le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate

Discorso a parte merita la compilazione dei quadri dello spesometro o comunicazione unica polivalente

Spesometro Operazioni escluse

Abbiamo anche dei casi particolari come l’ammissione temporanea di beni senza esonero totale di dazi doganali, l’immissione in consumo di beni provenienti dal monte Athos, dalle isole canarie e dai dipartimenti francesi d’oltremare.

Mi chiedo invece se rientrino anche le importazioni a titolo di esempio che non sono soggette ad Iva come per esempio l’importazioni di campioni gratuiti per esempio dalla Cina, oppure le importazioni di navi, yacht aerei, la donazione di beni socialmente utili, il commercio di Gas ed energia elettrica, la pesca, l’organizzazione di eventi e manifestazione, i carburanti e lubrificanti e per le quali sarebbe opportuno un chiarimento.

Operazioni facenti parte di contratti con corrispettivi periodici

In questo caso dobbiamo fare riferimento come nel caso di appalto, fornitura, noleggio somministrazioni di beni e servizi, affitti, locazioni e simili si deve far riferimento alla maturazione del diritto di credito ossia al concetto di maturazione del corrispettivo indipendentemente dall’effettivo incasso anticipato o posticipato.

State sempre attenti a leggere bene le norme. Tipico esempio sono state le novità introdotte con Decreto Sviluppo del 2011 n. 70 che per esempio è intervenuto dopo sullo speso metri escludendo alcune tipologie di operazioni effettuate verso soggetti non iva, per intenderci provati consumatori se tramite carta di credito bancomat o prepagate tipo paypall o banco posta, in quanto questi già comunicano le operazioni all’anagrafe tributaria. Per capire o approfondire le altre potete leggere anche l’articolo dedicato alle operazioni escluse dallo spesometro.

Fattispecie particolari

Ho trovato alcune operazioni che devono essere include che sono: le operazioni con il regime dei minimi, come anche quelle derivanti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS. Stesso per le singole giocate del lotto o altra gioco effettuate da persone fisiche. Stessa sorte per le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi.

Anche i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL saranno oggetto di comunicazione.

Leasing e spesometro

Dovranno indicare le operazioni solo i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio anche se vi anticipo che con l’invio dello spesometro trimestrale questa comunicazione è stata abrogata.

Novità 2019: Esterometro

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Novità 2017

Vi ricordo che con la legge di stabilità 2017 lo spesometro diventa trimestrale (leggi articolo appositamente dedicato con le relative novità)

ATTENZIONE: con il nuovo modello di comunicazione polivalente cambia anche il software di controllo entratele fisconline o Entratel e quindi il diagnostico che vi estrarrà eventuali anomalie nel flusso da inviare.

Aggiornerò comunque l’elenco di volta in volta e leggete anche gli altri articoli correlati all’argomento

Domande e risposte Spesometro
Spesometro e data effettuazione operazione

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