Bonus per le aggregazioni aziendali – L.296/2006 (fusioni scissioni conferimenti d’azienda)

Spieghiamo il Bonus per le aggregazioni aziendali (L.296/2006), relativo quindi a fusioni d’azienda, scissioni e conferimenti d’azienda.

Per sfruttare l’opportunità prevista dalla finanziaria 2006 (art. 1, dai c. 242 e 243 della L. 296/2006), consistente nel riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio nel limite di 5 milioni di euro che si genera per effetto di operazioni di fusione o di scissione attuate nel 2007 e nel 2008, oppure del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto conferitario, nell’ipotesi di conferimento di azienda ex art.176 del Tuir, rispetto ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente, Vi esponiamo brevemente la natura del beneficio, i requisiti per accedervi, le modalità per porre in essere l’operazione nonché le tempistiche da seguire.

L’Agevolazione consiste nella possibilità di riconoscere gratuitamente il disavanzo da concambio a diretta imputazione del valore dei beni materiali ed immateriali del soggetto beneficiario o ad avviamento; il beneficio che ne sarà tratto quindi si esplicita nella possibilità di dedurre maggiori ammortamenti derivanti dal riconoscimento del maggiore valore fiscale riconosciuto che, nel caso di avviamento sarà ripartito in 18 anni mentre, nel caso di beni materiali ed immateriali, dipenderà dalla natura del bene. Per il conferente tuttavia l’operazione rimane fiscalmente neutrale e la partecipazione ricevuta è assunta ad un costo fiscalmente riconosciuto esattamente pari al costo dell’azienda che risultava fiscalmente riconosciuto ante conferimento.

Nell’ipotesi quindi di disavanzo pari ad un milione di euro, direttamente imputato ad avviamento, l’effetto in termini di minore imponibile sarà pari a 55,5 mila euro per periodo di imposta, con un risparmio netto pari a 15 mila euro.

Nell’ipotesi di future cessioni dei beni inoltre, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti inoltre potrà determinerà minori plusvalenze imponibili o maggiori minusvalenze deducibili.

A fronte di questo beneficio il Legislatore Fiscale ha posto una serie di requisiti (commi 243, 244 e 245) che dovranno sussistere a partire dai due anni precedenti la data di efficacia giuridica delle operazioni e che sono:

§ Condizione di Pre-operatività (comma 243, 244): le società partecipanti all’aggregazione dovranno essere operative da almeno due anni prima della data di efficacia dell’operazione (società fusa o incorporata, società scissa e impresa conferente) e dove per il superamento di tale requisito si può far riferimento al concetti di operatività delle c.d “società di comodo”, di cui all’art. 30 della L. 724/1994;

§ Condizione di Terzietà (comma 244): secondo cui le società partecipanti all’aggregazione non dovranno essere legate tra loro né direttamente né indirettamente da partecipazioni e da alcun rapporto di dipendenza verificabile tanto in capo alle singole società quanto in capo ai soci delle società partecipanti;

Ricordiamo che la data di efficacia nel caso di fusione coincide con la data di iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione per conto della società risultante dalla fusione o dell’incorporante., nel caso di conferimento con la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale della conferitaria.

Al fine della fruizione del beneficio si dovrà presentare un’unica istanza di interpello ordinario (ex art.11, L212/2000) nella quale si dimostri che l’aggregazione viene posta in essere mediante una delle tre operazioni previste, che sussistono le condizioni in capo a tutti soggetti partecipanti nei due anni precedenti l’operazione (condizione di operatività e di terzietà) nonché in tempo utile perché possa ottenersi risposta prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: a tal fine ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate avrà 120 giorni di tempo per concedere il beneficio salvo richieste di ulteriori chiarimenti.

Il beneficio sarà fruibile solo dopo l’ottenimento di espressa risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate che si pronuncerà sulla sussistenza dei requisiti. L’agevolazione decadrà, con efficacia retroattiva, se nei quattro periodi di imposta successivi il contribuente porrà in essere ulteriori operazioni straordinarie oppure saranno ceduti beni materiali o immateriali interessati dal riconoscimento dei maggiori valori fiscali; tuttavia è data facoltà al contribuente di presentare preventivamente istanza di interpello per la disapplicazione dei disposti sulla decadenza.

Dalla lettura della norma inoltre evidenziamo che anche nel caso di cessioni o operazioni straordinarie che non interessano la totalità degli elementi che hanno beneficiato dell’agevolazione, ma solo di alcuni di essi, renderanno inapplicabile l’intera agevolazione.

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