A seguito delle numerose segnalazioni di persone, privati consumatori ed imprese, che si lamentavano dei rilevanti incrementi dei costi derivanti dalle nuove commissioni a loro applicate il garante ha enunciato una serie di riflessioni e studi sui costi relativi alle commissioni di massimo corrente. Fino alla fine del 2008 vigeva, per gli affidamenti in conto corrente e per i conti non affidati in caso di saldo negativo, un sistema di commissioni che si aggiungevano al tasso debitore, dette di massimo scoperto ed erano determinate applicando la percentuale pattuita contrattualmente al livello massimo di utilizzo del fido o di scoperto in conto raggiunto nel periodo di rendicontazione (normalmente trimestrale), indipendentemente dalla durata di tale utilizzo/scoperto.
Proprio a tal fine l‘art. 2, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto la nullità di eventuali patti che disciplinassero la nullità delle “clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido” e la nullità delle “clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente”, qualora il corrispettivo previsto non sia predeterminato con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e non sia evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo del servizio avvenuto nel medesimo periodo.
A seguito dell’entrata in vigore le commissioni di massimo scoperto sono andate via via scomparendo lasciando però il posto a nuove commissioni divise per affidamenti e massimo scoperto. Nel caso degli affidamenti le nuove commissioni sono volte a remunerare l’impegno della Banca a mettere a disposizione del cliente una determinata somma per un determinato periodo di tempo e sono determinate in funzione dell’importo complessivo della medesima.
La logica del pay per use è stata finora applicata nel fido invece le nuove spese sono applicate in modo fisso, poiché non aumentano con il maggior utilizzo del fido, costituendo delle “flat fee” per la disponibilità di quest’ultimo. Nel caso degli scoperti, le commissioni hanno l’obiettivo di compensare l’attività istruttoria della banca necessaria per valutare correttamente l’affidabilità del cliente in caso di richieste di credito improvvise. Il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 2, comma 2, ha inoltre introdotto il divieto della Commissione di Massimo Scoperto” disposto dal D.L. n. 185 del 2008 n. 2 del 2009, che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (per i conti affidati) non può superare lo 0,50%, per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità della clausola contrattuale che stabilisce la commissione.
Purtroppo non sono state previste modifiche tendenti alla soppressioni per le commissioni degli scoperti di conto corrente. Nel 2009 fu posto il limite alle spese connesse con i fidi che la clientela è stata costretta a subire nella prima metà del 2009 mentre in precedenza il costo sostenute per tali commissioni oscillava dallo 0,9% all’1,5% ogni trimestre, non diversamente da quelle previste in regime di massimo scoperto: tuttavia l’onere che gravava sull’utilizzatore era superiore in quanto le commissioni erano applicate sull’intero ammontare del fido e non solo su quello effettivamente utilizzato.
Le nuove commissioni pertanto spostano l’asse dell’attenzione sullo scoperto di conto corrente e non più sui fidi, si concentrano quindi non più sulle imprese ma sui contribuenti che utilizzano lo scoperto di conto corrente e sono circa il 10% dei correntisti italiani che trimestralmente si trovano ad andare con conto sotto in banca, soprattutto dal 2008 in poi.
Lo scoperto di conto è la facoltà concessa ai titolari di conto corrente dalle banche di ottenere servizi di pagamento pur in assenza di denaro sufficiente sul conto per ovviare a momenti di necessità di liquidità a fronte del pagamento di una commissione per la disponibilità di denaro. Lo scoperto si differenzia dal fido in quanto il primo è destinato a coprire dei fabbisogno di liquidità che il correntista non è in grado o non vuole anticipare .
Essendo diversa la finalità dei due strumenti dovrebbero essere diverse anche le commissioni in modo che esso che essa non gravi su coloro che lo utilizzano correttamente, come vero servizio di “emergenza”, ma se mai su coloro che eventualmente ne abusano e vi ricorrono con frequenza e per importi notevoli, utilizzandolo come vero e proprio strumento di indebitamento anziché accendere un fido.
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