Novità PIR Legge di Bilancio 2020: proposta per aumento quota dal 5% all’8%

La legge di Bilancio 2020 interviene nuovamente sui criteri di destinazione degli investimenti sottostanti i PIR oltre ad altre novità che vedrete nel seguito riassunte.

La legge di Bilancio 2019 propone alcune novità che incentivano ancor di più verso la pianificazione e l’utilizzo di questo strumento attraverso la leva della detassazione dei proventi eventualmente generati dalla gestione (che non è detto di certo abbia un utile garantito). Peccato che le commissioni siano sempre piuttosto elevato e che rendimenti degli ultimi due anni abbiano fatto pena per la maggior parte dei PIR.

Si segnala 1, comma 154, che innalza l’importo che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine) dal 5 all’8 per cento del loro attivo patrimoniale.

A ta l proposito si legge ancora che la modifica, introdotta alla Camera, della disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine – PIR, che vincola le somme o i valori destinati nel piano all’effettuazione di investimenti, per almeno il 3 per cento del valore complessivo, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di piccole e medie imprese ( comma 128);

A tal proposito la RT non ha tenuto in considerazione la destinazione delle risorse, da parte delle Casse, in piani individuali di risparmio (PIR), che è ora possibile a seguito della novella operata dal D.L. 50 del 2017 ed a cui la proposta normativa in esame comunque si rivolge visto che il limite che si propone di elevare all’8% interessa entrambe le tipologie di impieghi. La quantificazione andrebbe quindi integrata, anche perché i rendimenti da PIR potrebbero risultare differenti. In considerazione di quanto precede, in assenza di ulteriori elementi informativi, non è possibile riscontrare la quantificazione proposta.

I Piani Individuali di Risparmio potranno investire nel settore immobiliare non perdendo la possibilità di detestare i proventi come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla Tassazione dei PIR.

Il Legislatore incentiva l’investimento dei PIR introducendo la possibilità di far partecipare ai fondi anche le società immobiliari pure e di investimento immobiliare quotate – SIIQ.

La ratio è quella di supportare il settore edilizio che negli ultimi anni ha sofferto particolarmente la crisi di liquidità e di accesso al credito e ai prestiti delle banche anche se nell’ultimo anno le richieste di mutuo hanno mostrato evidenti ed interessanti segnali di crescita.

Novità PIR Manovra di Bilancio 2020

L’art. 13-bis) prevede per i PIR –  piani di risparmio individuale che gli investimenti nei PIR devono essere per almeno il 70% investiti, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Questo 70% a sua volta deve essere destinato per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diversi da quelle quotati sull’indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati e il 5% del valore complessivo invece deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (PMI).

La quota residua, pari al 30%, invece dovrà essere investita nell’economia reale.

Inoltre si dà la possibilità agli enti di previdenza obbligatoria e ai fondi pensione di essere titolari di più di un piano di risparmio a lungo termine ma non oltre il del 10% del patrimonio.

Il regime fiscale agevolato è quello che potete trovare nell’articolo dedicato alla tassazione dei PIR. (Link)

Per gli ulteriori  approfondimenti potete fare riferimento all’articolo sopra citato.

http://dev.tasse-fisco.com/tassazione-rendite/trattamento-fiscale-pir-requisiti-durata-importo/33793/

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