Come pagare ancora il 12,50% sulle rendite finanziarie con tassazione al 20%

Con la nuova tassazione delle rendite finanziarie al 26% introdotta da Renzi è stata data anche la possibilità di una opzione per il calcolo e versamento di un’imposta per fermare la tassazione al 12,50% sulla plusvalenza latente, garantendo in tal senso un risparmio di imposta. Con la nuova tassazione delle rendite finanziarie introdotta con la Manovra Economica 2011 è stata finalmente introdotta la nuova la tassazione secca al 20% poi aumentata dal Governo Renzi al 26% nel 2014 (eccetto il caso dei Titoli di Stato White List)  a cui tuttavia è possibile opporre per ora una minore tassazione facendo questa opzione contenuta nel nuovo DM del Ministero Economia e Finanze del 16 Dicembre 2011.

Sintesi della nuova tassazione sulle rendite finanziarie
Avete avuto modo di leggere in estrema sintesi l’articolo dedicato alla nuova tassazione sulle rendite di natura finanziaria in cui si delineavano le attività finanziarie, le plusvalenze, i redditi di capitale o diversi soggetti a tale nuova impostazione. Qui in sintesi vi riporto qualche spunto per optare per l’imposta sostitutiva a partire dal primo gennaio 2012.

Chi può applicare la sostitutiva del 12,50%
La finalità della norma è quella di attutire il peso della crisi finanziaria sulle tasche degli italiani che detengono titoli (e anche buoni affari) in portafoglio e che non vogliono essere colpiti in caso dalla nuova tassazione sulle rendite finanziarie al 20%.

L’ambito soggettivo di applicazione riguarda solo le persone fisiche che non esercitano e non detengono titoli nell’ambito di un’attività commerciale. Rispetto all’ambito oggettivo di applicazione ossia su cosa si applica leggete qui sotto.

Su cosa è possibile applicare la nuova imposta sostitutiva sulle plusvalenze latenti per abbattere la tassazione sulle rendite finanziarie al 12,50%
Le attività finanziarie per cui è possibile optare per la sostitutiva sono essenzialmente le partecipazioni non qualificate al capitale di rischio i titoli azionari le quote dei fondi comuni di investimento mobiliare e obbligazioni, valute estere, metalli preziosi, derivati e simili.

Ricordiamo che restano escluse le plusvalenza derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate.

Su cosa si applica l’imposta sostitutiva del 12,50% sulle rendite finanziarie

La base imponibile per quello che concerne le azioni quotate è semplice perché avremo un valore di riferimento al 31 dicembre 2011, menntre il discros si complica un po’ per quelle non quotate essenzialmente quote e azioni di società dimensionalmente più piccole e che non hanno un mercato do riferimento dove confrontarne la quotazione o il valore del capitale economico della società: per questo potrete prendere il patrimonio netto come espressione del valore di cessione (seppur contabile) dell’impresa. A scanso di equivoci e sempre per evitare ogni profilo di rischiosità connesso rispetto a terzo o rispetto ad un controllo da parte dell’agenzia delle entrate potrete farvi fare una perizia di stima da un dottore commercialista che vi costerà qualcosina di più ma un po’ vi ripara da sorprese indesiderate.

Rispetto invece alla base imponibile della nuova imposta sostitutiva del 12,50 per tutto il mondo degli strumenti finanziari consiglio sempre di rifarsi ad una perizia giurata.

Il concetto è sempre quello di avere una relazione o una stima da parte di un soggetto terzo rispetto al pagamento dell’imposta,: quanto più terzo ed indipendente (come un  mercato quotato) tanto più è inopponibile.

Da quando è possibile aderire alla nuova imposta sostitutiva sulla tassazione rendite finanziarie
sarà possibile optare per la nuova imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie e sulle plusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 anche se dobbiamo un momento soffermarci sulle modalità di calcolo, sulle aliquote di imposta applicate, sulla base imponibile su cui applicare l’aliquota per la sostitutiva.

Quando si versa:
A seconda della tipologia dell’attività finanziaria detenuta e si verserà nel modello Unico 2012 redditi 2011 in occasione del versamento del saldo Irpef o ires e quindi il 16 giugno prossimo, altrimenti bisognerà darne comunicazione all’intermediario (ex azioni) che provvederanno poi a decurtare le somme disponibili entro il 16 maggio 2012.

Convenienza ad applicare l’imposta sostitutiva: conclusioni
Rispondere a questa domanda significa avere la palla di vetro sul destino che aspetta il panorama economico mondiale, europeo ma soprattutto nazionale e non solo ma anche sapere come i mercati finanziari (ultimamente dalle tendenze irrazionali) facciano in futuro: impossibile.

Quello che conta a mio avviso sono le caratteristiche personali e le individuali propensioni al rischio di ciascuno di voi.

L’unica certezza che può guidare la scelta su applicare o meno la sostitutiva è che sicuramente la tassazione è più bassa del 20% ma a tal fine tasso il valutato al 31 dicembre 2011 e non il realizzato con la preoccupazione che dal primo gennaio 2012 il valore del titolo quoti molto di meno rispetto a quanto valutato a fine anno rimettendoci di fatto una quota parte di tassazione non recuperabile in futuro almeno da quanto leggo dal DM (anche perché altrimenti non vi sarebbe stato dubbio sulla convenienza)

Riferimento normativo
Come previsto nella norma istitutiva è stato pubblicato il Decreto Ministeriale DM n. 292 del 16 dicembre 2011 con cui è stato disciplinato l’esercizio del calcolo, il decreto del Mef che fissa le modalità di esercizio della opzione per l’affrancamento delle plusvalenze latenti con  la sostitutiva al 12,50%

2 Commenti

  1. Come era chiaro fin dall’inizio, questo inasprimento ha portato alla fuga dei capitali all’estero. Complmenti a tutti i tassatori

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