Trattamento Fiscale PIR: requisiti, durata, importo e rischiosità

Vediamo quali sono i requisiti da rispettare per ottenere il beneficio fiscale relativo alla sottoscrizione dei cosiddetti PIR o Piani di Investimento di lungo periodo o Piani di Risparmio introdotti con la Legge di Bilancio 2017 e modificati in ultimo dal DL Rilancio 2020 che ben presto le banche vi inizieranno a proporre. Cerchiamo di comprendere il meccanismo ed il grado di rischiosità connesso nonché la convenienza economica alla detassazione fiscale dei contributi investiti nei piani di investimento di lungo periodo, chiamati alle volte anche “piani di risparmio a cinque anni”.

Vi anticipo una riflessione in modo che non possiate farvi accecare dalla convenienza fiscale di questi strumenti che sono solo uno specchietto per le allodole. Nell’ottica di un investimento che valuta e prezza il rapporto rischio/rendimento la variabile fiscale assume una connotazione marginale soprattutto per prodotti come questi come l’ottica life strategy, ossia di lungo periodo, caratterizza l’investimento. Non sarà certamente una ridotta tassazione a farvi propendere per uno strumento piuttosto che un altro per cui fate attenzione.

Vediamo quali le novità introdotte dal DDl Fiscale collegato alla manovra finanziaria 2020 (testo definitivo) per sostenere uno strumento che ancora stenta a trovare il favore el mercato per via degli alti costi di gestione e l’incertezza delle performance legate.

La convenienza rispetto ad altri strumenti di capitale o prodotti finanziari risiede in un regime fiscale di favore introdotto dal Legislatore al fine di cercare di veicolare la liquidità delle famiglie alle piccole e micro imprese italiane o estere con stabile organizzazione in Italia.

Novità PIR dal 2020: cosa cambia

La ratio dell’incentivo fiscale sui PIR

Il Legislatore cerca ancora una volta di invogliare il piccolo risparmiatore – che da sempre preferisce accumulare piuttosto che investire – ed indurlo a investire in strumenti finanziari attraverso la leva dell’agevolazione fiscale cercando di coniugare questo con lo sviluppo del sistema imprenditoriale italiano, costituito per lo più da piccole e micro imprese che hanno bisogno di capitali e di una maggiore patrimonializzazione per competere sui mercati esteri. Vuoi anche per il comportamento non tanto patriottico delle banche Italiane che invece di dare ossigeno al sistema impresa con le iniezioni i liquidità della BCE hanno preferito acquistare titoli di stato.
Il legislatore ci riprova questa volta detassando gli eventuali proventi derivanti dai PIR ma richiedendo il rispetto di alcuni requisiti riguardanti la composizione e la durata dell’investimento.

Cosa sono i PIR – Piani di Risparmio

I PIR sono piani di risparmio a lungo termine che hanno ad oggetto investimenti qualificati che possono essere costituiti da qualsiasi strumento finanziario rientrante nel regime del risparmio amministrato caratterizzati da un regime fiscale agevolato che scatta solo al rispetto di precisi limiti di durata e caratteristiche. Tali piani potranno essere costituiti da rapporti di custodia o di amministrazione di somme di denaro o di gestione di portafoglio o altro stabile rapporto caratterizzato e disciplinato dalla normativa sul risparmio gestito amministrato. Possono essere costituiti altresì da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione con un’impresa residente o non residente operante in Italia ma operante in regime di LPS o FOS (Libera Prestazione di Servizi o Freedom on Service).
Altro requisito consiste nel fatto che ogni persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano non può avere più di un titolare.

Ricordate che sono strumenti speculativi e non hanno un rendimento garantito. Verificate sempre poi le commissioni di performance o di negoziazione ivi contenute e proposte non solo in sede di sottoscrizione del piano ma anche nei successivi. Secondo la nuova normativa MIFID 2 devono essere chiaramente esplicitate. cercate budini di farvi un’idea a riguardo sui costi perchè spesso si mangiano buona parte del guadagno prodotto (se lo producono).

Dove è possibile sottoscriverli

Dagli intermediari o operatori del settore, banche, Poste etc che hanno autorizzazione alla gestione del risparmio amministrato o anche le imprese di assicurazioni residenti ovvero imprese non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS) con nomina in Italia di un rappresentante fiscale scelto tra i predetti soggetti residenti.
Potrete pertanto contattare la vostra banca ma consiglio anche di sentirne se la vostra nel passato vi ha continuato a proporre investimento dai rendimenti intorno all’1% (io almeno la penso così ma dipende dalla vostra propensione al rischio investimento e al vista personale pianificazione finanziaria).

Chi può fruire delle agevolazioni fiscali sui PIR?

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono i contribuenti persone fisiche residenti fiscalmente in Italia al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale. Pertanto dovrete prima verificare se siete residenti fiscalmente in Italia per vedere se potete accedere. Ricordo sempre di verificare l’esatta definizione di residenza fiscale che varia a seconda si tratti di persona fisica o giuridica.
Dalla definizione iniziale è possibile dedurre alcuni importanti caratteristiche rispetto all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime speciale di tassazione previsto per i PIR.

Persone fisiche residenti fiscalmente in Italia

Da qui si evince come non sarà possibile sottoscrivere gli stessi strumenti alle persone fisiche che li sottoscrivono nell’ambito della propria attività di lavoro autonomo così come per le persone giuridiche siano queste società di persone o capitali. Inoltre sarà necessario che le persone fisiche sano considerate residente fiscalmente in Italia. A tal proposito ricordo che la residenza anagrafica non è condizione sufficiente, seppur necessaria, a considerare una persona fisica come residente in Italia per cui vi posso consigliare di leggere il relativo articolo di approfondimento se avete situazioni border line (soggetti residenti all’estero o iscritti all’AIRE).

Quali strumenti finanziari sono agevolabili?

Il PIR può essere costituito da qualsiasi strumento finanziario ossia da azioni o quote ma anche obbligazioni ma anche strumenti più complessi come swap, derivati, contratti futures o a termine, contratti di opzione call o put. Sono esclusi dal regime di non imponibilità i redditi maturati fino alla data del conferimento dello strumento finanziario nel PIR.

Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103. 105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni

Quando scatta la tassazione agevolata per i PIR

La non imponibilità dei proventi si realizza quando si rispettano alcuni vincoli riguardanti la composizione del fondo.
Per i due terzi del periodo di imposta i valori nel PIR devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti in Italia o in Paesi UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia.

Inoltre almeno il 30% di questo 70% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati per cui in società meno conosciute e meno liquide ma non per questo più rischiose.

Non possono far parte della quota del 70% gli strumenti finanziari emessi da società immobiliari per cui società che hanno ad oggetto la compravendita di immobili. La norma presume senza possibilità di prova contraria, l’impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attività’ agricola.
Altro limite riguarda il rischio di concentrazione dell’investimento per cui il legislatore fissa delle soglie massime di concentrazione dell’investimento presso un unico soggetto e quindi si potrà investire massimo il 10% del piano in un unico soggetto giuridico o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti dello stesso gruppo bancario o agglomerato finanziario.

Durata del rispetto dei requisiti

Tali limiti devono valere per almeno i due terzi del periodo di imposta per cui il monitoraggio deve essere giornaliero pena la decadenza dell’agevolazione fiscale. Questo significa che avendo il PIR una durata fissa sarà necessario rispettare i requisiti per almeno due terzi della durata mentre per l’altro terzo, anche non continuativo si potrà rimodulare gli elementi costitutivi del piano.

Limite quantitativo nell’investimento nei PIR

Il legislatore inoltre impone dei limiti nell’investimento in PIR che potranno raggiungere per ciascuna persona il valore di 150 mila euro e con un investimento annuo massimo di 30 mila euro al netto di utili/dividendi reinvestiti nel piano.

Limite temporale nel possesso delle quote

Il legislatore inoltre impone un periodo minimo di detenzione del PIR in 5 anni per ci un orizzonte di medio lungo periodo con CAP di valore. Sarà possibile anche disinvestire le somme ma dovranno essere reinvestite al più entro 30 giorni per non perdere il beneficio fiscale. Sembrerebbe quasi funzionare come le agevolazioni prima casa che impongono ri riacquistare entro l’anno per non perdere il credito di imposta.
Il mancato rispetto del periodo di detenzione minimo fa si che le plusvalenze realizzate ed i redditi percepiti mediante dividendi e cedole subiranno la tassazione ordinaria (nella maggior parte dei casi il 26%). Le plusvalenze si calcoleranno prendendo la differenza tra CMP – Costo Medio Ponderato e prezzo di vendita e si considerano il criterio del FIFO First In First Out.
La ratio dovrebbe essere quella di evitare fenomeni speculativi da parte non tanto dei sottoscrittori ma dei gestore che potrebbero indurre il sottoscrittore ad uscire e rientrare nel mercato aumentando il rischio di volatilità che potrebbe far arenare qualche investire per strada e perdere valore eccessivamente.

Casi particolari

Potrebbero anche, come ci si aspetta, in quanto il prodotto farà gola a banche e assicurazioni, che siano emessi nel mercato prodotti che abbiano le medesime caratteristiche rispetto alla composizione e alle limitazioni che consentano di beneficiare delle agevolazioni fiscali che si potranno realizzare pertanto anche attraverso delle polizze o dei fondi OICR.
Sulle somme percepite eventualmente si applicano le ritenute Irpef alla fonte e le imposte sostitutive ex articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 eventualmente applicate sui redditi derivanti da investimenti facenti parte del PIR.

Successione del PIR

Altra agevolazione fiscale risiede nella detassazione dall’imposta di registro nel caso di trasferimenti mortis causa dei PIR. L norma infatti recita che in caso di successione o trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.

Regime delle perdite limitato

Le minusvalenze realizzate potranno essere compensate con eventuali plusvalenze ma non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo.

In conclusione: Occhio ai Costi e alle performance per valutare la convenienza

Come saprete nel mercato die capitali e nella borsa nessuno ti regala alcunché per cui battere il benchmark non è scontato affatto. Se a questo concetto affiancate il fatto che le banche alle perfomance sono interessate ma lo sono ancora di più alle commissioni di negoziazione e di performance allora capirete che il vantaggio fiscale ha senso solo se il PIR produce utili, il che non è garantito. Solo per farvi un’idea i costi di sottoscrizione oscillano tra lo 0,80% e il 3,00% mentre le commissioni di performance variano in media tra il 10% e il 30%….in pratica il vantaggio fiscale se lo mangiano.

Novità PIR dal 2020: cosa cambia

PIR Novità 2021

Data la performance scandalosamente deprimente dei PIR dello scorso anno si è deciso di intervenire all’italiana introducendo un meccanismo che allievi i cattivi umori del mercato verso i consulenti finanziari. In che modo?

Viene introdotto un credito d’imposta che si applica sulle perdite realizzate dal possesso di PIR. Il credito di imposta viene a concesso a condizione che il fondo sia detenuto da almeno 5 anni.
La misura del credito è concessa fino ad un ammontare del 20% delle somme investite in PIR.
Ulteriore requisito riguarda il possesso del PIR che che deve riguardare fondi costituiti prima del primo gennaio 2021. Sapendo che l’iter di approvazione della legge di bilancio è bene antecedente forse avrebbero potuto anticipare questo termine.
Il credito è utilizzabile in compensazione con il versamento di altre imposte a quote costanti in 10 anni di pari importo.

Novità PIR Manovra di Bilancio 2020

L’art. 13-bis) prevede per i PIR –  piani di risparmio individuale che gli investimenti nei PIR devono essere per almeno il 70% investiti, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Questo 70% a sua volta deve essere destinato per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diversi da quelle quotati sull’indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati e il 5% del valore complessivo invece deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (PMI).

La quota residua, pari al 30%, invece dovrà essere investita nell’economia reale.

Inoltre si dà la possibilità agli enti di previdenza obbligatoria e ai fondi pensione di essere titolari di più di un piano di risparmio a lungo termine ma non oltre il del 10% del patrimonio.

Novità legge di bilancio 2019

http://dev.tasse-fisco.com/tassazione-rendite/novita-pir-legge-bilancio-aumento-quota-5-8/41015/

Novità Legge di Bilancio 2018

La legge di bilancio 2018 prevede la possibilità di accesso ai PIR anche per le SIIQ. Questa novità dovrebbe consentire la parziale impresa del settore edilizio, contraddistinto negli ultimi anni da una considerevole contrazione nel mercato. Consulta articolo novità per i PIR dalla Legge di Bilancio 2018.

Riferimenti normativi

Legge 232 del 2016 o Legge di bilancio 2017 art. 1, commi da 100 e ss

Imposta sostitutiva – Art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

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