Energia Fotovoltaica e Fonti Rinnovabili: Classificazione e trattamento fiscale dell’energia prodotta

trattamento fiscale energia eolica attività agricola reddito imponibile IrpefIn merito alla collocazione del reddito prodotto da fonti rinnovabili all’interno di una delle sei categorie reddituali previste dal T.u.i.r. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è determinante rilevare l’orientamento ministeriale e della dottrina prevalente ed il tentativo del Legislatore Fiscale Italiano, di fare propri i disposti contenuti all’interno della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n.387 del 2003 “Promozione e incentivo della diffusione dell’energia rinnovabile“.

(Ricordiamo anche l’articolo “Impianti eolici: aspetti civilisti e aspetti fiscali)

La collocazione del reddito in una delle sei categorie infatti determina modalità e carichi impositivi particolarmente differenti; nella fattispecie i proventi originati dalla vendita dell’energia prodotta potrebbero essere sia ricompresi nella categoria del reddito di impresa sia in quella del reddito agrario. In quest’ultima ipotesi la determinazione del reddito non sarebbe più disciplinato dalla determinazione analitica del reddito secondo la metodologia ordinaria del reddito di impresa, ma sarebbe calcolata in modo agevolata secondo la determinazione forfettaria prevista per i redditi fondiari con un notevole risparmio di imposta.

Dal punto di vista fiscale l’art.1, comma 423 della Finanziaria 2006 (L.23 dicembre 2005, n.266), così come modificato dal’art.2-quater, 11° comma, lett. a) e b) del D.Lgs. 10 gennaio 2006 recita che “La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario“.

La Finanziaria 2007 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha poi aggiunto la possibilità per l’imprenditore di optare “per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.

Prima di tutto per fonti rinnovabili possono intendersi anche quelle di fonte eolica (energia eolica), solare (energia solare), geotermica (energia geotermica), del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Per energia fotovoltaica può intendersi quella prodotta attraverso l’utilizzo di pannelli a celle di silicio, capaci di trasformare l’energia termica del sole in energia elettrica e/o termica; l’energia prodotta poi, per la parte non destinata all’autoconsumo sarebbe immessa nella rete del distributore dietro versamento di un corrispettivo (quest’ultimo generalmente concordato a livello nazionale).

Con l’art. 2-quater, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, nella L. n. 81 dell’11 marzo 2006 in definitiva viene introdotta una presunzione legale assoluta che “a produzione e la cessione di energia ottenuta da fonti agroforestali e fotovoltaiche, quando effettuata da imprenditori agricoli (persone fisiche e società semplici), costituisce attività connessa a quella agricola e di conseguenza il reddito da essa prodotto sottostà alle specifiche disposizione previste per la determinazione del redito agrario”.

Se ab origine il Legislatore ha definito differenti modalità di identificazione e determinazione del reddito agrario con particolare riferimento alla categoria di energia derivante dallo sfruttamento delle biomasse, a seguito di tale novella l’imprenditore agricolo, solo ed esclusivamente nel caso di “produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche”, determinerà il proprio reddito secondo le modalità previste dall’art.32 del Tuir, ossia secondo le determinazioni catastali.

Inoltre quindi l’imprenditore agricolo non sarà più tenuto a separare i proventi percepiti dalla attività agricola da quelli percepiti dall’attività di produzione di energia i quanto entrambi afferenti alla stessa tipologia di reddito.

Vale la pena di sottolineare che per l’adesione dello stesso ai disposti di cui all’art.32 del Tuir (redito agrario) il terreno oltreché essere interessato dalla presenza di impianti di produzione di energia fotovoltaica dovranno essere coltivati, a nulla però rilevando la proporzione tra l’area/reddito/dotazione di capitali e risorse, deputate all’una o all’altra attività.

Vi consigliamo anche di leggere la circolare 32E del 6 luglio 2009 e la numero 46 che danno molti spunti e sono chiare.

Novità 2017

Nel corso degli anni la prassi e la giurisprudenza hanno provato a dare risposta definitive anche se gli interessi gioco erano moltissimi: basti pensare a tutti gli incentivi che furono dati da quando fu eletto Obama e ci ci fu l’ondata di green economia che pervase anche il tessuto delle agevolazioni fiscali, per poi?….indurre moltissimi imprenditori o anche semplici contribuenti a installare impianti di piccoli o grandi dimensioni per ottenere tariffe incentivanti poi finite di li a pochi anni dopo.

Il Legislatore ancora non ha definito chiaramente il trattamento fiscale da riservare all’energia prodotta da impianti eolici, al contrario di quanto fatto per quelli fotovoltaici. Tuttavia l’assimilazione dell’energia eolica a quella fotovoltaica non è immediato per cui non vale come ci insegna il buon legislatore tributario per cui in assenza di una apposita previsione normativa.

Tuttavia nella legge di Stabilità 2006è stato previsto che “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti … fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Ma come abbiamo detto sopra l’assimilazione non può essere fatta sia nel senso di dare ragione al fisco sia nel caso di dare ragione ai contribuenti circa l’assimilazione del reddito prodotto dall’energia eolica per cui l’assimilazione ad attività agricola connessa deve essere presa con cautela anche se l’assimilazione a mio modestissimo avviso sembrerebbe essere il passaggio più naturale e ragionevole che vi sia trattandosi sempre di fonte di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Se volte installare un impianti e non sapete quali modalità di contratto e come fare potete leggere l’articolo dedicato alle modalità di finanziamento e di investimento nel fotovoltaico e nell’eolico.

Vi consigliamo tuttavia di leggere la Guida Fiscale al contributo della Tariffa Incentivante e Omnicomprensiva

Guida Fiscale alla cessione diritto di superficie per impianti di produzione di energia

25 Commenti

  1. Ti consiglio di leggere questo posto sul trattamento fiscale legato alla tariffa incentivante ossia allee agevolazioni fiscali previste dal legislatore fiscale per i soggetti che producono energia elettrica immettendola nella rete e percependo un guadagno. (Guida fiscale energia fotovoltaica).

    Se poi il suo amico ha intenzione di cedere il terreno su cui avete intenzione di installare l’ipianto leggete questo articolo dedicato alla cessione del terreno per impianti di produzione di energia fotovoltaica.

    A disposizione per condividere anche eventuali altri problematiche si dovessero presentare nella fase di implementazione o qualora ci voglia rendere partecipa della sua esperienza.
    Cordiali saluti,

  2. sono persona fisica e vorrei mettere dei pannelli fotovoltaici totalmente integrati sul capannone agricolo di un mio amico che logicamente me lo affitta, che tassazione sarò sottoposta e sopratutto è possibile l’operazione?

  3. Tuttavia lei stanadottando un comportamento che dal contesto normativo non riesco a rintracciare ossia il caso di un soggetto persona fisica ageicoltore che installa un impianto. Nel suo caso se e’ imprenditore il reddito prodotto sara’ reddito di impresa, se non ha partita Iva si tratterebbe di reddito diverso soggetto a tassazione per scaglioni.

  4. Buongiorno Ettore,
    Neanche 20 minuti ed ecco che si arriva al nocciolo della questione riguardante la tassazione del reddito prodotto dalla produzione di energia fotovoltaica. In primis dovrebbe verificare sotto quale forma lei realizza i corrispettivi derivanti dalla
    Cessione di energia. Successivamente dovrebbe leggere l’articolo che abbiamo Teova dedicTo alla
    Tariffa incentivante e alla tariffa onnicomprensiva e verificare il suo trattamento.

  5. salve ,sono titolare di una società semplice agricola e sto realizzando un impianto minieolico , i ricavi rientrano nel reddito agrario x assimilazione come previsto x il fotovoltaico e le biomasse o no e in questo caso essendo la mia una società semplice che non può svolgere attività commerciale ma solo agricola come faccio a seguire la tassazione ordinaria diversa da quell’agricola???????? Helppppppppp meeeeeee!!!!!!!!!!

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