Energia Fotovoltaica e Fonti Rinnovabili: Classificazione e trattamento fiscale dell’energia prodotta

trattamento fiscale energia eolica attività agricola reddito imponibile IrpefIn merito alla collocazione del reddito prodotto da fonti rinnovabili all’interno di una delle sei categorie reddituali previste dal T.u.i.r. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è determinante rilevare l’orientamento ministeriale e della dottrina prevalente ed il tentativo del Legislatore Fiscale Italiano, di fare propri i disposti contenuti all’interno della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n.387 del 2003 “Promozione e incentivo della diffusione dell’energia rinnovabile“.

(Ricordiamo anche l’articolo “Impianti eolici: aspetti civilisti e aspetti fiscali)

La collocazione del reddito in una delle sei categorie infatti determina modalità e carichi impositivi particolarmente differenti; nella fattispecie i proventi originati dalla vendita dell’energia prodotta potrebbero essere sia ricompresi nella categoria del reddito di impresa sia in quella del reddito agrario. In quest’ultima ipotesi la determinazione del reddito non sarebbe più disciplinato dalla determinazione analitica del reddito secondo la metodologia ordinaria del reddito di impresa, ma sarebbe calcolata in modo agevolata secondo la determinazione forfettaria prevista per i redditi fondiari con un notevole risparmio di imposta.

Dal punto di vista fiscale l’art.1, comma 423 della Finanziaria 2006 (L.23 dicembre 2005, n.266), così come modificato dal’art.2-quater, 11° comma, lett. a) e b) del D.Lgs. 10 gennaio 2006 recita che “La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario“.

La Finanziaria 2007 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha poi aggiunto la possibilità per l’imprenditore di optare “per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”.

Prima di tutto per fonti rinnovabili possono intendersi anche quelle di fonte eolica (energia eolica), solare (energia solare), geotermica (energia geotermica), del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Per energia fotovoltaica può intendersi quella prodotta attraverso l’utilizzo di pannelli a celle di silicio, capaci di trasformare l’energia termica del sole in energia elettrica e/o termica; l’energia prodotta poi, per la parte non destinata all’autoconsumo sarebbe immessa nella rete del distributore dietro versamento di un corrispettivo (quest’ultimo generalmente concordato a livello nazionale).

Con l’art. 2-quater, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, nella L. n. 81 dell’11 marzo 2006 in definitiva viene introdotta una presunzione legale assoluta che “a produzione e la cessione di energia ottenuta da fonti agroforestali e fotovoltaiche, quando effettuata da imprenditori agricoli (persone fisiche e società semplici), costituisce attività connessa a quella agricola e di conseguenza il reddito da essa prodotto sottostà alle specifiche disposizione previste per la determinazione del redito agrario”.

Se ab origine il Legislatore ha definito differenti modalità di identificazione e determinazione del reddito agrario con particolare riferimento alla categoria di energia derivante dallo sfruttamento delle biomasse, a seguito di tale novella l’imprenditore agricolo, solo ed esclusivamente nel caso di “produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche”, determinerà il proprio reddito secondo le modalità previste dall’art.32 del Tuir, ossia secondo le determinazioni catastali.

Inoltre quindi l’imprenditore agricolo non sarà più tenuto a separare i proventi percepiti dalla attività agricola da quelli percepiti dall’attività di produzione di energia i quanto entrambi afferenti alla stessa tipologia di reddito.

Vale la pena di sottolineare che per l’adesione dello stesso ai disposti di cui all’art.32 del Tuir (redito agrario) il terreno oltreché essere interessato dalla presenza di impianti di produzione di energia fotovoltaica dovranno essere coltivati, a nulla però rilevando la proporzione tra l’area/reddito/dotazione di capitali e risorse, deputate all’una o all’altra attività.

Vi consigliamo anche di leggere la circolare 32E del 6 luglio 2009 e la numero 46 che danno molti spunti e sono chiare.

Novità 2017

Nel corso degli anni la prassi e la giurisprudenza hanno provato a dare risposta definitive anche se gli interessi gioco erano moltissimi: basti pensare a tutti gli incentivi che furono dati da quando fu eletto Obama e ci ci fu l’ondata di green economia che pervase anche il tessuto delle agevolazioni fiscali, per poi?….indurre moltissimi imprenditori o anche semplici contribuenti a installare impianti di piccoli o grandi dimensioni per ottenere tariffe incentivanti poi finite di li a pochi anni dopo.

Il Legislatore ancora non ha definito chiaramente il trattamento fiscale da riservare all’energia prodotta da impianti eolici, al contrario di quanto fatto per quelli fotovoltaici. Tuttavia l’assimilazione dell’energia eolica a quella fotovoltaica non è immediato per cui non vale come ci insegna il buon legislatore tributario per cui in assenza di una apposita previsione normativa.

Tuttavia nella legge di Stabilità 2006è stato previsto che “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti … fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Ma come abbiamo detto sopra l’assimilazione non può essere fatta sia nel senso di dare ragione al fisco sia nel caso di dare ragione ai contribuenti circa l’assimilazione del reddito prodotto dall’energia eolica per cui l’assimilazione ad attività agricola connessa deve essere presa con cautela anche se l’assimilazione a mio modestissimo avviso sembrerebbe essere il passaggio più naturale e ragionevole che vi sia trattandosi sempre di fonte di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Se volte installare un impianti e non sapete quali modalità di contratto e come fare potete leggere l’articolo dedicato alle modalità di finanziamento e di investimento nel fotovoltaico e nell’eolico.

Vi consigliamo tuttavia di leggere la Guida Fiscale al contributo della Tariffa Incentivante e Omnicomprensiva

Guida Fiscale alla cessione diritto di superficie per impianti di produzione di energia

25 Commenti

  1. […] Il trattamento fiscale da riservare alla tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica percepita dai produttori agricoli è stata oggetto di numerose interpretazioni e chiarimenti da parte dell’agenzia. Ai fini delle imposte dirette Ires ed Irap la tariffa incentivante rileva come contributo in conto esercizio limitatamente alla parte eccedente i 200kW e solamente qualora sia percepita da imprenditore agricolo persona fisica, ente non commerciale o società semplice. Qualora invece sia prodotta da società agricole che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 della legge 296/2006, allora si considererà prima di tutto il reddito come reddito di impresa contributo in conto esercizio anche l’energia prodotta sotto la soglia dei 200kW ed inoltre dovranno assoggettare la tariffa incentivante a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4%, poiché il reddito da esse percepito rimane classificato comunque reddito d’impresa. […]

  2. Ai fini di corretta interpretazione ho inserito nel POST la possibilità di scaricare la circolare dell’agenzia delle entratre n.32 di lulgio 2009 che prende posizione sul trttamento fiscale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili quali un impianto fotovoltaico.

  3. Ciao a tutti, sono un consulente energy manager che si occupa di investimenti nel campo delle fotni rinnovabili.
    Con la presente, mi rivolgo a Giorgio oppure a chi altro legge e può darmi una sua opinione attendibile, possibilmente verificata o professionale.
    In merito a quanto discusso nell’ultimo post del 20 Luglio, soprascritto, vorrei sapere se nel citato caso in cui l’impianto sarebbe realizzato integrato (su serra), art.4 comma 2 lettera a) della Circolare 32/E del 6 luglio 09, sia vincolante che le strutture medesime su cui si realizzerebbe l’impianto debbano essere di precedente costruzione.
    Infatti, a proposito, un caso simile lo stò seguendo per una azienda agricola Sarda, ad oggi individuale, che come accennavo costruirà prossimamente le Serre e su di esse un’impianto fotovoltaico di diversi migliaia di kWp.
    Innanzitutto, Vi ringrazio per la disponibilità.
    A disposizione per il mio modesto contributo.

    En.manager Roberto V.
    roberto.venturelli@yahoo.it

    Grazie

  4. Salve a tutti. Avete visto la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate? vi faccio un estratto:
    si fa il punto sugli aspetti tributari nati dal connubio tra imprenditoria agricola e produzione e cessione di energia elettrica. La circolare definisce, in modo particolare, i criteri che permetteranno di riconoscere la produzione di energia fotovoltaica come un’attività agricola connessa “di natura atipica”. Secondo le indicazioni riportate i parametri si basano sulla potenza nominale dell’impianto pv installato: dai primi 200 kW producono sempre reddito agrario.
    La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW, invece può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati; il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica); entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

  5. Buongiorno Antonio,

    veramente non è mai stato pubblicato perchè perso nelle decine e decine di altri commenti.
    Certo Antonio che ci poteva anche citare tra le fonti.

    Saluti,

  6. http://www.cfc.ilsole24ore.com/free/primopiano.asp

    “Produzione di energia da fonti alternative
    Società agricole: trattamento fiscale derivante da produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili”
    Roberto Lombardi

    sul numero di giugno della rivista contabilità finanza e controllo potete trovare l’articolo dai noi pubblicato inerente il fisco e la produzione energetica da fonti rinnovabili

    antonio

  7. Concordo, il TUIR non richiede alcun rispetto del criterio della prevalenza tra attività principale e connessa.
    Fa bene a rilevare la fattispecie della serra in quanto quella è stata chiaramente identificata dal Legislatore e diretta a limitare uno sfruttamento intensivo delle coltivazioni in serra; ma qui stiamo parlando di energie prodotte da fonti rinnovabili per le quali il Legislatore si sta muovendo in senso agevolativo.
    Ritengo tuttavia che vi sarà in un futuro prossimo un intervento legislativo sia per il fotovoltaico che per l’eolico diretto a modificare il coordinamento tra le norme…….sempre che il legislatre non intenda veramente agevolare il settore. Nel frattempo…………………..

  8. mi permetto di far notare quanto segue:

    con il decreto n° 213 emanato il 27/09/2007, si evidenzia come il legislatore, all’art.1, esplicitamente individui le Società Agricole con i parametri di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29/03/2004 n°99 richiedendo pertanto, come requisito minimo, che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

    in secondo luogo non è richiesto un rapporto di prevalenza tra reddito prettamente “agricolo”, e reddito da “attività connessa a quella agricola”( nel nostro caso la produzione di energia da fonte fotovoltaica, ma potrebbe essere anche l’attività di movimento terra o similari, a generare maggiori redditi.
    l’unico requisito, nel caso di coltivazione in serra, è che la superficie della serra non superi il 50% del terreno su cui insiste, altrimenti, cosi come prevvisto dalla LEGGE 23 DICEMBRE 1994, n. 724 “MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA”, art 31 comma 3° , viene considerata coltivazione intensiva e quindi fuori dal campo agricolo.

    buon lavoro a tutti

  9. Fabio , Giorgio,

    l’indirizzo espresso dall’agenzia tende ad andare verso l’affermazione del principio della prevalenza tra le due attività, ma questo è un elmentoo che il legislatore non prende in considerazione e su cui ci si arriva se no per analogia con istutiti similari. aggiungo che se si sposasse questo criterio è ovvia che la produzione di energia fotovoltaica in termini di fatturato o volume d’affari sarebbe preponderante rispetto all’attività agricola.
    Inutile intraprende in questa sede gli orientamenti interpretativi delle norme tributarie, ma in assenza di prese di posizioni esplicite da parte dell’agenzia ed in assenza di indirizzi giurisrpudenziali in merito vale quanto interpretato letteralmente dalla norma.
    Io ritengo che dal tenore letterale dalla norma le considerazioni che finora sono state fatte sono sempre state indirizzate a scoietà di capitali che per definizione fanno reddito di impresa e non c’è principio che valga contrario. Ma nelle altre forme giuridiche la disciplina del reddito di impresa non vale se non laddove espressamente previsto. Pertanto ritengo ad oggi le mie considerazioni tuttora valide, anche alla luce degli indirizzi espressi nella circolare del 2009 o 2008 che vi ho citato pochi commenti fà……certo……più tempo passa e meno margini ci sono…..

  10. Ciao Fabio, aggiungo alle considerazioni di Andy che condivido pienamente, che è prorpio il rapporto tra utili derivanti dall’attività agricola “strictu sensu” e quelli derivanti da attività connessa, nella fattispecie produzione energia elettrica, che genera ancora notevoli dubbi su cui l’agenzia delle entrate non si è ancora ufficialmente esposta. non c’è dubbio che la produzione di energia fotovoltaica sia attività agricola e quindi rientrante nella tassazione secondo reddito castale, mi sembra, ma quello che resta da capire è che, se per poter essere considerata tale (attività connessa) la prevalenza debba essere in termini di superficie occupata o di reddito prodotto. e poi cosa si intende per prevalenza? più del 50% ?

  11. Buongiorno Fabio,

    qualora lei crei una società rientrante nelle fattispecie descritte dall’art. 73 del tuir, ossia costituirà una società di capitali, il suo reddito sarà inequivocabilmente reddito di impresa e pertanto per il principio di attrazione del reddito di impresa, qualuncue reddito prodotto dal soggetto giuridico sarà soggetto alla determinzione ordinaria del reddito secondo gli art.83 e seguenti (per intenderci pagherà l’ires). A nulla rileverebbe che il socio sia un imprenditore agricolo, nè tantomeno la percentualed i possesso dele quote nel caso di una società a repsonsabilità limitata, nemmeno nella ipotesi in cui si decida di optare per il regime della trasparenza fiscale.

    Costituire una società di capitali obbliga al pagamento delle imposte Ires, ma il reddito agricolo può essere prodotto secondo logiche diverse e con soggetti giuridici diversi, ognuno dei quali determina il reddito secondo il proprio corpus di norme.

  12. Salve.
    Ho letto tutto e avrei una domanda.
    Sto per realizzare un impianto da 100kw su serre su 2000mq di terra che verranno coltivati.

    L’idea era di creare una SRL AGRICOLA avendo un parente IAP che mi entrerebbe nel CDA e mi darebbe cosi l’opportunita’ di diventare SRL AGRICOLA invece che SRL semplice. (correggetemi se sbaglio).

    La domanda e’: se la mia SRL produrra’ circa 1000/2000 euro l’anno di utili dai prodotti della terra ma molti di + dal conto energia (almeno 80 volte in piu’) risulta regolare la cosa ai fini fiscali?

    Capisco che sia attivita’ connessa e gereri reddito agricolo ma in caso di contenzioso non potrebbero contestarmi che al 99% il mio reddito proviene da un’attivita’ connessa e non da una vera attivita’ agricola?

    grazie mille

  13. Effettivamente il caso è abbastanza controverso perchè se in forza di legge, e su questo non c’è alcun dubbio, la produzione e conseguente cessione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, si configura come attività agricola connessa, appare poco logico che la stessa produzione possa essere di gran lunga superiore al reddito agrario tradizionalmente inteso. un esempio, se possiedo un terreno di 20 ettari alberati ad olivo e/o destinati a seminativo, in teoria potrei realizzare un campo fotovoltaico di 1 megawatt coprendo circa 1-2 ettari, ovvero solo parte dei miei 20 ettari, circa 10/20% della mia superficie, ma il reddito prodotto negli anni dalla cessione dell’energia elettrica e dagli incentivi statali ammonterebbe a diversi milioni di euro, quanto io non potrei mai guadagnare mai continuando a coltivare i miei olivi o le mie patate.

  14. Vi sottopongo il caso di una società che percepisce un contributo in conto scambio per l’immissione dell’energia elettrica nella rete e presenta un’istanza di interpello all’agenzia delle entrate.
    In questo caso il contribuente non ha portato all’attenzione dell’agenzia motivazioni particolarmente fondate
    L’istante ritiene che il contributo subisca un diverso trattamento a seconda che venga erogato a soggetti imprenditori commerciali o meno.
    In particolare, ai fini fiscali le conseguenze dovrebbero essere le seguenti:
    1. Contributo erogato a favore di imprenditori commerciali
    a. Imposte dirette: quando il contributo è erogato a soggetti che esercitano attività d’impresa ai sensi dell’art. 55, nonché a soggetti rientranti in una delle categorie di cui all’art. 73 del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917, lo stesso si configura come corrispettivo e dunque rappresenta un componente positivo di reddito classificabile tra i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del Tuir n. 917/86.
    b. IVA: il provento è soggetto ad Iva secondo il regime proprio della vendita di energia elettrica.
    c. Ritenuta d’acconto ex art. 28 del Dpr n. 600/73: il contributo non è assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
    2. Contributo erogato a favore di soggetti non imprenditori commerciali: quando il contributo viene corrisposto a soggetti non imprenditori, l’istante ritiene, “pur ammettendo la natura di corrispettività del rapporto con la società istante”, che “non esiste una componente reddituale risultante dalla contrapposizione degli oneri sostenuti e dei proventi percepiti. Da ciò ne deriva che non si determinano componenti attive e passive di reddito, non essendo ammessa la deducibilità degli oneri sostenuti nè relativamente all’impianto, nè relativamente all’energia acquistata”. Conseguentemente il contributo in parola non avrà alcuna rilevanza fiscale e la società istante non sarà tenuta ad alcun adempimento.
    Come possiamo vedere l’imprenditore non fa alcun riferimento alle osservazioni che abbiamo riportato nell’articolo.
    L’agenzia delle entrate invece arriva ad una conclusione opposta sostenendo che il contributo in conto scambio, assume fiscalmente il seguente trattamento fiscale:
    1. Persona fisica o ente non commerciale
    a. impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, fino a 20 kw di potenza: qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l’impianto risulti posto direttamente al servizio dell’abitazione o della sede medesima) si ritiene che l’immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assuma rilevanza fiscale.
    b. l’impianto di potenza superiore a 20kw, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. In tale ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
    c. impianti diversi:quando l’impianto, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente (ad esempio, perché situato su un’area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa), l’energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi. dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
    2. Imprenditore o soggetto passivo IRES: il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle II.DD.; l’utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
    3. Lavoratore autonomo: il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA e delle II.DD., tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un’attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al GSE l’importo percepito.
    Nella fattispecie non sono stati affrontati in modo approfondito dall’amministrazione finanziaria gli elementi che portano ala definizione del reddito agrario e l’intento del legislatore espresso nella scorsa finanziaria e per di più proprio nel caso che richiederebbe maggiore attenzione ossia sui presupposti di applicazione del tributo Ires ai contributi in conto scambio derivante dallo sfruttamento di un’attività agricola.
    Ritengo quindi tuttoggi valide le conclusioni esposte nell’articolo sotto soddisfacimento delle condizioni previste. Tra qualche giorno inserirò degli ulteriori spunti di riflessione a riguardo.
    Cordiali saluti

  15. premetto che a breve verrà pubblicato un nostro articolo su questo tema, una estrem sintesi della questione è la seguente:
    o Ai sensi dell’art. 1, comma 423, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 la produzione e la cessione
    di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche … effettuate dagli imprenditori agricoli(o società di capitale di cui al art.2 del DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n.99 ), costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario

    Art. 56-bis (1)
    Altre attività agricole
    Modificativo: L.24/12/2003, n°350 – D.lgs. 29/03/2004, n°99
    Decorrenza: 01/01/2004

    3 comma. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo
    comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato
    applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
    soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento

    o In base all’art. 1, comma 178, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, il
    regime naturale di determinazione del reddito è sempre quello agrario.
    Tuttavia, è fatta salva l’opzione di applicare la regola della differenza
    tra i ricavi ed i costi previa opzione da esercitare ai sensi
    del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

    PS:per il sig. Marella:
    non esiste piu il vincolo ri proprorzionalità o prevalenza tra attività agricola e produzione di energia da fonti rinnovabili.
    in forza di legge è un reddito agricolo e come tale va determinato( nel nostro caso art 56 bis). a rigor di loggica puo’ apaprire forzata come deduzione, ma la legge ha voluto disciplinarlo in tal modo…….

    spero di esser stato un po più chiaro
    e vi ringrazio per la possibilità di confronto e approfondimento che ho trovato

  16. Buongiorno a tutti ho letto con molta attenzione le Vs deduzioni in materia fiscale ma non ho l’idee molto chiare in merito alla tassazione del reddito agrario perciò mi perdonerete se nonostante il supporto legislativo noto una lacuna. E la domanda è la seguente: sono uno I.A.P., a.u. di srl agricola, – possiedo 50 ha e sto progettando delle serre fotovoltaiche per intensificare la produzione agricola. L’impianto FV sarà di 25 mw. Ovviamente l’energia che produrrò sarà sempre maggiore ai ricavi derivanti dall’agricoltura, nonostante occuperò il 50% delle serre con pannelli FV, quindi è certo che cederò in rete il sur plus dell’energia. Dopo tutto quello che ho letto non comprendo come possa essere assimilato a reddito agricolo la parte eccedente dell’energia che cedo a Enel. Posso avere delle risposte. Ve ne sono grato. Franco Marella

  17. Buonasera Antonio,
    sarebbe un piacere avere ulteriori approfondimenti da parte sua sul tema in quanto sono sempre occasione di crescita professionale per tutti; è un piacere quindi risponderLe in quanto denota il suo approfondimento della materia; tuttavia un ulteriore sforzo di analisi della norma prima e dopo l’intervento della finanziaria 2006 la convincerebbero di quanto riportato nell’articolo: se si sofferma ad analizzare le modifiche introdotte dalla finanziaria 2006, art. 1 comma 423, nonché l’art. 2-quater, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, nella L. n. 81 dell’11 marzo 2006 constaterebbe che in presenza di un’attività agricola E un impianto fotovoltaico opererebbe la presunzione assoluta di reddito agrario ex art. 32 con una tassazione ridotta rispetto al reddito di impresa.
    Qualora invece si intendesse procedere alla creazione di una società senza attività agricola si parlerebbe infatti di reddito di impresa con tutte le ripercussioni in termini di inasprimento della pressione fiscale e di modifica dei criteri di determinazione del reddito che sicuramente conoscerà; pertanto nell’articolo è fondamentale recepire quanto scritto nell’ultimo capoverso, condizione determinante per rientrare nel regime favorevole del reddito agrario.
    Ricordiamo inoltre che è fondamentale anche la forma giuridica e quindi il tipo di società che si costituisce e con cui si intende operare che NON dovrà essere una società di capitali.
    In attesa di ulteriori approfondimenti La ringrazio dell’intervento

  18. mi permetto di far presente che in questo caso( “produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche)essendo attività connesse ai sensi del 3° comma dell’art 2135 dette attività sono da disciplinare in baseall’art 56bis del TUIR e non del 32

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati