Decreto Cura Italia 16 Marzo 2020: p.Iva, imprese, famiglie, mutui, affitti, bonus, assegno

Cosa Prevede il Decreto 16 Marzo 2020, Decreto Cura Italia del Governo Conte approvato dal Consiglio dei Ministri a sostegno di imprese, lavoratori autonomi e cittadini per venire incontro alla difficile situazione del paese con l’arrivo del Corona Virus Covid 19. Misure a sostegno della famiglia e delle imprese che non sono niente di particolare come potreste immaginarvi vista l’emergenza ma che intervengono per quelle situazioni considerate dal governo più meritevoli di tutela. Non vi aspettate quindi la rimodulazione degli scaglioni IRPEF o la moratoria dal pagamento di cartelle di pagamento o nuovi condoni come qualcuno poteva sperare. Nel seguito una sintesi per punti del Decreto Cura Italia del 16 marzo 2020. 

In calce troverete anche gli articoli di approfondimento con il testo del Decreto Cura Italia definitivo.

Cosa Prevede il Decreto Cura Italia 2020

Viene prevista la sospensioni del pagamento di tasse, imposte, ritenute e contributi INPS ed INAIL a partire da quelle in scadenza dal 16 marzo 2020. Misure a sostegno delle famiglie e delle imprese che prevedono accesso facilitato alla cassa integrazione in deroga, fondi per le famiglie mono genitoriali e Bonus Baby Sitter 2020 (LINK). Interessante anche l’equiparazione della quarantena al periodo di malattia per scaricare i costi dell’emergenza sullo Stato. Sicuramente lo avrebbero potuto dire prima dal momento che chi paga le tasse e le imposte difficilmente si riduce alle 17 del pomeriggio del giorno di scadenza. Scusate ma un primo sassolino me lo dovevo levare per l’ennesima presa in giro.

Vengono previste e prorogate le misure a sostegno dei cattivi pagatori di affitti e locazioni di prime case anche con aiuti economici, vengono previste delle indennità una tantum di 600 euro per i lavoratori autonomi con partita Iva e fatturato annuo inferiore ad una certa soglia e per i lavoratori stagionali.

Leggi nuovo articolo su Riduzione Canone di affitto per Corona Virus

Viene irrobustita la CIG o Cassa integrazione in deroga. È previsto un nuovo  trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e per le aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle
imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Viene prevista la possibilità di congedi parentali straordinari per seguire le famiglie a casa e per coloro che preferiscono anche irrobustita la previsione di Bonus Baby Sitter 2020 (LINK) attraverso dei contributi ad hoc.

Viene prevista la possibilità di aprire reparti e presidi sanitari temporanei all’interno di strutture sanitarie. Non viene previsto al momento la riapertura dell’Ospedale Forlanini di Roma. Viene prevista la possibilità di assumere 320 tra medici ed infermieri e sono stanziato fondi straordinari per il pagamento degli straordinari dei medici ed infermieri.

Sono introdotti degli incentivi ai produttori di mascherine contro il Corona Virus al fine di assicurare la copertura e la fornitura a prezzi di mercato osservati nel 2019 e validi fino al 31 dicembre 2020. Questi incentivi saranno erogati sotto forma di contributo a fondo perduto.

Decreto Cura Misure Fiscali

Sospensione Termini di pagamento

È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel  predetto mese.

Nel seguito articolo di approfondimento gratuito per capire a chi si applica, quanto vale e cosa deve fare il datore di lavoro per applicarlo nella busta paga > Bonus 100 Euro lavoratori dipendenti

Negozi esercizi commerciali

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Credito di imposta per sanificazione uffici e ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Agevolazioni per le imprese e misure a sostegno

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

  • a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Sospensione Mutui regioni e enti locali

Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

Garanzie per le imprese

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Misure per la liquidità delle imprese

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri
soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

Misure per il finanziamento delle imprese

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

Fondo per l’esportazione e la tutela del made in Italy

Viene istituito un fondo per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.

Misure per l’università

Con il provvedimento viene istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le
esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR. Inoltre, In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.

E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze
didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti
dell’Università e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali.

Misure per l’occupazione e la salvaguardia del posto di lavoro

Proroga domanda disoccupazione NASPI e DISS COLL

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da
68 a 128 giorni.

Proroga domanda disoccupazione agricola

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Decreto Cura Italia per le Famiglie

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non
superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad
entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

Viene previsto un Congedo Parentale di 15 gg per le famiglie con bambini fino a 12 anni di età remunerati al 50% della retribuzione mensile, mentre per coloro che hanno bambini di età compresa tra i 12 e i 16 anni viene si prevista la possibilità del congedo di 15 giorni ma non pagato.

Voucher Baby sitter

Viene prevista quale bonus famiglia anche la possibilità di richiedere un vaucher baby sitter da 600 a 1.000 euro una tantum per le famiglie monogenitoriali o per la famiglie al cui interno vi sono medici, infermieri o ricercatori.

Sospensione rate mutuo fondo solidarietà

Tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, ai fini dell’accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l’ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nuovi poteri alla Protezione Civile

La Protezione Civile potrà approvvigionarsi con acquisto di apparecchiature medicali e potrà anche individuare strutture da requisire per ospitare malati in caso di necessità fino al 31 luglio o a cessata esigenza.

Equiparazione della quarantena a periodo di malattia

Con questa disposizione la quarantena sarà equiparata alla malattia del lavoratore per cui sarà l’INPS a pagare l’impresa per il pagamento del costo del lavoratore che si assenta. Questa è una misura molto interessante e che accolgo con grande favore per via del costo che finalmente vien scaricato sullo Stato e non sull’impresa.

Sospensione versamenti INPS INAIL fino al 31 maggio 2020

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Proroga dei termini di decadenza di previdenza e assistenza

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di
decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto

Colf e Badanti

Viene prevista la sospensione dal pagamento dei contributi per i lavoratori domestici dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. La prima scadenza utile per il pagamento viene fissata al 10 giugno 2020.

Credito di imposta Botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è  riconosciuto un credito d’imposta nella misura del
60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di
immobili rientranti nella categoria catastale C/1

Fondi per i lavoratori autonomi e dipendenti con reddito inferiore a 10 mila euro

Sono stanziati 200 milioni di euro per i lavoratori dipendenti e autonomi con reddito dichiarato nel 2019 al di sotto di 10 mila euro.

Il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi si applica a coloro che hanno una partita Iva aperta alla data del 23 febbraio 2020 o che sono titolari a quella data di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa che versano contributo alla gestione separata INPS che non sono iscritti ad altre forme di di previdenza obbligatoria e non sono titolari già di redditi di pensione.

Fondo Prima Casa Lavoratori Autonomi

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della
restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Reddito di cittadinanza e Legge 104

Viene prevista la sospensione dei colloqui per offerte di lavoro per impieghi obbligatori per un periodo di due mesi. viene prevista anche l’estensione dei permessi previsti dalla Legge 104: i 3 giorni di permesso per assistenza ai familiari passa a 12 giorni.

Sospensione pagamento rate affitto

Non è chiaro come funzionerà l’ammortizzatore legato al mancato pagamento delle rate dell’affitto.

Cassa Integrazione ordinaria con procedura Semplificata

Cassa Integrazione ordinaria con procedura Semplificata per un orizzonte temporale di massimo 24 mesi prevista per le aziende con meno di 6 dipendenti. Viene anche previsto un fondo per l’integrazione salariale delle micro imprese con organico compreso tra 5 e 15 dipendenti.

Sospensione versamenti tributari tasse e imposte

Viene prevista per alcune categorie di soggetti anche la Sospensione versamenti tributari per i titolari di partita Iva con ricavi inferiori a i 2 milioni di eruo l’anno . La sospensione sarà dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Per i soggetti in contabilità semplificata con ricavi inferiori a 400 mila euro che non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato non saranno assoggettate a ritenuta d’acconto nè a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto da parte del sostituto d’impostain relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Anche gli adempimenti saranno sospesi fino al 31 maggio 2020.

Differimento udienze

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate  Precedentemente fino al 22 marzo 2020

Istituti Penitenziari

Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti
penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19

Sospensione pagamento affitti e canoni delle ASD

Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai
collaboratori sportivi nel periodo di emergenza Covid-19

Cancellazioni Viaggi: cosa prevede il Decreto Cura Italia (LINK)

Sospensione Mutui Decreto Cura Italia

L’articolo prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020) hanno la facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
Tale facoltà è riconosciuta, a determinate condizioni, anche se è stata già adottata
da INVITALIA la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione
della morosità nella restituzione delle rate, nonché nel caso di rate di pagamento
relative a transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Dopo la richiesta dei beneficiari, INVITALIA procede, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di
sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate
semestrali posticipate.
L’articolo in esame è volto a far fonte alle difficoltà delle imprese operanti nei
territori colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le
scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi
dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. – Invitalia.
A tal fine si prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da
Invitalia a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni
individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, possono beneficiare della
sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non
successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata
dei piani di ammortamento (comma 1, primo periodo).
La richiesta deve essere presentata dai beneficiari entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del decreto-legge (comma 1, terzo periodo: vedi infra).
Come precisato nella relazione illustrativa, l’ambito di applicazione della norma
in esame è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo
strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di
consentire una “moratoria” generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati
concessi dalla stessa.
Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione della disposizione, si ricorda che
l’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, recante ulteriori misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, identifica i seguenti Comuni (cd “zona rossa”):
1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione
D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
2) Nella Regione Veneto: Vò.
Con riferimento ai predetti Comuni il citato DPCM, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, adotta specifiche misure di
contenimento (articolo 1).
Per il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – il cui ddl di conversione è stato
approvato in via definitiva in data 4 marzo 2020 e con particolare riferimento all’articolo
3, che costituisce la base normativa del predetto DPCM, si rinvia al relativo dossier di
documentazione.
La sospensione del pagamento e l’allungamento del piano di ammortamento si
applicano anche:
– nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto
di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle
rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non
siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso (comma 1,
secondo periodo);
– alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020
relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata
in vigore del decreto-legge (comma 2).
La norma prevede, inoltre, che INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari,
da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da
rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate (comma
1, terzo periodo).
La relazione tecnica precisa che “successivamente alla ricezione delle istanze, Invitalia,
procederà alla ricognizione del debito ed alla definizione di un nuovo piano di
ammortamento con decorrenza 1.1.2021. Il predetto piano prevedrà il medesimo numero
di rate residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, periodicità e tasso di
interesse del piano sospeso e includerà gli interessi calcolati al tasso di interesse legale
per il periodo di sospensione. Inoltre, in seguito all’entrata in vigore della norma,
INVITALIA rideterminerà, sulla base delle richieste pervenute, l’effettiva consistenza dei
fondi rotativi e assumerà impegni nel limite di questa.
Si ricorda che il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) impone il
divieto per gli Stati membri di concedere misure agevolative che si qualificano come aiuti
di Stato. Tale divieto non è però assoluto. Il TFUE individua, all’articolo 107, paragrafo
2, alcune deroghe. Alla lettera b) dell’articolo 107, paragrafo 2 è stabilita una deroga
specifica al divieto, in base alla quale “sono compatibili con il mercato interno gli aiuti
destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali”

Testo Decreto Cura Italia 2020

https://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/sospensione-mutui-prima-casa-decreto-cura-italia-16-marzo-2020/48955/

https://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/dipendenti-pubblici-e-smart-working-o-lavoro-agile-cosa-prevede-il-decreto-cura-italia/48953/

https://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/sospensione-mutui-decreto-16-marzo-2020-a-chi-si-applica/48939/

https://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/decreto-cura-italia-sospensione-pagamento-contributi-inps-inail-quando-scadenze/48934/

https://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/rimborsi-e-cancellazioni-viaggio-cosa-prevede-il-decreto-cura-italia-2020/48958/

5 Commenti

  1. Nel testo definitivo ritrovo solo il credito di imposta concesso ai negozianti in affitto. Questo non contempla non esonera loro dal pagamento del canone.
    Art. 65 – (Credito d’imposta per botteghe e negozi)
    1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
    all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per
    l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,
    relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1
    .
    2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

  2. Buonasera vorrei sapere come è possibile che un rappresentante che guadagna dalle vendite non abbia diritto a un aiuto se uno a due figli piccoli e moglie a carico come va avanti grazie

  3. Appena disponibile il testo definitivo scrivo articolo di approfondimento. Al momento se cerca il testo definitivo le compaiono decine di pagine dove non c’è alcun testo definitivo.

  4. È prevista la sospensione del pagamento dei canoni di affitto per la casa tra privati e privati? E se si, in che modalità? Io sono il locatore e mi temo che il mio inquilino possa essere autorizzato a non corrispondermi i canoni mensili. Attendo chiarimenti in merito Grazie

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