ESENZIONE DAL BOLLO DELLE AUTO NON INQUINANTI

Agevolazioni per singole categorie di autoveicoli

Le disposizioni agevolative riguardano le seguenti categorie di autoveicoli:

A) Autoveicoli

E’ concessa l’esenzione dal pagamento del bollo auto per l’acquisto di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, omologate con livelli di inquinamento “euro 4” o “euro 5” (emissione di CO2 inferiore a 140 grammi al chilometro), in sostituzione di autovetture omologate ai fini delle emissioni di CO2 come “euro 0” o “euro 1”, o “euro 2”, immatricolati entro il 31 dicembre 1998; il contributo è stato aumentato a 150 euro per la demolizione del veicolo.

E’ prevista altresì l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità in caso di rottamazione di un “euro 1” e un “euro 2”, mentre l’esenzione sale a tre annualità se il veicolo rottamato è “euro 0”.

Inoltre è stato previsto un contributo di 700 euro per chi demolisce autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo “euro 0”, “euro 1” ed “euro 2”, immatricolati, questi ultimi entro il 31 dicembre 1996, acquistando nuove vetture “euro 4” o “euro 5” che emettono fino a 140 grammi di CO2 per chilometro, oppure fino a 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel.

Il contributo è di 800 euro nel caso in cui viene acquistata un’autovettura nuova “euro 4” o “euro 5” che emette fino a 120 grammi di CO2 per chilometro.

Nel caso di rottamazione di due veicoli, “euro 0”, “euro 1” ed “euro 2”, immatricolati, questi ultimi entro il 31 dicembre 1996, appartenenti a familiari conviventi, documentato con copia del certificato di stato di famiglia a fronte dell’acquisto di una autovettura “euro 4” o “euro 5” è concesso un ulteriore contributo di 500 euro.

Per poter fruire dell’agevolazione, i venditori di autovetture devono integrare la documentazione che inviano al Pra con una dichiarazione resa sotto responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, in cui siano indicate: la targa del veicolo acquistato, la conformità di questo ai livelli di inquinamento ammessi al beneficio, la targa dell’autovettura sostituita, nonché la corrispondenza dei livelli di inquinamento di questa ai parametri “euro 0” o “euro 1”.

B) Autocarri

Ai fini di agevolare la sostituzione di autocarri vecchi e inquinanti con altri nuovi a minore impatto ambientale, viene riconosciuto il diritto a un contributo di 1.000 euro per ogni acquisto di autocarro di portata inferiore a 3,5 tonnellate. Per autocarro, deve intendersi quello definito tale dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del nuovo Codice della strada. Anche in questo caso, è necessario che il veicolo sostituito abbia caratteristiche di inquinamento classificate come “euro 0” o “euro 1”, e che il nuovo veicolo sia omologato ai fini dell’impatto ambientale come “euro 4” o “euro 5”.

C) Autovetture funzionanti a gas metano, GPL, elettriche o ad idrogeno

Sono stati inoltre previsti benefici anche per l’acquisto di autovetture omologate fin dall’origine per il funzionamento anche a gas metano. L’agevolazione consiste in un contributo di 1.500 euro, che sale a 2.000 se il veicolo ha un livello di emissione di CO2 inferiore a 120 grammi per chilometro. Il contributo non si applica alle vetture con peso complessivamente superiore a 2600 kg, se non omologate per più di sette posti.

Le predette agevolazioni sono applicabili ai veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2008 e sono altresì estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria “Euro 2”, immatricolati prima del primo gennaio 2009.

Nel caso di semplice rottamazione dell’autoveicolo senza contestuale sostituzione e qualora non si è intestatari di veicoli già registrati si può chiedere un contributo di euro 800 ( Cfr. Art.225, comma 1, L.296 del 27 dicembre 2006).

Sono esclusi dai benefici gli acquisti dei veicoli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

I contributi relativi agli autocarri e alle autovetture funzionanti a gas metano sono rimborsati dalle imprese costruttrici o importatrici ai venditori che li trasferiscono agli acquirenti sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le imprese che erogano i benefici recuperano l’ammontare dei contributi come crediti di imposta utilizzabili a partire dal momento in cui viene richiesto al Pra il certificato di proprietà. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Le imprese che erogano i contributi devono conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:

  • copia dell’atto di acquisto e della fattura di vendita;
  • copia della carta e del libretto di circolazione corredato dal foglio complementare o dal del veicolo usato, oppure copia dell’estratto cronologico;
  • copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo sostituito e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pra.

La documentazione in parola deve essere trasmessa alle imprese stesse dai venditori dei veicoli

I veicoli sostituiti con quelli nuovi non possono più essere immessi in circolazione. Il venditore, infatti, ha l’obbligo di consegnare alle case costruttrici o agli apposti centri autorizzati alla demolizione il veicolo usato, entro quindici giorni dalla consegna di quello nuovo e di provvedere alla cancellazione dal Pra.

D) Motocicli

“A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 marzo 2008, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3″, fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla classe “euro 0″, realizzata attraverso la demolizione, sono concessi un contributo di euro 300 e l’esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità”.

Il costo di rottamazione, pari ad 80 euro per ogni motociclo, è anticipato dal contribuente che potrà poi compensarlo quale credito di imposta.

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