Novità Famiglia e Sociali 2020 da Manovra Bilancio: Bonus asilo nido, bebè, APE social, fondi solidarietà

Dal 2020 assistiamo ad una razionalizzazione delle misure a sostegno della famiglia nell’ottica di una migliore semplificazione di gestione e facilità di accesso alle agevolazioni in essere. Nel seguito vediamo in sintesi quali sono le novità dal 20202 e come funzionano in sintesi:

  • Crediti di imposta e contributi alle imprese
  • Fondo per la disabilità e la non autosufficienza
  • Fondo assegno universale e servizi alla famiglia
  • Bonus bebè o assegno natalità
  • Bonus asilo nido
  • APE social

Si segnalano, infine, la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) (articolo 36), la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (articolo 37), l’innalzamento, dal 25 al 50 per cento, del credito di imposta sulle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (articolo 38) e la maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (articolo 26).

Novità politiche sociali e per la famiglia

In tema di politiche sociali, le misure previste dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili essenzialmente agli ambiti della disabilità e della famiglia.

Per quanto attiene la disabilità va ricordata l’istituzione (art. 40), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.

Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Sono poi previste alcune misure a favore della famiglia (articolo 41):

viene istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.

Bonus bebè 2020 approfondimento

Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento. Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro. Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.

Novità Previdenza

In sintesi le novità intervengono su:

  • Ape sociale
  • Opzione donna
  • Perequazione dei trattamenti pensionistici

In materia previdenziale si segnalano, in particolare, la proroga di due istituti che consentono, a determinate condizioni, un accesso anticipato al trattamento pensionistico (Opzione donna) e la corresponsione di un’indennità fino al conseguimento dei requisiti pensionistici (Ape sociale), nonché la modifica della disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 20202021.

Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e che si trovino in particolari condizioni. Inoltre, si prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l’accesso all’APE sociale si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020. Pertanto, sono conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente in presenza di risorse finanziarie (articolo 56, comma 1).

In merito all’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), ne viene estesa la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto. Conseguentemente, viene posticipata al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico (articolo 57).

Viene modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2019, a 6.669,13 euro), anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un’aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte) (articolo 58, comma 1).

Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall’attuale disciplina transitoria, pari:

  • al 77% qualora l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo; al 52% qualora l’importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
  • al 47% qualora l’importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
  • al 45% qualora l’importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo; al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest’ultimo limite.

Nell’applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.

Viene, inoltre, introdotta, a decorrere dal 2022, una nuova disciplina a regime in materia di perequazione (in sostituzione di quella posta dall’art. 69, c. 1, della L. 388/2000) con riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all’importo complessivo (articolo 58, comma 2).

La suddetta perequazione sarà applicata:

  •  nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime);
  •  nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall’articolo 69, comma 1, della L. n. 388).

Si prevede la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 (articolo 56, commi 2 e 3).

I soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie vengono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 72, che detta norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni. Il medesimo comma conferma l’operatività della previsione che esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dal 2020, dall’ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale (norme previste invece per i soggetti, tra cui i suddetti enti previdenziali, inclusi nell’elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato redatto dall’ISTAT) (articolo 72, comma 14).

Viene soppresso il Fondo, istituito presso l’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti (articolo 72, comma 21).

Infine, si prevede una riduzione – nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022 – delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell’attuazione di alcune norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare, di fronte alla suddetta riduzione, il rispetto dei saldi di finanza pubblica (articolo 72, comma 22).

Nel seguito le guide alle novità introdotte dalla Finanziaria 2020 suddivise per area tematica:

Novità Manovra di Bilancio 2020 Fiscali e Tributarie

Novità Manovra di Bilancio 2020 su Informazione e Cultura

Novità Manovra di Bilancio 2020 su Cultura e spettacolo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati